Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 356/2023 del 09/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Napoli (16/12/2019). Antonio Piccolo contestava, con più motivi, la qualificazione della sua condotta come partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), denunciando manifesta illogicità e travisamento della prova relativamente al ruolo che gli è stato attribuito nei lavori di metanizzazione (sosteneva di avere agito quale mandatario della CPL Concordia e di essere vittima di estorsione), la valutazione e la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata, la durata temporale della partecipazione e la legittimità della confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (oggi art. 240-bis c.p.). Claudio Schiavone impugnava la qualificazione del suo ruolo (concorso esterno nel reato associativo), chiedeva il riesame delle prove a discarico e, soprattutto, deduceva la prescrizione del reato avendo il suo apporto cessato nel 2003; chiedeva inoltre un trattamento sanzionatorio più favorevole e la sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato nella sostanza la maggior parte dei motivi proposti da Antonio Piccolo, confermando la valutazione di merito sulla sua responsabilità quale "imprenditore colluso" e la sussistenza, secondo i giudici del merito, del vincolo mafioso e dell'aggravante dell'associazione armata. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto viziata la motivazione della Corte di appello con riferimento al giudizio di sproporzione e alla confisca disposta ex art. 12-sexies: su questo punto ha annullato la statuizione di confisca con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per un nuovo esame rispettando i criteri di ragionevolezza e di adeguata motivazione (valutazione della capacità economica propria e della moglie, provenienza dei conferimenti sociali, distinzione tra beni acquisiti in epoca anteriore e successiva, ecc.). Quanto a Claudio Schiavone, la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo che denunciava l'estinzione del reato per prescrizione (il suo contributo era stato delimitato al 1 dicembre 2003; il termine di prescrizione, secondo la normativa più favorevole ratione temporis, era già decorso prima di atti interruttivi efficaci): per Schiavone è stata pronunciata l'estinzione del reato per prescrizione (annullamento della condanna).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    Norma centrale per la qualificazione del reato contestato a Piccolo (partecipazione) e a Schiavone (concorso esterno). La Corte ha ritenuto sussistente per Piccolo la partecipazione intranea e per Schiavone, pur originariamente condannato, la fattispecie si è estinta per prescrizione una volta delimitata temporalmente la sua condotta.

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (oggi art. 240-bis cod. pen.)

    Norma sulla confisca per sproporzione tra redditi/proventi e valore dei beni. La Cassazione ricorda che la Procura deve provare la sproporzione e che il giudice deve valutare rigorosamente, per singoli acquisti, la provenienza dei beni; in caso di carenze motivazionali la misura deve essere annullata e rimessa in esame.

  • art. 192 cod. proc. pen. (valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori)

    Richiama i criteri per valutare dichiarazioni di collaboratori di giustizia (specificità, convergenza, riscontri). La Corte di Cassazione però precisa i limiti del sindacato di legittimità: l'eventuale violazione dell'art. 192 può rilevare solo come vizio di motivazione nei termini dell'art. 606 c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (vizi della motivazione)

    Limiti del controllo di Cassazione: sindacato possibile per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e per travisamento della prova quando il giudice abbia fondato il convincimento su prova inesistente o diversa da quella reale.

  • art. 129 cod. proc. pen. (estinzione del reato per prescrizione)

    Norma richiamata in relazione all'obbligo del giudice di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione quando il termine sia già decorso; la Corte ha accolto il motivo di Schiavone e dichiarato l'estinzione.

  • art. 157 cod. pen. (termini di prescrizione ratione temporis)

    Richiamata per stabilire il termine di prescrizione applicabile ratione temporis (disciplina più favorevole al debitore) e per il calcolo del termine decorso a partire dalla data di cessazione dell'attività contestata.

  • art. 603 cod. proc. pen. (rinnovazione istruzione dibattimentale in appello)

    La rinnovazione è ammessa solo se il nuovo mezzo è decisivo e idoneo a eliminare incertezze; la Corte ha ritenuto che le richieste difensive non avevano forza dimostrativa tale da rendere necessaria la rinnovazione.

  • artt. 62-bis e 133 cod. pen. (attenuanti e determinazione della pena)

    Rilevanti nel giudizio sul trattamento sanzionatorio e sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha valutato la corretta applicazione dei criteri di bilanciamento adottati in sede di merito.

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato: può censurare solo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non una diversa rivalutazione delle prove già apprezzate in fatto dal giudice di merito.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono sostenere la condanna se risultano specifiche, convergenti e riscontrate; tuttavia eventuali carenze nella motivazione che spieghi la valutazione comparativa di dette dichiarazioni possono essere censurate in Cassazione.
  • La confisca per sproporzione ex art. 12-sexies richiede che la pubblica accusa provi la sproporzione e che il giudice motivi, per singoli acquisti, il rapporto temporale e materiale tra attività lecite/illecite e beni: in mancanza la misura va annullata e riesaminata.
  • Per reati di lunga durata o qualificati come permanenti (es. concorso esterno o partecipazione mafiosa), la decorrenza della prescrizione va calcolata con attenzione ratione temporis; se il giudice del merito delimita temporalmente il contributo dell'imputato e il termine prescrizionale è decorso, la declaratoria di estinzione è dovuta.
  • Quando è contestata la sussistenza di un rapporto sinallagmatico (concorso esterno) occorre che emergano utilità reciproche concrete: l'assenza di elementi che dimostrino il vantaggio economico o la consapevolezza del sostegno al clan può orientare verso l'interpretazione di sottomissione o vittimizzazione piuttosto che di collusione.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è ammessa solo se l'atto richiesto è realmente decisivo e non se la difesa propone semplici prospettazioni alternative non oggettivamente idonee a mutare l'esito probatorio complessivo.
  • In caso di beni intestati a familiari (coniuge o società familiari), il giudice deve valutare la possibile simulazione dell'intestazione sulla base di elementi oggettivi; la mera sproporzione patrimoniale legittima una presunzione iuris tantum ma ammette la prova liberatoria da parte dell'interessato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.