Cassazione Penale, Sentenza n. 997/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva confermato la condanna per il reato di truffa commesso a Ghisalba il 07/02/2013. Il ricorrente deduceva: 1) errata applicazione dell'art. 162-ter cod. pen., sostenendo di non aver potuto effettuare la riparazione del danno per l'irreperibilità della persona offesa nonostante la notificazione ai sensi dell'art. 154 co.1 cod. proc. pen.; 2) illogicita e contraddittorieta della motivazione in relazione alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento della resipiscenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché dal processo emerge che l'imputato non aveva proposto alcuna offerta risarcitoria nel giudizio di primo grado e la richiesta di riparazione era stata formulata solo in sede di appello, senza documentare tentativi tempestivi di reperire la persona offesa. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e infondato: la corte territoriale aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e aveva fissato la pena prossima al minimo edittale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 162-ter cod. pen.
Regola l'effetto della riparazione del danno sulla tenuità del fatto o sulla concessione di circostanze attenuanti: la Corte ha ritenuto che per beneficiare della disciplina era necessaria un'offerta risarcitoria tempestiva nel giudizio di primo grado, non una mera dichiarazione in sede di appello.
art. 154 co. 1 cod. proc. pen.
Norma sulla notificazione agli stranieri o irreperibili; evocata dal ricorrente per giustificare la non effettuazione della riparazione, ma la Corte ha ritenuto insufficiente l'affermazione dell'irreperibilita se non comprovata con elementi sui tentativi compiuti.
art. 616 c.p.p.
Prevede sanzioni per i ricorsi manifestamente infondati per responsabilita e condanna alle spese; la Corte, valutata la colpa nell'aver proposto motivi manifestamente infondati, ha condannato il ricorrente a versare una somma alla cassa delle ammende.
D.L. n.137/20 art. 23 co. 8
Richiamato come norma procedurale che ha consentito il trattarsi del ricorso con contraddittorio scritto.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Citata a supporto della possibilita di valutare profili di colpa per l'applicazione delle sanzioni economiche in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
Massime di principio
- Per ottenere gli effetti favorevoli previsti da norme sulla riparazione (es. art. 162-ter) l'offerta risarcitoria deve essere proposta nei termini procedurali previsti (di norma nel giudizio di merito) e documentata; la proposta fatta per la prima volta in sede di appello e senza prove dei tentativi precedenti è inadeguata.
- La semplice affermazione di impossibilita a reperire la persona offesa non basta: occorre comprovare con atti o documenti i tentativi tempestivi compiuti per contattarla.
- In Cassazione i motivi generici o privi di specificita sulla quantificazione della pena sono spesso dichiarati inammissibili; bisogna dedurre criticita concrete e ben motivate rispetto alla motivazione del giudice di merito.
- Il riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva puo condurre a mantenere la pena in misura prossima al minimo edittale; cioe il riconoscimento delle attenuanti non garantisce automaticamente una riduzione rilevante se sono equivalenti alla recidiva.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati puo comportare, oltre al loro rigetto o inammissibilita, la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare con attenzione la fondatezza dei motivi prima di impugnare.
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