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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2236

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2236 della Commissione del 15 dicembre 2021 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

Normativa europea32021R2236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il quadro operativo dell’IPA III, fissando regole uniformi per la cooperazione finanziaria tra Commissione e beneficiari, per la gestione indiretta dei fondi e per i sistemi di monitoraggio, valutazione e controllo. Disciplina inoltre la cooperazione transfrontaliera tra beneficiari IPA III e l’assistenza allo sviluppo rurale, con specifiche su cofinanziamento, assistenza tecnica e governance. Il testo rinvia in più punti al regolamento finanziario dell’Unione e al regolamento "Europa globale" per assicurare coerenza con le regole di bilancio e di esecuzione.

Definisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/1529 che istituisce lo strumento di assistenza preadesione (IPA III), con regole su attuazione, gestione indiretta, cooperazione transfrontaliera e sviluppo rurale.

Ambito di applicazione

Si applica all’assistenza IPA III attuata dalla Commissione e dai beneficiari dell’IPA III elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/1529, con riferimento alle strutture di attuazione, alla gestione indiretta, ai programmi di cooperazione transfrontaliera tra beneficiari IPA III e all’assistenza per agricoltura e sviluppo rurale. Non si applica, di regola, alla cooperazione transfrontaliera tra uno o più Stati membri e uno o più beneficiari dell’IPA III, salvo che le convenzioni di finanziamento concluse a norma dell’articolo 59 del regolamento (UE) 2021/1059 vi facciano espressamente riferimento. Il regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2236 della Commissione: modalità di applicazione dell’IPA III

Il regolamento stabilisce il quadro operativo dell’assistenza preadesione IPA III, adottato per dare attuazione uniforme al regolamento (UE) 2021/1529. La disciplina è costruita attorno alla cooperazione finanziaria tra Commissione e beneficiari IPA III, all’uso della gestione indiretta e alla definizione di regole speciali per cooperazione transfrontaliera e sviluppo rurale.

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 1 delimita l’ambito del regolamento alle strutture di attuazione dell’IPA III, alla gestione indiretta con i beneficiari IPA III e alle norme speciali in materia di cooperazione transfrontaliera e assistenza agricola/sviluppo rurale. Restano fuori, salvo richiamo espresso nelle convenzioni di finanziamento concluse ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (UE) 2021/1059, la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri e beneficiari IPA III.

L’articolo 2 introduce le definizioni necessarie per l’operatività del sistema, tra cui beneficiario IPA III, accordo quadro relativo al partenariato finanziario, accordo settoriale, convenzione di finanziamento, autorità, grande progetto, beneficiario, intervento e capofila dell’IPA III. Tali nozioni sono centrali per comprendere la distribuzione delle competenze e le regole di attuazione dei programmi.

Principi di finanziamento, titolarità e coordinamento

L’assistenza IPA III finanzia le riforme previste dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1529 e, per alcuni programmi o progetti specifici, può richiedere anche un contributo finanziario del beneficiario. Il principio di titolarità attribuisce al beneficiario dell’IPA III la responsabilità primaria della programmazione e dell’attuazione, con obbligo di nominare un coordinatore nazionale IPA.

Il coordinatore nazionale è la figura di raccordo con la Commissione: assicura il collegamento con il processo di adesione, coordina programmazione, monitoraggio, valutazione e relazioni, nonché il coordinamento interno all’amministrazione e con gli altri donatori. Nei programmi di cooperazione territoriale e transfrontaliera, coordina la partecipazione del beneficiario, potendo delegare tale compito a una struttura dedicata.

Accordi finanziari, convenzioni e condizioni di erogazione

Il regolamento pone al centro l’accordo quadro relativo al partenariato finanziario, concluso tra Commissione e beneficiario dell’IPA III. Esso disciplina gestione, controllo, supervisione, monitoraggio, valutazione, relazioni e audit, e impone al beneficiario di recepire nel diritto interno i pertinenti obblighi derivanti dalla normativa UE. Gli accordi settoriali possono integrare tale quadro per settori o programmi specifici.

Le convenzioni di finanziamento stabiliscono le modalità concrete di gestione, i metodi di attuazione, i termini di esecuzione e le regole di ammissibilità della spesa. In caso di gestione indiretta, l’insieme di accordo quadro, accordo settoriale e convenzione deve risultare conforme al regolamento finanziario dell’Unione (regolamento (UE, Euratom) 2018/1046). In linea generale, l’assistenza può essere erogata solo dopo l’entrata in vigore dell’accordo quadro e dell’eventuale accordo settoriale applicabile, salvo casi debitamente giustificati.

