Cassazione Civile, Ordinanza n. 15768/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitori)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dall'originaria concessionaria della riscossione, poi Agenzia delle Entrate-Riscossione, per far dichiarare inefficaci nei propri confronti due atti di donazione compiuti dal debitore in pregiudizio di un credito tributario quantificato in circa euro 54.133,14, derivante da cartelle esattoriali e avvisi di accertamento. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva rigettato i gravami dei donatari/debitori. In cassazione i ricorrenti deducono, con il primo motivo, violazione degli artt. 100 c.p.c. e 2901 ss. c.c., sostenendo che nel corso del giudizio il debito originariamente posto a base dell'azione sarebbe stato in parte rottamato e per il resto pagato, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse e/o legittimazione attiva dell'Agenzia; richiamano il principio secondo cui tali condizioni devono permanere sino alla decisione definitiva. L'Agenzia controricorrente ammette l'avvenuto pagamento di quel debito specifico, ma replica che il debitore sarebbe in realtà gravato da una più ampia esposizione fiscale, per oltre 5 milioni di euro, e che l'azione revocatoria andrebbe valutata rispetto alla complessiva posizione debitoria. La Corte di cassazione ritiene non condivisibile tale difesa, affermando che il credito posto a base dell'azione deve essere individuato al momento della proposizione della domanda, pur potendo variare il quantum; non è consentito sostituire in cassazione i titoli originari con altri diversi e per un importo enormemente maggiore, perché ciò costituirebbe un'inammissibile mutatione libelli e pregiudicherebbe il diritto di difesa della controparte. Il primo motivo viene dunque accolto; il secondo e il terzo sono dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, ritiene assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La decisione di merito di secondo grado viene quindi annullata per il vizio relativo alla mutata base creditoria dedotta dalla resistente in sede di legittimità, ritenuta incompatibile con il perimetro originario della domanda revocatoria.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
Il requisito dell'interesse ad agire deve sussistere e permanere; la sua valutazione non può però tradursi nella sostituzione in giudizio del diverso fondamento creditorio allegato originariamente.
art. 2901 c.c.
Nell'azione revocatoria il credito dell'attore deve essere individuato in modo determinato al momento della proposizione della domanda; il quantum può variare, ma non può essere mutato il titolo o la base fattuale della pretesa in sede di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il vizio dedotto è stato prospettato come violazione processuale per carenza di interesse/legittimazione e per mutamento della causa petendi in sede di legittimità.
art. 2697 c.c.
Richiamato solo in via generale nella tassonomia dei principi, non come norma espressamente citata nel testo della decisione.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria il credito dell'attore deve essere individuato, al momento della domanda, con riferimento a specifici titoli o specifiche poste debitorie; è tollerabile la variazione del solo ammontare, non la sostituzione con crediti diversi e ulteriori.
- In sede di legittimità non è consentito alla parte resistente introdurre una diversa base creditoria, fondata su titoli non posti a fondamento del giudizio di merito, perché ciò integra un'inammissibile modifica della domanda e comprime il diritto di difesa della controparte.
- La sopravvenuta estinzione del debito specificamente azionato può incidere sull'interesse all'azione revocatoria, ma la parte non può evitare l'effetto mediante il richiamo a una diversa e più ampia esposizione debitoria non dedotta nei precedenti gradi.
- Il controllo di cassazione deve rimanere ancorato al thema decidendum e al thema probandum definiti nei gradi di merito; non è legittimo ampliare in ricorso o controricorso il perimetro fattuale della controversia.
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