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Sentenza

Sentenza n. 1902/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202301442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento che ha preso atto del silenzio-rifiuto sull'istanza di accertamento di conformità relativa a interventi edilizi sull'immobile della ricorrente, indicando le ragioni ostative all'accoglimento, e nota comunale presupposta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha impugnato il provvedimento del 29 settembre 2023 con cui il Comune di Firenze ha preso atto del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accertamento di conformità presentata nel 2019 per alcuni interventi edilizi eseguiti sul proprio fabbricato, nonché la nota comunale dell'8 novembre 2021 e gli atti connessi. La sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Con nota del 29 luglio 2026, prima della decisione nel merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia.

La decisione

Il TAR dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., considerato che la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. In applicazione del principio della domanda, il processo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non può pronunciarsi nel merito quando, prima della decisione, essa dichiari di non volere più la pronuncia di annullamento. Spese compensate in ragione delle circostanze del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010

    ritenuto di dover dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 104/2010, atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati”

    La sopravvenuta dichiarazione della parte di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento comporta l'improcedibilità del ricorso, poiché il processo amministrativo resta nella disponibilità di chi lo ha promosso.

  • art. 85, comma 9, d.lgs. 104/2010

    Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata tra i riferimenti processuali della decisione; il testo non espone un'applicazione o un'interpretazione specifica dell'art. 85, comma 9.

Massime di principio

  • Poiché il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha attivato, la dichiarazione, resa prima della decisione di merito, di non avere più interesse alla pronuncia richiesta comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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