Monitoraggio, relazioni e comitati

Entro il 15 febbraio dell’esercizio successivo, il coordinatore nazionale IPA trasmette la relazione annuale sull’attuazione dell’assistenza finanziaria. L’accordo quadro può inoltre prevedere ulteriori obblighi di reporting.

Il comitato di monitoraggio IPA deve essere istituito entro sei mesi dall’entrata in vigore della prima convenzione di finanziamento. Esso esamina l’efficacia, efficienza, qualità, coerenza, coordinamento e conformità complessiva dell’attuazione rispetto ai risultati previsti nelle convenzioni e nel quadro di programmazione IPA III. Il comitato riunisce Commissione, coordinatore nazionale, autorità e organismi nazionali competenti e, se opportuno, altri portatori di interessi. Le riunioni sono presiedute congiuntamente, il comitato adotta il proprio regolamento interno e si riunisce almeno una volta l’anno.

Gestione indiretta: strutture, controlli, valutazioni e rettifiche

Per la gestione indiretta il beneficiario dell’IPA III deve istituire un assetto amministrativo articolato: coordinatore nazionale, ordinatore nazionale, struttura di gestione, autorità di gestione e organismi intermedi, autorità di audit. Le funzioni sono definite nell’accordo quadro e deve essere assicurata una separazione adeguata delle mansioni.

La Commissione può affidare l’attuazione in gestione indiretta tramite convenzione di finanziamento ai sensi del regolamento finanziario, ma prima della firma deve acquisire la prova del rispetto delle condizioni dell’articolo 154, paragrafo 4, lettere da a) a f), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dell’effettiva istituzione delle strutture richieste. L’ordinatore nazionale deve monitorare il permanere di tali requisiti e informare immediatamente la Commissione in caso di mancato rispetto, adottando misure di salvaguardia sui pagamenti e sui contratti.

Il regolamento disciplina anche i programmi pluriennali e il disimpegno automatico, prevedendo riduzioni dell’importo da disimpegnare nei casi di sospensione per contenzioso o di forza maggiore con grave impatto sull’attuazione. Le circostanze rilevanti devono essere indicate nella relazione annuale.

I comitati di monitoraggio settoriali IPA vengono istituiti per settore entro sei mesi dalla prima convenzione nel settore e monitorano i programmi annuali e pluriennali attuati in gestione indiretta. Essi esaminano i progressi e la qualità dell’attuazione, adottano il proprio regolamento interno e si riuniscono almeno due volte ogni dodici mesi. Per i programmi annuali può essere prevista una deroga, mentre per la cooperazione transfrontaliera tali funzioni sono svolte dal comitato congiunto di monitoraggio.

Il beneficiario è inoltre responsabile delle valutazioni dei programmi in gestione indiretta, conformemente al regolamento finanziario, al regolamento (UE) 2021/947 e agli orientamenti della Commissione; deve predisporre un piano di valutazione in consultazione con la Commissione. Quanto alle rettifiche finanziarie, la Commissione può intervenire per errori, irregolarità, frodi, corruzione, carenze dei sistemi, mancati risultati o esiti degli audit, applicando anche rettifiche forfettarie o per estrapolazione. L’esame e l’accettazione dei conti avvengono secondo quanto previsto negli accordi finanziari.

Cooperazione transfrontaliera tra beneficiari IPA III

Per la cooperazione transfrontaliera, l’articolo 14 rinvia alle priorità tematiche dell’allegato III del regolamento (UE) 2021/1529 e stabilisce che il cofinanziamento UE non può superare l’85 % della spesa ammissibile a livello di priorità tematica. L’assistenza tecnica è limitata al 10 % del contributo dell’Unione al programma e può coprire una vasta gamma di spese di preparazione, gestione, controllo e rafforzamento della capacità amministrativa.

I programmi sono elaborati congiuntamente dai beneficiari partecipanti secondo il modello della Commissione e devono essere presentati elettronicamente. Gli interventi vanno selezionati per il loro effetto transfrontaliero evidente tramite inviti aperti all’intera area ammissibile; possono anche essere individuati fuori invito, ma devono essere espressamente indicati nel programma. Ogni intervento deve coinvolgere almeno due beneficiari partecipanti, pur potendo essere attuato in un solo paese se gli effetti transfrontalieri sono chiaramente identificabili.

I beneficiari nominano un capofila, responsabile dell’attuazione finanziaria complessiva, della verifica di conformità contrattuale e dei meccanismi di recupero degli importi indebitamente versati. La governance comprende coordinatori nazionali IPA, strutture di cooperazione transfrontaliera, autorità di audit e, in gestione indiretta, la struttura di gestione del capofila e gli organismi intermedi. Ogni programma ha un comitato congiunto di monitoraggio, che svolge anche le funzioni del comitato settoriale, e un segretariato tecnico congiunto; in gestione indiretta, i beneficiari stipulano inoltre un accordo bilaterale o multilaterale sulle rispettive responsabilità.

