Sentenza n. 720/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che, accogliendo il ricorso per l'esecuzione del giudicato relativo all'accredito della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, aveva liquidato le spese del giudizio di primo grado in euro 800,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, vittoriosa nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero alla costituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e all'accredito di complessivi euro 2.500,00, ha impugnato esclusivamente il capo relativo alle spese processuali. Ha dedotto che la liquidazione di euro 800,00 fosse inferiore ai minimi inderogabili derivanti dai parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato, e che il TAR avrebbe dovuto liquidare almeno euro 4.427,00, o comunque una somma non inferiore ai valori minimi. Ha inoltre sostenuto che la natura seriale e la non particolare complessità della controversia non potessero giustificare una liquidazione meramente simbolica, lesiva del decoro professionale e contraria all'art. 91 c.p.c. e all'art. 2233, comma 2, c.c. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve motivare specificamente la decisione sulle spese solo quando si discosta dalla regola della soccombenza; la quantificazione del compenso e delle spese rientra invece nel potere discrezionale del giudice, fermo il divieto di liquidare somme meramente simboliche e lesive del decoro professionale. Nel caso concreto, l'importo di euro 800,00 è stato ritenuto congruo perché la controversia riguardava un'unica questione giuridica, non presentava particolare complessità ed era altamente seriale, essendo stata oggetto di numerosi precedenti analoghi. La serialità, pur non costituendo un'eccezione autonoma al principio della soccombenza, può essere valorizzata nella determinazione del compenso secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 quale indice del minore impegno difensivo. Il richiamo a una precedente decisione favorevole all'aumento delle spese non è stato ritenuto pertinente, perché riferito a una diversa controversia sul silenzio-inadempimento relativo al riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito all'estero. Le spese del grado d'appello sono state compensate, in ragione della costituzione meramente formale del Ministero e della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, modalità utilizzata dal Collegio per richiamare precedenti della stessa Sezione su controversie analoghe.
D.M. n. 55/2014
il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera
I parametri forensi costituiscono il riferimento per una liquidazione proporzionata all'importanza dell'attività difensiva; la non particolare complessità e la serialità della controversia possono giustificare una riduzione del compenso, purché non si giunga a una somma meramente simbolica.
art. 2, comma 1, D.M. n. 55/2014
il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera
La proporzionalità tra attività professionale e compenso consente di considerare, nella liquidazione giudiziale, il concreto impegno richiesto dalla controversia.
art. 91 c.p.c.
Il principio della soccombenza governa la regolazione delle spese, ma non impedisce al giudice di determinarne discrezionalmente la misura secondo i parametri applicabili e la concreta complessità della causa.
art. 2233, comma 2, c.c.
È richiamato dall'appellante a sostegno dell'inderogabilità dei minimi tariffari, ma il Consiglio di Stato non ne accoglie l'interpretazione impeditiva della valorizzazione della serialità e del ridotto impegno difensivo.
Massime di principio
- La quantificazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale deve rispettare i parametri forensi e non può liquidare somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale.
- La serialità delle controversie e la presenza di numerosi precedenti analoghi possono essere valorizzate nella liquidazione delle spese quale indice del minore impegno difensivo, anche se non costituiscono un'eccezione autonoma al principio della soccombenza.
- La non particolare complessità della controversia, soprattutto quando essa riguarda un'unica questione giuridica e un credito pecuniario definito, può giustificare una riduzione del compenso rispetto ai valori medi dei parametri forensi, purché la liquidazione resti congrua e non meramente simbolica.
- Il giudice amministrativo è tenuto a motivare specificamente la regolazione delle spese processuali quando si discosta dalla regola della soccombenza; la mera determinazione della misura delle spese nell'ambito del potere discrezionale non richiede una motivazione ulteriore, salvo il rispetto del divieto di liquidazioni simboliche.
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