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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2235

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2235 della Commissione del 15 dicembre 2021 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2021 in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420

Normativa europea32021R2235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento applica per il 2021 detrazioni dai contingenti di pesca di alcuni Stati membri, in attuazione dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, per compensare superamenti di contingente registrati in anni precedenti. Poiché per taluni stock non era possibile detrarre sullo stesso stock per mancanza di contingente disponibile, la Commissione dispone detrazioni su altri stock della stessa area geografica o con analogo valore commerciale, previa consultazione degli Stati interessati. Il regolamento modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 sostituendone l'allegato con una nuova tabella aggiornata delle detrazioni. L'atto entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Detrazione, per il 2021, di quantità dai contingenti di pesca di alcuni Stati membri a causa di superamenti di contingente in anni precedenti, con modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri per i quali, ai sensi dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è necessario compensare superamenti di contingente mediante detrazioni dai contingenti futuri. Riguarda i contingenti di pesca 2021 fissati dai regolamenti (UE) 2020/1579, 2021/90, 2021/91 e 2021/92, nonché, per effetto della modifica, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420. L'intervento opera nel settore della politica comune della pesca e si applica in tutti gli Stati membri, essendo il regolamento direttamente applicabile; le detrazioni sono riferite a specifici stock e zone di pesca elencati negli allegati. Il testo segnala che ulteriori aggiornamenti o correzioni possono intervenire se emergono errori o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri.

Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2021

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2235 della Commissione disciplina l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per il 2021 nei confronti di alcuni Stati membri, in ragione di superamenti di contingente verificatisi negli anni precedenti. L'intervento si colloca nel quadro del sistema di controllo della politica comune della pesca e dà attuazione all'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Contesto normativo e presupposti

Il preambolo ricorda che i contingenti 2020 e 2021 sono stati fissati da una serie di regolamenti del Consiglio relativi alle possibilità di pesca nei diversi bacini e gruppi di stock. La Commissione sottolinea che, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, quando accerta un superamento del contingente assegnato a uno Stato membro, deve procedere a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 aveva già stabilito detrazioni per determinati stock nel 2021, ma per alcuni Stati membri, tra cui Danimarca, Spagna, Estonia, Francia e Paesi Bassi, non era stato possibile applicare tutte le detrazioni sullo stock oggetto di superamento, poiché nel 2021 non disponevano di contingenti per tali stock. In questa situazione, il regolamento richiama l'articolo 105, paragrafo 5, che consente di operare detrazioni su altri stock della stessa zona geografica o con lo stesso valore commerciale, previa consultazione degli Stati interessati.

Ambito delle detrazioni su altri stock

L'articolo 1 dispone che i contingenti di pesca fissati per il 2021 nei regolamenti (UE) 2020/1579, 2021/90, 2021/91 e 2021/92, individuati nell'allegato I, siano ridotti mediante detrazioni applicate ad altri stock. L'allegato I contiene una tabella di corrispondenza tra lo stock oggetto di superamento e lo stock alternativo sul quale viene effettuata la detrazione, con indicazione di specie, zona e quantitativi in chilogrammi.

Tra le corrispondenze previste figurano, a titolo esemplificativo:

  • per la Danimarca, detrazioni su aringa, sgombro e merluzzo carbonaro in sostituzione di superamenti su merluzzo bianco, spinarolo e altri stock;
  • per la Spagna, detrazioni su merluzzo bianco e altri stock in luogo di superamenti su ippoglosso nero e altre specie;
  • per l'Estonia, una detrazione su granatiere di roccia;
  • per la Francia, detrazioni su scorfani, merluzzo giallo e marlin;
  • per i Paesi Bassi, detrazioni su melù.

Aggiornamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420

L'articolo 2 sostituisce integralmente l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 con il testo riportato nell'allegato II del presente regolamento. Tale allegato II aggiorna la tabella delle detrazioni relative ai contingenti 2021 per gli stock che hanno formato oggetto di superamento, indicando per ciascun caso i contingenti iniziali, gli sbarchi consentiti, le catture totali, il livello di utilizzo, il superamento, i fattori moltiplicatori, le detrazioni in sospeso e le detrazioni da applicare nel 2021 e negli anni successivi.

Criteri di calcolo delle detrazioni

Gli allegati precisano che:

  • se il superamento del contingente è pari o inferiore a 100 tonnellate, la detrazione è pari al superamento moltiplicato per 1,00;
  • per superamenti superiori al 10% si applica, oltre al fattore base, un fattore moltiplicatore addizionale ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 3;
  • la lettera "A" indica l'applicazione di un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 per superamento consecutivo negli anni 2018, 2019 e 2020;
  • la lettera "C" indica l'applicazione di un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 perché lo stock è soggetto a un piano pluriennale;
  • il fattore addizionale non si applica quando il livello del superamento non supera il 10% degli sbarchi consentiti.

Sono inoltre richiamate particolarità tecniche, come la ripartizione in due anni di alcune detrazioni, la non applicabilità di talune regole dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 per alcuni stock e la necessità di tener conto dei trasferimenti di contingenti, delle riassegnazioni e delle detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Decorrenza e natura vincolante

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Osservazioni operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore della pesca, il regolamento rileva soprattutto per la ricostruzione dei quantitativi residui e delle detrazioni da imputare ai singoli Stati membri e agli specifici stock. La lettura combinata degli allegati I e II è essenziale per verificare l'impatto economico sui contingenti disponibili nel 2021 e negli anni successivi, nonché per interpretare correttamente le rettifiche apportate al precedente regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

L'atto è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. La finalità è applicare detrazioni dai contingenti futuri in caso di superamento dei contingenti assegnati, e completare quanto già disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420.

Detrazioni su altri stock per il 2021

L'articolo 1 dispone che i contingenti di pesca fissati per il 2021 dai regolamenti (UE) 2020/1579, 2021/90, 2021/91 e 2021/92, elencati nell'allegato I, siano ridotti mediante detrazioni applicate su altri stock. La misura interessa, tra gli altri, Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Paesi Bassi, Germania, Irlanda, Lettonia, Polonia e Portogallo, secondo le specifiche tabelle di allegato.

Sostituzione dell'allegato del regolamento (UE) 2021/1420

L'articolo 2 sostituisce l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 con il testo riportato nell'allegato II del presente regolamento, aggiornando il quadro delle detrazioni relative ai contingenti 2021.

Criteri per le detrazioni e fattori moltiplicatori

Gli allegati richiamano i criteri dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009: detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00 per superamenti pari o inferiori a 100 tonnellate; applicazione di fattori moltiplicatori per superamenti superiori al 10%; fattore addizionale di 1,5 in caso di superamento consecutivo per gli anni 2018, 2019 e 2020 oppure quando lo stock è soggetto a un piano pluriennale. Sono inoltre previsti casi in cui il fattore addizionale non si applica perché il superamento non supera il 10% degli sbarchi consentiti.

Regole speciali per detrazioni non praticabili sullo stock originario

Il preambolo richiama l'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009: se non è possibile operare la detrazione sullo stock oggetto di superamento nell'anno successivo, perché lo Stato membro non dispone di contingente per tale stock, la Commissione può operare detrazioni su altri stock della stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale, previa consultazione degli Stati membri interessati. Gli orientamenti della Commissione del 2012 raccomandano, ove possibile, di applicare tali detrazioni a stock pescati dalla stessa flotta responsabile del superamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrolli e sanzioni amministrativegestione dei contingentirisorse ittiche

Testo integrale

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