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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 486/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Flauto ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita in un procedimento per reati in materia di stupefacenti, dal quale è stato definitivamente assolto dopo che alcune intercettazioni erano state dichiarate inutilizzabili. La Corte d'appello, in qualità di giudice della riparazione, aveva respinto la domanda ritenendo che il contenuto delle intercettazioni dimostrasse la colpa o il dolo del ricorrente e dunque ostasse all'indennizzo. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza deducendo che le intercettazioni erano state ab origine inutilizzabili e quindi dovevano essere espunte e non potevano essere valorizzate in sede di riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, ritenendo illegittimo che il giudice della riparazione abbia utilizzato il contenuto di intercettazioni già dichiarate inutilizzabili nel giudizio di cognizione per escludere il diritto all'equa riparazione. La Suprema Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui l'inutilizzabilità delle intercettazioni nel giudizio penale si riverbera anche nel giudizio di riparazione, con la conseguente espunzione dei relativi contenuti dalla realtà processuale. Ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio alla luce dei principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al giudizio di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte valuta l'errore procedurale e le condizioni che escludono l'indennizzo ai sensi della disciplina della riparazione.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione di inutilizzabilità delle intercettazioni illegittime; la Corte interpreta la misura come effetto che comporta l'espunzione totale del materiale intercettato dalla realtà processuale anche ai fini del giudizio di riparazione.

  • Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008 (Racco)

    Principio consolidato secondo cui l'inutilizzabilità delle intercettazioni accertata nel giudizio di cognizione ha effetto anche nel giudizio di riparazione; la prova captativa espunta non può essere usata come base causale per la misura restrittiva.

  • Sez. 4, n. 58001 del 24/11/2017 (Ferdico)

    Riafferma che il contenuto di intercettazioni dichiarate inutilizzabili non può essere valorizzato dal giudice della riparazione per escludere l'indennizzo.

  • Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021

    Conferma che la distinzione tra inutilizzabilità di tipo 'fisiologico' e 'patologico' non può incidere in sede di riparazione: l'inutilizzabilità comporta sempre espunzione ed effetti anche nel giudizio di riparazione.

  • Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)

    Richiama il criterio secondo cui il giudice della riparazione valuta gli elementi con autonomia rispetto al giudice penale ma deve comunque rispettare le esclusioni probatorie accertate nel processo di cognizione.

  • Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    Affermato che il giudice della riparazione ha ampia libertà valutativa ma la valutazione deve tenere conto delle regole sulle prove e delle cause che escludono il diritto alla riparazione.

Massime di principio

  • Se nel processo penale è stata dichiarata l'inutilizzabilità di intercettazioni, il loro contenuto deve essere espunto e non può essere utilizzato neppure nel giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione.
  • La distinzione tra inutilizzabilità di tipo 'fisiologico' e 'patologico' non ha rilievo nel giudizio di riparazione: l'inutilizzabilità accertata comporta sempre l'espunzione del materiale captativo.
  • Il giudice della riparazione valuta autonomamente la responsabilità della vittima della detenzione (dolo o colpa grave) ma non può avvalersi di prove illegittime già escluse nel processo di cognizione per negare l'indennizzo.
  • Se la misura cautelare si è basata esclusivamente o prevalentemente su intercettazioni poi dichiarate inutilizzabili, è probabile che sussista il diritto alla riparazione.
  • Per negare l'indennizzo il giudice della riparazione deve poter fondare la sua decisione su elementi leciti e non sull'effetto di prove espunte; in presenza di prove lecite alternative la Corte può valutare se sia stata evitabile la detenzione secondo il parametro della prevedibilità oggettiva.
  • In casi analoghi conviene verificare attentamente gli atti del GIP e le pronunce di inutilizzabilità nel processo di merito: sono decisivi per la valutazione causale della detenzione e per l'esito del giudizio di riparazione.

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