Agricoltura e sviluppo rurale

L’articolo 20 introduce una disciplina specifica per l’assistenza allo sviluppo rurale. Tale assistenza è organizzata in un programma pluriennale, predisposto centralmente dalle autorità competenti del beneficiario IPA III e presentato alla Commissione dopo consultazione dei portatori di interessi. L’attuazione avviene in gestione indiretta ai sensi del regolamento finanziario e consente il finanziamento di interventi analoghi a quelli del FEASR.

Le strutture di gestione comprendono l’agenzia IPA per lo sviluppo rurale e la relativa autorità di gestione, che operano in stretta collaborazione. Nella determinazione della quota di spesa pubblica rispetto al costo totale ammissibile dell’investimento non si tiene conto dell’aiuto nazionale concesso per agevolare l’accesso ai prestiti senza contributo dell’Unione. Gli investimenti restano ammissibili se non subiscono modifiche sostanziali entro cinque anni dal pagamento finale. Per questi programmi il comitato di monitoraggio settoriale coincide con quello dell’agenzia per lo sviluppo rurale IPA.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e principi generali

L’articolo 1 delimita l’oggetto del regolamento alle condizioni uniformi di applicazione dell’IPA III in tema di strutture di attuazione, gestione indiretta, cooperazione transfrontaliera e sviluppo rurale. L’articolo 2 definisce i concetti chiave, tra cui "beneficiario dell’IPA III", "accordo quadro relativo al partenariato finanziario", "accordo settoriale", "convenzione di finanziamento", "autorità", "grande progetto", "beneficiario", "intervento" e "capofila dell’IPA III". L’articolo 3 afferma che l’assistenza IPA III finanzia l’adozione e l’attuazione delle riforme previste dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1529 e che, per specifici programmi e progetti, può essere richiesto anche un contributo dei beneficiari. L’articolo 4 sancisce il principio di titolarità in capo al beneficiario dell’IPA III e la nomina del coordinatore nazionale IPA, che funge da interlocutore principale della Commissione per programmazione, monitoraggio, valutazione e relazioni.

Accordi finanziari e condizioni di erogazione

L’articolo 5 prevede la stipula di un accordo quadro relativo al partenariato finanziario tra Commissione e beneficiario dell’IPA III, completabile da accordi settoriali per settori o programmi specifici. Tali atti disciplinano gestione, controllo, supervisione, monitoraggio, valutazione, relazioni e audit, oltre a imporre il recepimento nell’ordinamento interno degli obblighi pertinenti del diritto UE. Le convenzioni di finanziamento stabiliscono modalità di gestione, metodi di attuazione, termini di esecuzione e regole di ammissibilità della spesa; in caso di gestione indiretta devono rispettare, nel loro insieme, gli articoli 129, 155, paragrafo 6, e 158 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L’erogazione dell’assistenza è subordinata, salvo casi debitamente giustificati, all’entrata in vigore dell’accordo quadro e dell’eventuale accordo settoriale applicabile.

Obblighi di relazione e monitoraggio generale

L’articolo 6 impone al coordinatore nazionale IPA la trasmissione alla Commissione, entro il 15 febbraio dell’esercizio successivo, della relazione annuale sull’attuazione dell’assistenza finanziaria IPA III. L’articolo 7 istituisce un comitato di monitoraggio IPA entro sei mesi dall’entrata in vigore della prima convenzione di finanziamento; il comitato esamina efficacia, efficienza, qualità, coerenza, coordinamento e conformità dell’attuazione, è composto da Commissione, coordinatore nazionale, autorità e organismi competenti e, se opportuno, anche da altri portatori di interessi. Le riunioni sono presiedute congiuntamente da Commissione e coordinatore nazionale, il comitato adotta il proprio regolamento interno e si riunisce almeno una volta l’anno, con possibilità di riunioni ad hoc.

Gestione indiretta con i beneficiari dell’IPA III

L’articolo 8 elenca le strutture che il beneficiario deve istituire in caso di gestione indiretta: coordinatore nazionale IPA, ordinatore nazionale, struttura di gestione (ufficio di sostegno dell’ordinatore nazionale e organismo contabile), autorità di gestione e organismi intermedi, autorità di audit. L’articolo 9 consente alla Commissione di attuare l’assistenza in gestione indiretta tramite convenzione di finanziamento ex regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, previa prova del soddisfacimento delle condizioni dell’articolo 154, paragrafo 4, lettere da a) a f), e dell’effettiva istituzione delle strutture richieste. L’ordinatore nazionale deve verificare il permanere dei requisiti e informare immediatamente la Commissione in caso di irregolarità; il regolamento disciplina anche i programmi pluriennali, i disimpegni automatici, le riduzioni per sospensione giudiziaria o forza maggiore e l’obbligo di comunicare tali circostanze nella relazione annuale.

