Regolamento (UE) 2022/255
Regolamento delegato (UE) 2022/255 della Commissione del 15 dicembre 2021 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure di alleggerimento temporaneo delle norme sull’utilizzo delle bande orarie a causa della crisi COVID-19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga le misure temporanee di alleggerimento delle norme sugli slot aeroportuali introdotte durante la crisi COVID-19. Per la stagione estiva 2022 eleva al 64% la soglia di utilizzo necessaria per conservare la priorità storica sulle bande orarie, mantenendo invece al 50% le soglie per le stagioni precedenti ancora coperte dalla deroga. La misura mira a bilanciare la ripresa del traffico aereo, la certezza del diritto per coordinatori e vettori, l’efficienza della capacità aeroportuale e la riduzione del rischio di voli vuoti o quasi vuoti.
Proroga e rimodulazione temporanea delle regole di utilizzo delle bande orarie aeroportuali (slot) per attenuare gli effetti della crisi COVID-19, con estensione alla stagione estiva 2022 e innalzamento della soglia di utilizzo al 64%.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai vettori aerei e, operativamente, ai coordinatori delle bande orarie negli aeroporti dell’Unione e del SEE, in quanto modifica le regole comuni di assegnazione e mantenimento delle bande orarie previste dal regolamento (CEE) n. 95/93. Riguarda le serie di bande orarie non messe a disposizione per riassegnazione e il mantenimento della priorità storica ai sensi degli articoli 8, paragrafo 2, 10, paragrafi 2 e 4, e 14, paragrafo 6, lettera a), con applicazione limitata ai periodi compresi tra il 28 marzo 2021 e il 29 ottobre 2022. Non introduce esclusioni nuove, ma opera come misura temporanea legata alla crisi COVID-19.
Proroga delle misure temporanee sugli slot aeroportuali per la crisi COVID-19
Il regolamento delegato (UE) 2022/255 modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 per prolungare le misure eccezionali in materia di utilizzo delle bande orarie aeroportuali. La Commissione fonda l’intervento sulla persistente, seppur graduale, ripresa del traffico aereo nel SEE, ancora condizionata da misure sanitarie, incertezze sull’evoluzione della pandemia e possibili nuove varianti, con effetti sulla domanda, sulle cancellazioni e sulla pianificazione dei voli.
Contesto e ragioni dell’intervento
Nei considerando la Commissione richiama dati Eurocontrol, OMS ed ECDC per evidenziare che, pur in presenza di un recupero del traffico nel 2021, i livelli restano inferiori a quelli del 2019 e la ripresa non è omogenea a livello mondiale. Viene sottolineato che le restrizioni adottate da Stati membri e paesi terzi possono essere introdotte o rimosse con breve preavviso, alimentando incertezza per i passeggeri e per i vettori aerei. La misura è quindi giustificata sia per sostenere la solidità finanziaria dei vettori, sia per evitare voli vuoti o quasi vuoti effettuati solo per mantenere i diritti storici sulle bande orarie.
Ambito normativo e disposizioni interessate
Il regolamento interviene sull’articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 95/93, relativo alle deroghe temporanee al principio di utilizzo delle bande orarie. Il quadro di riferimento resta quello degli articoli 8, paragrafo 2, e 10, paragrafo 2, che prevedono, in via ordinaria, la perdita della priorità storica in caso di mancato utilizzo di almeno l’80% della serie assegnata. La misura delegata si colloca quindi come disciplina speciale e temporanea, applicabile ai periodi di crisi indicati dal regolamento modificato.
Regola di utilizzo e mantenimento della priorità storica
La nuova formulazione dell’articolo 10 bis, paragrafo 3, prevede che, per le bande orarie non messe a disposizione del coordinatore ai fini della riassegnazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2 bis, il vettore aereo conservi il diritto alla medesima serie di bande orarie nella stagione corrispondente successiva se dimostra di aver operato la serie, con l’autorizzazione del coordinatore, almeno:
- al 50% nel periodo 28 marzo 2021-30 ottobre 2021;
- al 50% nel periodo 31 ottobre 2021-26 marzo 2022;
- al 64% nel periodo 27 marzo 2022-29 ottobre 2022.
La soglia del 64% viene quindi introdotta per la stagione di traffico estiva 2022, in coerenza con le previsioni di recupero del traffico e con la necessità di evitare una reintroduzione immediata del regime ordinario all’80%.
Percentuali applicabili ad altre disposizioni
Oltre alla regola principale sul mantenimento della priorità storica, il regolamento stabilisce che, per il medesimo periodo temporaneo, i valori percentuali previsti dall’articolo 10, paragrafo 4, e dall’articolo 14, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CEE) n. 95/93 siano fissati al 50% per le prime due stagioni indicate e al 64% per la stagione estiva 2022. In questo modo si assicura coerenza tra le diverse disposizioni dell’assetto slot e si evita un’applicazione disallineata delle soglie di utilizzo.
Effetti pratici per vettori e coordinatori
La misura offre ai vettori aerei maggiore flessibilità nella programmazione dei servizi durante la fase di ripresa, riducendo il rischio di perdere slot storici in un contesto ancora volatile. Al tempo stesso, il nuovo livello del 64% è presentato come un compromesso tra alleggerimento regolatorio e uso efficiente della capacità aeroportuale, anche per prevenire comportamenti opportunistici che potrebbero distorcere la concorrenza a scapito di operatori aeroportuali e consumatori.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga temporanea della deroga sugli slot
L’articolo 10 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 95/93 è sostituito per estendere il periodo di applicazione della disciplina temporanea fino al 29 ottobre 2022, includendo la stagione di traffico estiva 2022 (27 marzo 2022-29 ottobre 2022).
Soglia di utilizzo per il mantenimento della priorità storica
Per ottenere la medesima serie di bande orarie nella successiva stagione di traffico corrispondente, il vettore aereo deve dimostrare di aver operato la serie di bande orarie almeno al 50% nella stagione 28 marzo 2021-30 ottobre 2021, al 50% nella stagione 31 ottobre 2021-26 marzo 2022 e al 64% nella stagione 27 marzo 2022-29 ottobre 2022.
Adeguamento delle percentuali rilevanti per altre disposizioni
Per il medesimo periodo temporaneo, i valori percentuali di cui all’articolo 10, paragrafo 4, e all’articolo 14, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CEE) n. 95/93 sono fissati al 50% per le prime due stagioni indicate e al 64% per la stagione 27 marzo 2022-29 ottobre 2022.
Finalità della misura
La proroga è giustificata dalla persistente riduzione del traffico aereo dovuta alla COVID-19, dalle incertezze sull’evoluzione della pandemia e dalle possibili nuove restrizioni sanitarie che incidono sulla domanda e sulle cancellazioni dei voli. La Commissione richiama anche l’esigenza di evitare effetti ambientali negativi dei voli operati solo per conservare gli slot e di favorire un uso efficiente della capacità aeroportuale.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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