Cassazione Civile, Ordinanza n. 10910/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
La controversia
Un soggetto, risultato vittorioso nel precedente giudizio di cassazione, ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che, per un errore, lo aveva indicato come rimasto intimato e non aveva liquidato le spese di legittimità in suo favore. In via subordinata aveva evocato anche il rimedio della revocazione, sostenendo che la mancata statuizione sulle spese derivasse da un'erronea percezione degli atti. La Corte, dopo aver integrato il contraddittorio, ha esaminato la natura del vizio denunciato e ha ritenuto che si trattasse non di errore revocatorio ma di errore materiale/emendabile, poiché dall'ordinanza emergeva ictu oculi che la parte era costituita e aveva svolto difese, sicché l'omessa condanna alle spese era dovuta a una svista nella rappresentazione della posizione processuale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della correzione dell'errore materiale ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., disponendo la correzione dell'ordinanza n. 38517/2021 sia in motivazione sia in dispositivo. In particolare ha ordinato di inserire la condanna dei ricorrenti originari, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, liquidate in euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, ed ha eliminato la frase che escludeva la statuizione sulle spese perché le controparti erano ritenute intimate. La Corte ha anche precisato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non va disposta statuizione sulle spese del procedimento stesso, perché non ricorre una ipotesi di soccombenza in senso proprio.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
richiamato come base del procedimento di correzione degli errori materiali o delle omissioni materiali nel provvedimento
art. 391-bis c.p.c.
utilizzato per il ricorso volto alla correzione dell'ordinanza della Corte di cassazione
art. 395 n. 4 c.p.c.
menzionato per distinguere l'errore materiale dall'errore di fatto revocatorio
art. 91 c.p.c.
la condanna alle spese spetta alla parte che abbia effettivamente sostenuto l'attività difensiva nel giudizio
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del procedimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
menzionato nel dispositivo originario da coordinare con la correzione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione all'ulteriore importo del contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- L'omessa liquidazione delle spese in favore di una parte che risulti ritualmente costituita e abbia svolto difese, quando dipenda da una erronea indicazione nel provvedimento circa la sua qualità di intimata, integra un errore materiale correggibile e non un errore di fatto revocatorio.
- Il procedimento di correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. è esperibile anche per integrare una statuizione accessoria di carattere consequenziale e normativamente obbligato, come la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa.
- La condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. presuppone la partecipazione effettiva della parte al giudizio con attività difensiva, non potendo essere esclusa solo per un'erronea rappresentazione processuale contenuta nel provvedimento.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali, di regola, non si provvede sulle spese del procedimento stesso, perché esso non realizza una soccombenza in senso proprio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10863/2024 del 23/04/2024
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10864/2024 del 23/04/2024
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10865/2024 del 23/04/2024
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10867/2024 del 23/04/2024
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10868/2024 del 23/04/2024
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10871/2024 del 23/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →