Sentenza n. 73/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 939/2021, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, n. 939/2021, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di concessione edilizia per una sopraelevazione non rispettosa delle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti antistanti
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressato)
La controversia
L'appellante ha impugnato con un unico articolato motivo la sentenza del TAR, contestando le conclusioni della verificazione e la valutazione delle distanze edilizie. Ha dedotto l'erroneità delle misurazioni radiali effettuate dal verificatore, ritenendole inidonee a misurare la distanza lineare tra pareti frontistanti; ha sostenuto che alcuni edifici non fossero effettivamente frontistanti e che, rispetto a uno di essi, la sopraelevazione fosse arretrata di circa 20 centimetri rispetto al piano terra. Ha inoltre lamentato che non fosse stata accertata l'estensione della minima porzione eventualmente sovrapposta tra gli edifici né valutata l'incidenza di eventuali tolleranze. Infine, ha contestato l'assimilazione del ciglio stradale al confine tra costruzioni, deducendo ultrapetizione e sostenendo che le norme urbanistiche imponessero, nella specie, soltanto l'allineamento stradale. La sentenza di primo grado aveva altresì respinto la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, ritenendo sufficiente il richiamo alle osservazioni formulate sul preavviso di rigetto.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il CGARS ha preliminarmente rilevato che, con ordinanza della Corte di cassazione del 1° agosto 2024, era divenuta definitiva la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva accertato il mancato rispetto della distanza minima di 5 metri dal confine tra gli immobili delle parti private. Tale accertamento, fondato sulle norme tecniche di attuazione del PRG, costituisce giudicato esterno tra le medesime parti private e preclude il riesame del punto comune, anche se il giudizio amministrativo ha oggetto e finalità diversi. Il giudicato è stato ritenuto rilevabile anche d'ufficio. Nei confronti del Comune di Palermo, estraneo al giudizio civile, il Collegio ha invece confermato autonomamente la correttezza della verificazione e della sentenza di primo grado: sulla base dell'art. 8, comma 3, lett. d-e), delle NTA e dell'art. 3, comma 23, del regolamento edilizio, la sopraelevazione, realizzata in proiezione dei muri perimetrali originari del piano terra, non rispettava né la distanza di 5 metri dai confini né quella di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. L'appellante è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00 per ciascuna parte appellata, oltre spese di giustizia e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa al preavviso di rigetto era stata respinta dal giudice di primo grado; la decisione d'appello non sviluppa ulteriormente tale profilo.
art. 8, comma 3, lett. d-e), NTA
La disposizione è stata utilizzata per accertare il mancato rispetto della distanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e dei distacchi di 5 metri dai confini.
art. 3, comma 23, Regolamento edilizio
La disposizione è stata richiamata quale parametro per verificare le distanze edilizie e confermare gli esiti della verificazione.
art. 8, comma 1 e comma 3, NTA
Le norme tecniche di attuazione del PRG prescrivono, secondo l'accertamento definitivo richiamato dal giudice, la distanza minima di 5 metri dal confine.
art. 7, comma 1, 2 e 3, NTA
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 8 NTA, quale disciplina urbanistica applicabile alla distanza minima dal confine.
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale fa stato tra le parti relativamente all'accertamento del diritto controverso e si estende agli accertamenti di fatto e di diritto costituenti premessa necessaria e fondamento logico-giuridico della decisione.
art. 324 c.p.c.
Il giudicato sostanziale costituisce il riflesso del giudicato formale.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi tra le medesime parti su un punto fondamentale comune a due giudizi preclude il riesame di quel punto nel giudizio successivo, anche quando quest'ultimo abbia oggetto, petitum e finalità diversi.
- I limiti oggettivi del giudicato sostanziale comprendono non soltanto la statuizione espressa, ma anche gli accertamenti di fatto e di diritto che costituiscono premessa necessaria e fondamento logico-giuridico inscindibile della decisione.
- Il giudicato esterno può essere rilevato d'ufficio dal giudice amministrativo quando il suo contenuto risulti ritualmente acquisito e riguardi un rapporto giuridico o un punto fondamentale comune alla controversia amministrativa.
- La sopraelevazione che incrementa la volumetria dell'edificio costituisce nuova costruzione e deve rispettare la disciplina sulle distanze vigente al momento della sua realizzazione; non può avvalersi automaticamente del diritto di prevenzione riferibile alla costruzione originaria.
- L'accertamento contenuto in un giudicato civile tra il proprietario dell'opera e il proprietario confinante non vincola il Comune estraneo a quel giudizio; nei confronti dell'amministrazione il giudice deve comunque verificare autonomamente la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistico-edilizia applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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