Regolamento (UE) 2021/2239
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione del 15 dicembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di torri eoliche in acciaio dalla Cina, a seguito di un'inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione, nesso di causalità e assenza di ragioni ostative connesse all'interesse dell'Unione. La Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per costruire il valore normale sulla base di un paese rappresentativo, individuato nel Messico. Le aliquote definitive variano per società, con un dazio residuo per "tutte le altre società", e sono accompagnate da obblighi documentali e dichiarativi per l'applicazione corretta in dogana.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di determinate torri eoliche industriali in acciaio, anche coniche, e delle relative sezioni, anche assemblate, con o senza sezione di fondazione integrata, anche unite a navicelle o pale del rotore, progettate per sostenere navicella e pale in turbine eoliche da almeno 1,00 MW e con altezza minima di 50 metri quando completamente assemblate. Sono ricompresi i prodotti classificati nei codici NC ex 7308 20 00, ex 7308 90 98 e, se importati come parte di una turbina eolica, ex 8502 31 00, originari della RPC. Le misure si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento e valgono in tutti gli Stati membri; non sono state istituite misure nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva per mancanza dei presupposti dell'articolo 14 bis del regolamento di base.
Dazio antidumping definitivo sulle torri eoliche industriali in acciaio originarie della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese. La misura segue un'inchiesta avviata il 21 ottobre 2020 su denuncia dell'European Wind Tower Association e si fonda sul regolamento (UE) 2016/1036, in particolare sull'articolo 9, paragrafo 4, nonché sull'articolo 2, paragrafo 6 bis, per la costruzione del valore normale in presenza di distorsioni significative.
Ambito oggettivo e classificazione doganale
Il prodotto in esame comprende determinate torri eoliche industriali in acciaio, anche coniche, e le relative sezioni, anche assemblate, con o senza sezione di fondazione integrata, anche unite a navicelle o pale del rotore. Il bene deve essere destinato a sostenere navicella e pale in turbine eoliche da almeno 1,00 MW e con altezza minima di 50 metri quando completamente assemblate. La misura riguarda i codici NC ex 7308 20 00 e ex 7308 90 98; se le torri sono importate come parte di una turbina eolica, rileva anche il codice NC ex 8502 31 00, con specifici codici TARIC.
Esito della procedura antidumping
La Commissione ha ritenuto provati dumping, pregiudizio notevole e nesso causale tra importazioni cinesi e danno all'industria dell'Unione. Ha inoltre respinto le principali censure procedurali e sostanziali sollevate dalle parti interessate, incluse quelle sulla riservatezza, sul campionamento, sulla compatibilità del metodo dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, con l'OMC e sulla scelta del paese rappresentativo. Il periodo dell'inchiesta ha coperto il 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020, mentre l'analisi del pregiudizio si è estesa dal 1° gennaio 2017 fino alla fine del periodo dell'inchiesta.
Valore normale e paese rappresentativo
Poiché la Commissione ha accertato l'esistenza di distorsioni significative nell'economia cinese, il valore normale non è stato determinato sui prezzi e costi interni della RPC. È stato scelto il Messico come paese rappresentativo, in quanto ritenuto il più appropriato tra i paesi con livello di sviluppo analogo e con produzione del prodotto in esame, sulla base della disponibilità di dati pubblici affidabili. Per il calcolo sono stati utilizzati dati relativi a materie prime, sottoprodotti, energia elettrica, gas naturale, lavoro, spese generali di produzione, SGAV e profitti, ricavati in particolare da GTA, ILOSTAT, OCSE, CFE e CRE.
Margini di dumping e criteri di applicazione
I margini di dumping definitivi sono stati fissati nel seguente modo: Chengxi Shipyard 126,8 %, Penglai Dajin 49,7 %, Suzhou Titan 60,7 %, altre società che hanno collaborato 81,9 %, tutte le altre società 143,2 %. In ragione della regola del dazio inferiore, tuttavia, i dazi antidumping definitivi sono stati fissati a livelli più bassi del margine di dumping per alcune società, ossia 7,5 %, 7,2 %, 14,4 %, 11,2 % e 19,2 % rispettivamente.
