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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10910/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ricorrente)

La controversia

Un soggetto, risultato vittorioso nel precedente giudizio di cassazione, ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che, per un errore, lo aveva indicato come rimasto intimato e non aveva liquidato le spese di legittimità in suo favore. In via subordinata aveva evocato anche il rimedio della revocazione, sostenendo che la mancata statuizione sulle spese derivasse da un'erronea percezione degli atti. La Corte, dopo aver integrato il contraddittorio, ha esaminato la natura del vizio denunciato e ha ritenuto che si trattasse non di errore revocatorio ma di errore materiale/emendabile, poiché dall'ordinanza emergeva ictu oculi che la parte era costituita e aveva svolto difese, sicché l'omessa condanna alle spese era dovuta a una svista nella rappresentazione della posizione processuale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della correzione dell'errore materiale ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., disponendo la correzione dell'ordinanza n. 38517/2021 sia in motivazione sia in dispositivo. In particolare ha ordinato di inserire la condanna dei ricorrenti originari, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, liquidate in euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, ed ha eliminato la frase che escludeva la statuizione sulle spese perché le controparti erano ritenute intimate. La Corte ha anche precisato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non va disposta statuizione sulle spese del procedimento stesso, perché non ricorre una ipotesi di soccombenza in senso proprio.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato come base del procedimento di correzione degli errori materiali o delle omissioni materiali nel provvedimento

  • art. 391-bis c.p.c.

    utilizzato per il ricorso volto alla correzione dell'ordinanza della Corte di cassazione

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    menzionato per distinguere l'errore materiale dall'errore di fatto revocatorio

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese spetta alla parte che abbia effettivamente sostenuto l'attività difensiva nel giudizio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del procedimento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    menzionato nel dispositivo originario da coordinare con la correzione

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione all'ulteriore importo del contributo unificato se dovuto

Massime di principio

  • L'omessa liquidazione delle spese in favore di una parte che risulti ritualmente costituita e abbia svolto difese, quando dipenda da una erronea indicazione nel provvedimento circa la sua qualità di intimata, integra un errore materiale correggibile e non un errore di fatto revocatorio.
  • Il procedimento di correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. è esperibile anche per integrare una statuizione accessoria di carattere consequenziale e normativamente obbligato, come la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa.
  • La condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. presuppone la partecipazione effettiva della parte al giudizio con attività difensiva, non potendo essere esclusa solo per un'erronea rappresentazione processuale contenuta nel provvedimento.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali, di regola, non si provvede sulle spese del procedimento stesso, perché esso non realizza una soccombenza in senso proprio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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