Sentenza n. 192/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Provvedimento del 30 maggio 2025, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha espresso l'ennesimo immotivato diniego alla richiesta di autorizzazione paesaggistica avanzata dalla Almacasa s.r.l., con riferimento ai lavori di ristrutturazione di un fabbricato sito in Catania, via Napoleone Colajanni 88, e di ogni altro atto precedente, successivo e comunque presupposto, connesso e conseguenziale. - per la violazione/elusione del giudicato formatosi sulle Sentenze: - del 13 giugno 2023 numero 1867, con cui la Seconda Sezione ha accolto il ricorso proposto dalla ALMACASA avverso lo Studio di Dettaglio del Centro Storico, annullando "…la delibera del 23 marzo 2022 del Consiglio Comunale del Comune di Catania e la delibera del 19 febbraio 2021 della Giunta Municipale del Comune di Catania nella parte di interesse e con esclusivo riferimento alla posizione dell'odierna ricorrente…", e acclarando che l'immobile ricade in zona "B", fuori dal centro storico; - del 28 febbraio 2025 numero 764, con cui la Terza Sezione ha accolto il ricorso proposto dalla ALMACASA, avverso il diniego al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sul medesimo progetto oggetto del diniego oggi impugnato, statuendo che "…la Soprintendenza, piuttosto che determinarsi nel senso qui censurato, avrebbe dovuto vagliare - alla luce delle caratteristiche del nuovo elaborato progettuale presentato dall'odierna ricorrente - la compatibilità dell'intervento di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione proposto con le vigenti N.T.A., le quali, con particolare riguardo alla zona classificata come Zona "B" nel P.R.G., prevedono che, oltre ad interventi di normale restauro edilizio interno agli edifici ed ai cortili, "sono ammesse demolizioni e ricostruzioni per singoli edifici fra proprietari consorziati, alla condizione che il volume degli edifici non superi in alcun caso il volume di quelli preesistenti" (cfr. art. 12 N.T.A.)…". - per il risarcimento del danno causato dal reiteratamente e colpevolmente illegittimo comportamento della Soprintendenza di Catania. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati depositati in data 3 novembre 2025: - del provvedimento del 15 settembre 2025 prot. 10248, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania “(…) conferma e valida quanto esplicitato nel preavviso di parere contrario concludendo ai sensi dell’art. 2 della L n. 21 maggio 2019 n. 7, il procedimento esprimendo parere contrario (…)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo di autorizzazione paesaggistica del 30 maggio 2025 relativo a un intervento di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione; successivo atto del 15 settembre 2025 qualificato come conferma del diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società, proprietaria di un immobile sito in Catania e ricadente in zona B del PRG, aveva chiesto l’autorizzazione paesaggistica per un intervento di demolizione e ricostruzione. Dopo precedenti sentenze del TAR che avevano accertato la collocazione dell’immobile fuori dal centro storico e imposto alla Soprintendenza di valutare il progetto alla luce delle NTA applicabili alla zona B, l’Amministrazione ha nuovamente negato l’autorizzazione, fondando il diniego sul presunto contrasto con il Piano Paesaggistico del 2018 e sulla ritenuta incompatibilità dell’intervento con la conservazione del tessuto urbano. La ricorrente ha dedotto violazione ed elusione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 1867/2023 e n. 764/2025, travisamento della normativa urbanistica e paesaggistica, violazione delle NTA e del Piano Paesaggistico, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, eccesso di potere, difetto di istruttoria, contraddittorietà e manifesta ingiustizia. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo atto del 15 settembre 2025, con cui la Soprintendenza ha qualificato il precedente provvedimento come preavviso e ha confermato il parere contrario. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla reiterata condotta amministrativa illegittima.
La decisione
Il TAR ha qualificato il provvedimento del 30 maggio 2025 come diniego definitivo, poiché conteneva una valutazione compiuta e conclusiva e disponeva espressamente il mancato rilascio dell’autorizzazione. Il successivo atto del 15 settembre 2025 è stato invece ritenuto meramente confermativo: non era preceduto da una nuova istruttoria, non introduceva motivazioni nuove e si limitava a ratificare la decisione già assunta; pertanto è stato dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti per carenza di autonoma lesività e di interesse. Nel merito, il ricorso introduttivo è stato accolto. Il giudice ha ritenuto che le precedenti sentenze avessero vincolato la Soprintendenza a considerare l’immobile ubicato in zona B, fuori dal centro storico, e a valutare la compatibilità del progetto con le NTA applicabili, che consentono demolizione e ricostruzione a condizione di non superare il volume preesistente. Il nuovo diniego, fondato nuovamente sulla collocazione dell’immobile nel centro storico, sebbene attraverso il richiamo al Piano Paesaggistico del 2018, è stato considerato una riproposizione sostanziale delle ragioni già censurate e un artificio volto ad aggirare il giudicato. È stato quindi ravvisato il vizio di violazione ed elusione del giudicato, con annullamento del diniego del 30 maggio 2025. Le ulteriori censure sono state assorbite. La domanda risarcitoria è stata respinta perché generica e priva di principio di prova in ordine all’elemento soggettivo, al danno-conseguenza e al nesso causale. L’Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 12 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Catania
sono ammesse demolizioni e ricostruzioni per singoli edifici fra proprietari consorziati, alla condizione che il volume degli edifici non superi in alcun caso il volume di quelli preesistenti
La disposizione è stata richiamata dalla precedente sentenza n. 764/2025 quale parametro che la Soprintendenza avrebbe dovuto considerare nel riesercizio del potere, in relazione alla compatibilità dell’intervento di demolizione e ricostruzione in zona B.
art. 97 Cost.
La violazione dei principi di buon andamento e imparzialità è stata dedotta dalla ricorrente, ma il giudice ha definito la controversia sulla base della violazione ed elusione del giudicato, assorbendo le ulteriori censure.
art. 2 l.r. 21 maggio 2019, n. 7
La disposizione è richiamata nell’atto del 15 settembre 2025 quale base della conclusione del procedimento con espressione di parere contrario; il giudice ha tuttavia qualificato tale atto come meramente confermativo e ne ha dichiarato inammissibile l’impugnazione autonoma.
Massime di principio
- Il giudicato amministrativo di annullamento vincola l’amministrazione non soltanto alla rimozione dell’atto annullato, ma anche al riesercizio del potere secondo il contenuto conformativo della decisione giudiziale.
- Sussiste violazione o elusione del giudicato quando l’amministrazione, nel riesercitare il potere, riproduce sostanzialmente il medesimo contenuto dispositivo e le medesime ragioni già ritenute illegittime, anche se formalmente richiama una diversa fonte o veste motivazionale.
- L’amministrazione non può utilizzare il richiamo a una diversa disciplina pianificatoria per aggirare accertamenti contenuti nel giudicato circa la qualificazione urbanistica dell’area e i criteri normativi da applicare nel nuovo esame.
- È meramente confermativo e privo di autonoma lesività l’atto successivo che, senza nuova istruttoria né motivazioni innovative, si limita a ratificare un precedente provvedimento già immediatamente lesivo; la sua impugnazione autonoma è inammissibile per carenza di interesse.
- La domanda risarcitoria proposta contro la pubblica amministrazione deve fornire almeno un principio di prova circa elemento soggettivo, danno-conseguenza e nesso causale; una formulazione generica non è sufficiente per ottenere il risarcimento.
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