Cassazione Civile, Ordinanza n. 21678/2021 del 29/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, emesso a seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. L'ufficio aveva determinato induttivamente un reddito d'impresa e, ai fini IVA, un imponibile elevato. Il contribuente aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano confermato l'accertamento ai fini IRPEF ma, per l'IVA, avevano ritenuto applicabile il regime del margine, poiché l'attività svolta riguardava la compravendita di autovetture usate; la CTR aveva confermato tale soluzione. In Cassazione l'Agenzia ha proposto un unico motivo deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 36 del d.l. 41/1995 conv. in L. 85/1995. Tuttavia, prima ancora dell'esame del motivo, è emerso che la ricorrente non aveva depositato l'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito della doglianza fiscale, perché ha rilevato d'ufficio la mancata prova del perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione. In applicazione del principio consolidato secondo cui la produzione dell'avviso di ricevimento è necessaria per dimostrare l'avvenuta instaurazione del contraddittorio, e poiché l'intimato non aveva svolto difese, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato solo come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 36 d.l. 41/1995 conv. in L. 85/1995
È la norma invocata dal ricorrente in relazione all'applicabilità del regime del margine per l'IVA nelle cessioni di autoveicoli usati.
art. 149 c.p.c.
È richiamato nel principio sulla necessità di produrre l'avviso di ricevimento del piego raccomandato per provare il perfezionamento della notificazione a mezzo posta.
art. 140 c.p.c.
È richiamato nel principio sulla necessità di produrre la raccomandata informativa quale prova del compimento delle formalità notificatorie.
art. 380-bis c.p.c.
È menzionato nel principio secondo cui l'avviso di ricevimento deve risultare depositato almeno fino all'adunanza in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso grava sul ricorrente e, quando la notificazione sia effettuata a mezzo posta o con le formalità sostitutive previste dalla legge, deve essere prodotto l'avviso di ricevimento o l'atto equivalente che dimostri l'avvenuta instaurazione del contraddittorio.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso, quando non risulti altrimenti provata la rituale notificazione e l'intimato non abbia svolto attività difensiva.
- In presenza di un vizio preliminare di ammissibilità del ricorso, la Corte non esamina il motivo sostanziale dedotto contro la sentenza impugnata.
- Quando l'inammissibilità dipende dal difetto di prova della notifica, non è consentita la concessione di un termine per il deposito dell'avviso mancante.
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