Cassazione Penale, Sentenza n. 43724/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che aveva riformato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale e lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 589 c.p. (omicidio colposo) per aver investito e cagionato la morte del pedone Franco Lodo il 21/08/2017. I motivi di ricorso denunciavano: (1) carenza della "motivazione rafforzata" da parte della Corte d'Appello, che non avrebbe confutato in modo analitico e puntuale le ragioni poste a fondamento dell'assoluzione del Tribunale (in particolare la valutazione sulla prevedibilità dell'attraversamento e la visibilità della vittima); (2) contraddittorietà e insufficiente considerazione della qualificazione della strada (extraurbana ma “inglobata in area ad elevato insediamento urbano”); (3) valutazione ex post della velocità ritenuta necessaria (66 km/h) e violazione dell'art. 141 C.d.S. per aver determinato la colpa in base a ricostruzioni retrospettive; (4) violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., per non avere rinnovato l'esame del consulente tecnico (la cui deposizione in dibattimento aveva sorretto l'assoluzione) prima di riformare la decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al primo e al quarto motivo (mancata motivazione rafforzata e violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.), ritenendoli assorbenti rispetto agli altri. La Cassazione ha osservato che la Corte d'Appello ha riformato la decisione di primo grado sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni del consulente tecnico senza rinnovarne l'esame e senza confutare specificamente le argomentazioni che avevano indotto il Tribunale ad assolvere. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Cagliari.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
Norma che incrimina l'omicidio colposo; nel caso è il reato materialmente contestato per la morte del pedone investito.
art. 141, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
Disciplina il dovere di adeguare la velocità alle condizioni della strada, della visibilità e della circolazione; la sua violazione è stata al centro della valutazione della colpa per guida non prudente.
art. 142 e art. 143, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
Art. 142 riguarda i limiti di velocità; art. 143 norme sull'intralcio e sorpasso: le violazioni sono state citate nella imputazione come profili di inosservanza delle norme della circolazione.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo per il giudice d'appello di rinnovare l'istruzione dibattimentale quando l'appello del pubblico ministero riguarda una pronuncia di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa; è la norma che impone il riascolto del consulente/perito già sentito in primo grado se sulla sua deposizione si fonda la riforma.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce il criterio del 'di là di ogni ragionevole dubbio' per la condanna; spiega la necessità, in caso di riforma di un'assoluzione, di una motivazione rafforzata che confuti gli argomenti della prima sentenza.
art. 6 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
Garantisce il diritto a un giusto processo, inclusi i diritti alla contraddittorio e all'esame dei testimoni; la sua interpretazione giustifica l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria quando la riforma si fonda su diversa valutazione di prove dichiarative.
Legge 7 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto il comma 3-bis nell'art. 603 c.p.p., codificando l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale nelle ipotesi indicate.
Massime di principio
- Se il giudice di appello riforma una sentenza di assoluzione deve fornire una "motivazione rafforzata": confutare puntualmente i principali argomenti che hanno giustificato l'assoluzione di primo grado, esplicitando le ragioni del diverso apprezzamento probatorio.
- Quando la riforma in pejus si fonda su diversa valutazione di prove dichiarative rese in dibattimento (comprese deposizioni di consulenti o periti), il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'esame di tali persone ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.; la mancata rinnovazione costituisce vizio che può determinare l'annullamento.
- La valutazione della condotta dell'agente (es. scelta della velocità) deve essere ex ante e non basata su ricostruzioni puramente ex post: il giudice non può fondare la colpa solo sulla circostanza che, retrospettivamente, una velocità inferiore avrebbe evitato l'evento senza adeguata analisi delle ragioni ex ante.
- La prevedibilità del rischio (es. attraversamento di pedoni su una strada) va valutata sulla base di elementi oggettivi e conoscibili dal conducente (caratteristiche della strada, contesto insediativo, visibilità, segnaletica): affermazioni generiche del consulente vanno o motivate o chiarite con rinnovazione dell'esame.
- In presenza di contrasto tra documentazione oggettiva (fotografie, planimetrie) e dichiarazioni del consulente, il giudice d'appello deve chiarire il contrasto o procedere alla rinnovazione probatoria; altrimenti la decisione è vulnerabile in Cassazione.
- La violazione delle garanzie processuali (mancata rinnovazione, motivazione insufficiente) può essere ritenuta così grave da assorbire e rendere irrilevanti altre censure sul merito, con conseguente annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
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