Pregiudizio e nesso di causalità
La Commissione ha rilevato un calo della produzione e dell'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione, una perdita di quota di mercato, un aumento dei costi di produzione superiore all'aumento dei prezzi di vendita e un deterioramento della redditività, del flusso di cassa, degli investimenti e del rendimento del capitale investito. Le importazioni cinesi sono aumentate del 54 % nel periodo in esame e la loro quota di mercato è salita dal 25 % al 34 %, mantenendo prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e tali da esercitare una pressione significativa sui prezzi. Gli altri fattori esaminati, come importazioni da paesi terzi, domanda offshore, prezzi delle materie prime, capacità produttiva e pandemia di COVID-19, non hanno interrotto il nesso causale accertato.
Interesse dell'Unione e obblighi doganali accessori
La Commissione ha concluso che l'istituzione dei dazi è nell'interesse dell'Unione, in quanto tutela l'industria dell'Unione, preserva occupazione e capacità produttiva e sostiene la catena del valore delle energie rinnovabili. Per prevenire elusioni, le imprese soggette a dazio individuale devono presentare una fattura commerciale conforme, mentre per tutte le importazioni devono essere dichiarati il valore netto franco frontiera dell'Unione e il numero di pezzi. Il regolamento non ha istituito misure per la piattaforma continentale o la zona economica esclusiva, non essendo emersi elementi sufficienti ai sensi dell'articolo 14 bis del regolamento di base.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le disposizioni includono anche un meccanismo per l'aggiornamento delle aliquote individuali in caso di nuovi esportatori cinesi che soddisfino le condizioni previste dall'articolo 4.
Disposizioni principali
Definizione del prodotto e classificazione doganale
Il prodotto interessato è definito in modo dettagliato come torre eolica industriale in acciaio e relative sezioni, con requisiti tecnici minimi (almeno 1,00 MW e altezza minima di 50 metri). Le importazioni sono ricomprese nei codici NC ex 7308 20 00, ex 7308 90 98 e, se importate come parte di una turbina eolica, ex 8502 31 00, con i corrispondenti codici TARIC indicati nell'articolo 1.
Aliquote del dazio antidumping definitivo
Sono previste aliquote individuali per Chengxi Shipyard Co., Ltd. (7,5 %, codice TARIC C726), Penglai Dajin Offshore Heavy Industry Co., Ltd. (7,2 %, C727), Suzhou Titan New Energy Technology Co., Ltd. (14,4 %, C728), altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato (11,2 %) e tutte le altre società (19,2 %, C999).
Condizione documentale per le aliquote individuali
L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle dogane di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione firmata da un responsabile della società esportatrice, con formula predefinita attestante fabbricante, volume e completezza/esattezza delle informazioni. In mancanza della fattura, si applica il dazio per "tutte le altre società".
Obblighi dichiarativi in dogana e monitoraggio
Per le importazioni delle turbine eoliche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, deve essere indicato nella dichiarazione d'immissione in libera pratica il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, delle torri eoliche interessate. Inoltre deve essere indicato il numero di pezzi importati, e gli Stati membri devono comunicare mensilmente alla Commissione tali prezzi e quantità per i codici TARIC specificati.
Nuovi esportatori
L'articolo 4 consente di estendere il trattamento a nuovi produttori esportatori cinesi che dimostrino cumulativamente: mancata esportazione nel periodo dell'inchiesta (1 luglio 2019 - 30 giugno 2020), assenza di collegamento con operatori soggetti alle misure e avvenuta esportazione successiva o obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi nell'Unione.
Motivazione economica e metodo di calcolo
La Commissione ha concluso che in Cina esistono distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, tali da rendere inappropriato l'uso di prezzi e costi interni cinesi. Il valore normale è stato costruito usando il Messico come paese rappresentativo, con costi esenti da distorsioni per materie prime, energia, lavoro, SGAV e profitti.
Determinazione del danno e del margine di pregiudizio
L'industria dell'Unione è stata ritenuta aver subito un pregiudizio notevole, con calo di produzione, vendite, quota di mercato, occupazione, redditività e investimenti. Il margine di pregiudizio ha condotto all'applicazione della regola del dazio inferiore: 7,5 % per Chengxi Shipyard, 7,2 % per Penglai Dajin, 14,4 % per Suzhou Titan, 11,2 % per altre società collaboranti e 19,2 % per tutte le altre società.
Esclusione delle misure offshore nella piattaforma continentale/zona economica esclusiva
La Commissione ha esaminato l'articolo 14 bis del regolamento di base ma non ha istituito misure per i trasporti offshore verso la piattaforma continentale o la zona economica esclusiva, poiché non risultavano vendite significative in tali contesti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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