Sentenza n. 1951/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del 16.12.2024 di conclusione procedimento riferito a SCIA con esito negativo, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7 del 25.09.2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di conclusione con esito negativo del procedimento relativo a una SCIA alternativa al permesso di costruire per demolizione e ricostruzione di fabbricati residenziali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano presentato una SCIA differita o alternativa al permesso di costruire per la demolizione parziale di un fabbricato rurale esistente e la realizzazione di tre unità abitative in zona E1, con trasferimento di cubatura. Il Comune aveva richiesto più volte integrazioni riguardanti la regolarità del fabbricato da demolire, la verifica della volumetria e dei parametri urbanistici, la compatibilità della destinazione d'uso, la ricaduta dell'area nella zona di rispetto dei boschi e i pareri della Soprintendenza e dell'Ispettorato forestale. Il procedimento si concludeva negativamente perché non risultavano verificati i parametri urbanistici relativi al trasferimento di cubatura e perché l'intervento ricadeva nella fascia di rispetto dei boschi disciplinata dall'art. 64-bis delle NTA del PRG. I ricorrenti deducevano: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 l.r. n. 40/1995, difetto di istruttoria, travisamento e motivazione carente e contraddittoria, sostenendo che il vincolo boschivo fosse superato dall'autorizzazione paesaggistica e dal silenzio-assenso sul parere forestale; 2) carenza dei presupposti di fatto e violazione dell'art. 22 l.r. n. 16/2016 in materia di cessione di cubatura; 3) violazione dell'art. 17-bis l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 64-bis delle NTA del PRG abbia natura conformativa e stabilisca direttamente l'indice di edificabilità della fascia di rispetto dei boschi, pari a 0,003 mc/mq. Il positivo rilascio dei pareri paesaggistico e boschivo, pur necessario, non incide sulla volumetria edificabile né sulla destinazione urbanistica dell'area. Dagli atti risultava inoltre che la volumetria esistente proveniva da un fabbricato rurale strumentale ai terreni agricoli o destinato all'abitazione dell'imprenditore agricolo, mentre il progetto prevedeva edifici a uso abitativo in zona E1 a verde agricolo, senza dimostrare la compatibilità del mutamento di destinazione d'uso con la disciplina della zona. Di conseguenza, l'intervento non era conforme alla disciplina urbanistico-edilizia quanto a volumetria e destinazione dell'area. Il TAR ha quindi ritenuto infondato anche il motivo sulla cessione di cubatura, osservando che essa è possibile soltanto mediante delocalizzazione di volumetrie in aree compatibili sia per destinazione urbanistica sia per tipologia edilizia. Poiché il provvedimento era plurimotivato e le ragioni ostative principali risultavano confermate, gli ulteriori profili, compresa la censura relativa all'art. 17-bis l. n. 241/1990, sono stati ritenuti irrilevanti e inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 64-bis delle NTA del PRG
È consentito l’inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale di 0.003 mc/mq, previa acquisizione preliminare dei pareri necessari per legge (Soprintendenza BB.CC.AA. e Ispettorato Ripartimentale delle Foreste).
La disposizione ha natura conformativa e fissa l'indice di edificabilità dell'area; i pareri previsti non incidono sulla volumetria sviluppabile né sulla destinazione urbanistica.
art. 12 l.r. n. 40/1995
Richiamato in relazione alla demolizione e ricostruzione e al trasferimento di cubatura; il giudice ha ritenuto che tali interventi debbano comunque rispettare le prescrizioni urbanistiche applicabili all'area.
art. 22 l.r. n. 16/2016
La cessione di cubatura è ammessa per la delocalizzazione di volumetrie in aree diverse soltanto se compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia.
art. 22, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001
Richiamato quale base normativa della SCIA alternativa al permesso di costruire, senza autonoma statuizione interpretativa.
art. 17-bis l. n. 241/1990
La relativa censura è stata ritenuta irrilevante e inammissibile in ragione del consolidamento delle altre ragioni ostative del provvedimento plurimotivato.
art. 2 l.r. n. 7/2019
Richiamato quale fondamento del provvedimento comunale di conclusione negativa del procedimento.
Massime di principio
- Una norma urbanistica che fissa un indice di edificabilità per una fascia di rispetto ha natura conformativa: il rispetto dei pareri paesaggistici o forestali eventualmente necessari non consente di superare l'indice né modifica la destinazione urbanistica dell'area.
- La cessione o delocalizzazione di cubatura è ammissibile soltanto quando le volumetrie siano trasferite in aree compatibili sia con la destinazione urbanistica sia con la tipologia edilizia prevista.
- La demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale e l'utilizzazione della relativa volumetria per realizzare edifici abitativi in zona agricola richiedono la dimostrazione della compatibilità del mutamento di destinazione d'uso con la disciplina urbanistica della zona.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, il definitivo consolidamento anche di una sola ragione autonoma e sufficiente a sostenerne la legittimità rende irrilevanti o inammissibili le ulteriori censure rivolte contro motivazioni non decisive.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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