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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2238

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2238 della Commissione del 15 dicembre 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 per quanto riguarda l’eliminazione graduale di casi specifici per il segnale di coda (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica la specifica tecnica di interoperabilità per l’esercizio e la gestione del traffico ferroviario, anticipando e graduando l’eliminazione dei casi specifici che consentivano agli Stati membri di imporre segnali di coda diversi dalle due targhe riflettenti. Per Belgio, Francia, Portogallo e Spagna sono previste scadenze differenziate e obblighi di pianificazione e rendicontazione verso la Commissione. L’obiettivo è conseguire l’armonizzazione piena del segnale di coda a livello dell’Unione entro il 1º gennaio 2026, tenendo conto delle esigenze di sicurezza, capacità e costi.

Eliminazione graduale di casi specifici relativi al segnale di coda per i treni merci e modifica delle scadenze di accettazione delle targhe riflettenti nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/773.

Ambito di applicazione

Si applica al sistema ferroviario dell’Unione europea, in particolare all’accettazione dei treni merci dotati di due targhe riflettenti come segnale di coda. Riguarda tutti gli Stati membri, con regime transitorio specifico per i corridoi ferroviari merci definiti in conformità al regolamento (UE) n. 913/2010 e, in via derogatoria, Belgio, Francia, Portogallo e Spagna per le linee in cui le luci rosse fisse costituiscono un requisito operativo di sicurezza. È un regolamento direttamente applicabile ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Eliminazione graduale di casi specifici per il segnale di coda nei treni merci

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2238 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773, che contiene la specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "esercizio e gestione del traffico" del sistema ferroviario dell’Unione europea. L’intervento si colloca nel quadro della direttiva (UE) 2016/797 e mira ad accelerare l’armonizzazione del segnale di coda dei treni merci, sostituendo progressivamente i regimi nazionali che consentivano l’uso di segnalazioni diverse dalle due targhe riflettenti.

Contesto e finalità

La Commissione richiama le precedenti disposizioni del regolamento 2019/773, che già fissavano i termini oltre i quali le autorità nazionali dovevano accettare i treni merci dotati di due targhe riflettenti e non imporre altri segnali di coda. Tuttavia, alcuni casi specifici autorizzavano ancora Belgio, Francia, Portogallo e Spagna ad applicare norme nazionali notificate, imponendo in talune sezioni di rete due luci rosse fisse per la circolazione dei treni merci. Le relazioni presentate dagli Stati membri e la raccomandazione dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie del 29 giugno 2021 hanno portato a una revisione delle date, tenendo conto delle esigenze di sicurezza, capacità e costi della transizione.

Ambito di applicazione e regime transitorio

L’oggetto della modifica riguarda esclusivamente l’accettazione dei treni merci dotati di 2 targhe riflettenti come segnale di coda. Il nuovo testo prevede che:

  • dal 1º gennaio 2022 l’accettazione valga lungo i corridoi ferroviari merci specificati in conformità al regolamento (UE) n. 913/2010;
  • restino tuttavia escluse, fino alle date indicate, le linee in cui le luci rosse fisse costituiscono un requisito operativo per garantire la sicurezza;
  • per tali eccezioni, la scadenza sia il 1º gennaio 2026 per Belgio e Francia e il 1º gennaio 2025 per Portogallo e Spagna;
  • dal 1º gennaio 2026 l’accettazione si estenda all’intera rete ferroviaria dell’Unione europea.

Obblighi specifici per Belgio, Francia, Portogallo e Spagna

Gli Stati membri interessati dalle eccezioni devono trasmettere alla Commissione, entro il 1º marzo 2022, un piano d’azione dettagliato e obiettivi precisi volti a eliminare il requisito delle luci rosse come segnali di coda. In seguito, devono inviare con cadenza semestrale una relazione sui progressi compiuti nell’utilizzo delle targhe riflettenti sulla loro rete. Il testo sottolinea inoltre che le parti coinvolte devono fornire tutti i contributi necessari per consentire agli Stati membri di adempiere agli obblighi di reporting.

Monitoraggio da parte della Commissione

La Commissione mantiene un ruolo di controllo sull’attuazione della transizione verso l’armonizzazione dei segnali di coda e deve riferire al comitato istituito dall’articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797 sui progressi compiuti nell’attuazione della sezione 4.2.2.1. Il regolamento precisa che la misura non pregiudica i lavori in corso presso l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie né un’eventuale futura revisione dell’appendice E del regolamento (UE) n. 321/2013.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica della STI esercizio e gestione del traffico

L’articolo 1 sostituisce, nel punto 4.2.2.1.3.2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773, il paragrafo relativo all’"eliminazione graduale" del segnale di coda per i treni merci dotati di 2 targhe riflettenti.

Scadenze per l’accettazione delle due targhe riflettenti

Dal 1º gennaio 2022 i treni merci con due targhe riflettenti devono essere accettati lungo i corridoi ferroviari merci specificati in conformità al regolamento (UE) n. 913/2010, salvo eccezioni per le linee in cui le luci rosse fisse sono richieste per la sicurezza. Per tali eccezioni, la scadenza è il 1º gennaio 2026 per Belgio e Francia, e il 1º gennaio 2025 per Portogallo e Spagna. Dal 1º gennaio 2026 l’accettazione vale per l’intera rete ferroviaria dell’Unione europea.

Piani d’azione e relazioni periodiche degli Stati membri interessati

Belgio, Francia, Portogallo e Spagna devono trasmettere alla Commissione, entro il 1º marzo 2022, un piano d’azione dettagliato e obiettivi precisi per eliminare il requisito delle luci rosse come segnale di coda. Successivamente devono inviare ogni sei mesi una relazione sui progressi compiuti nell’uso delle targhe riflettenti, ai fini dell’armonizzazione entro il 1º gennaio 2026.

Obblighi di collaborazione e monitoraggio della Commissione

Le parti coinvolte devono fornire tutti i contributi necessari agli Stati membri per adempiere agli obblighi di relazione. La Commissione deve informare il comitato di cui all’articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797 sui progressi nell’attuazione della sezione 4.2.2.1.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti ferroviariinteroperabilità ferroviariasicurezza ferroviariatrasporto mercinormazione tecnica dell’ue

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