Comitati settoriali, valutazioni, rettifiche finanziarie e conti

L’articolo 10 prevede comitati di monitoraggio settoriali IPA per i programmi annuali e pluriennali gestiti indirettamente in uno specifico settore, da istituire entro sei mesi dalla prima convenzione nel settore; per i programmi annuali può essere prevista una deroga proporzionata, mentre per la cooperazione transfrontaliera le funzioni sono svolte dal comitato congiunto di monitoraggio. L’articolo 11 attribuisce al beneficiario dell’IPA III la responsabilità delle valutazioni dei programmi in gestione indiretta e richiede un piano di valutazione concordato con la Commissione. L’articolo 12 disciplina le rettifiche finanziarie della Commissione per errori, irregolarità, frodi, corruzione, carenze dei sistemi di gestione e controllo, mancati risultati o sostenibilità e a seguito di audit; sono possibili rettifiche per compensazione, forfettarie o per estrapolazione. L’articolo 13 prevede la procedura di esame e accettazione dei conti secondo le modalità fissate negli accordi finanziari.

Cooperazione transfrontaliera tra beneficiari IPA III

L’articolo 14 rinvia alle priorità tematiche dell’allegato III del regolamento (UE) 2021/1529 e fissa un tasso di cofinanziamento UE non superiore all’85 % della spesa ammissibile per ciascuna priorità. L’articolo 15 limita l’assistenza tecnica al 10 % del contributo dell’Unione al programma e ne indica le possibili destinazioni: preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione, comunicazione, networking, risoluzione delle controversie, controllo, audit e rafforzamento della capacità amministrativa. L’articolo 16 disciplina programmazione e selezione degli interventi: i programmi sono preparati congiuntamente, presentati per via elettronica e devono individuare interventi con chiari effetti e vantaggi transfrontalieri, selezionati tramite inviti aperti all’intera area ammissibile; gli interventi possono anche essere selezionati al di fuori degli inviti, se espressamente indicati nel programma. Gli interventi devono coinvolgere beneficiari di almeno due paesi partecipanti, ma possono essere attuati in un solo paese se restano identificabili gli effetti transfrontalieri.

Beneficiari, capofila e assetto di governance della cooperazione transfrontaliera

L’articolo 17 stabilisce che i beneficiari devono essere situati in un beneficiario IPA III partecipante e che essi nominano un capofila responsabile dell’attuazione finanziaria dell’intero intervento, della verifica di conformità al contratto e delle modalità di recupero degli importi indebitamente versati. L’articolo 18 definisce le strutture coinvolte: i coordinatori nazionali IPA dei paesi partecipanti, l’ordinatore nazionale e la struttura di gestione del capofila in caso di gestione indiretta, le strutture di cooperazione transfrontaliera, l’autorità di audit e, ove necessario, un gruppo di revisori contabili. Ogni programma deve avere un comitato congiunto di monitoraggio, che svolge anche le funzioni del comitato settoriale, e un segretariato tecnico congiunto; in gestione indiretta i beneficiari stipulano inoltre un accordo bilaterale o multilaterale che definisce le rispettive responsabilità.

Disposizioni finanziarie e sviluppo rurale

L’articolo 19 stabilisce che i programmi di cooperazione transfrontaliera sono attuati mediante gestione diretta o indiretta attraverso programmi pluriennali. L’articolo 20 disciplina l’assistenza allo sviluppo rurale: essa è attuata tramite un programma pluriennale, predisposto centralmente dalle autorità competenti del beneficiario IPA III e presentato alla Commissione previa consultazione dei portatori di interessi. I programmi sono attuati in gestione indiretta ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e finanziano tipi selezionati di azioni analoghe a quelle del FEASR. Per tali programmi, le strutture di gestione sono costituite dall’agenzia IPA per lo sviluppo rurale e dalla relativa autorità di gestione; l’aiuto nazionale per facilitare l’accesso ai prestiti non è considerato nel calcolo della quota di spesa pubblica, i progetti restano ammissibili se non subiscono modifiche sostanziali entro cinque anni dal pagamento finale e il comitato di monitoraggio settoriale è quello dell’agenzia per lo sviluppo rurale IPA.

Entrata in vigore e applicazione temporale

L’articolo 21 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1° gennaio 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecooperazione allo sviluppoaiuti preadesionegestione finanziaria del bilancio uecooperazione territoriale europeaagricoltura e sviluppo rurale

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