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Sentenza

Sentenza del 19/01/2015 n. 47 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2005 ai fini IRPEF, IRAP, IVA e contributi previdenziali, ritenendo che nove operazioni di acquisto intracomunitario di veicoli usati fossero inserite in una frode carosello IVA. Il venditore, con sede a Termoli, era stato considerato una società cartiera, utilizzata per non versare l’IVA. La contribuente contestava di aver partecipato o anche solo saputo della frode, sostenendo che le operazioni erano effettive, i pagamenti erano stati effettuati tramite bonifici, la contabilità era regolare e l’IVA era stata versata. Produceva inoltre una perizia giurata sulla congruità dei prezzi di acquisto.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato il recupero relativo alla partecipazione alla frode carosello, mantenendo invece il recupero a tassazione di costi per 4.778 euro. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, sostenendo che, dimostrata l’esistenza della cartiera, spettasse alla contribuente provare la propria estraneità alla frode. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo insufficienti gli elementi per dimostrare la consapevole partecipazione della contribuente. La provenienza estera dei veicoli e il loro trasporto diretto presso la sede dell’acquirente non erano sufficienti, soprattutto considerando i pagamenti tracciabili, il numero limitato delle operazioni, il volume complessivo dell’attività, l’esistenza di rapporti commerciali effettivi e il contenzioso instaurato dalla contribuente contro il venditore. È stata inoltre ritenuta significativa la congruità dei prezzi, comprovata da perizia giurata e non adeguatamente contestata dall’Ufficio. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Massime di principio

  • La mera relazione commerciale con una società successivamente qualificata come cartiera non dimostra automaticamente che l’acquirente fosse consapevole della frode IVA.
  • Per imputare al cessionario la partecipazione a una frode carosello occorrono elementi concreti e specifici dai quali emerga, almeno, che egli sapesse o avrebbe dovuto sapere dell’evasione dell’IVA.
  • La provenienza intracomunitaria dei beni, il trasporto diretto presso l’acquirente o prezzi ritenuti convenienti non sono, isolatamente, indizi sufficienti della frode.
  • Pagamenti tracciabili, operazioni realmente eseguite, contabilità regolare, prezzi coerenti con il mercato e condotte incompatibili con una collaborazione fraudolenta possono dimostrare la buona fede dell’acquirente.
  • Una perizia sui valori di mercato può rafforzare la posizione del contribuente, soprattutto quando l’Amministrazione finanziaria non fornisca elementi tecnici puntuali per contestarla.
  • L’effettiva esecuzione delle operazioni non esclude in assoluto una frode carosello, ma rende necessario provare ulteriormente la consapevolezza o la negligenza qualificata dell’acquirente.

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