Cassazione Penale, Sentenza n. 30632/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la pronuncia di consegna austriaca: 1) contestava la mancata valutazione dei "gravi indizi di colpevolezza" ex art. 6, comma 4, lett. a), L. 22 aprile 2005, n. 69, lamentando che la Corte non aveva esaminato le fonti di prova ma si era limitata a indicare il reato (truffa); 2) deduceva la mancanza nel mandato di arresto europeo dell'indicazione dei limiti massimi della custodia cautelare, richiamando l'art. 18, lett. e) della stessa legge n. 69/2005.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in seguito alle modifiche legislative operate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non sussiste più l'obbligo di indicare o valutare i "gravi indizi di colpevolezza" ai fini della consegna né l'obbligo di riportare i limiti di durata della custodia cautelare nel mandato di arresto europeo. Tali requisiti, originariamente previsti dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono stati eliminati per valorizzare il principio di reciproco affidamento tra Stati membri; pertanto le censure del ricorrente risultano infondate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la sentenza impugnata è stata confermata.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69 (implementazione mandato di arresto europeo)
La Corte rileva che alcune previsioni originarie (art. 6, comma 4, lett. a) e art. 18, lett. e)) che richiedevano valutazioni sulle "fonti di prova" o l'indicazione dei limiti di custodia sono venute meno o sono state abrogate o modificate, per cui non possono costituire motivo di rifiuto della consegna.
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10
Ha modificato la disciplina nazionale del mandato di arresto europeo eliminando il riferimento ai "gravi indizi di colpevolezza" (anche tramite la modifica/abrogazione di articoli richiamati), con conseguente limitazione del controllo italiano sulla sussistenza delle prove; tale riforma è stata ritenuta decisiva per rigettare i motivi di ricorso fondati sull'assenza di valutazione probatoria o sull'assenza di limiti di custodia.
Art. 17, comma 4, L. 22 aprile 2005, n. 69 (richiamo storico ai "gravi indizi")
La Corte ricorda che il riferimento ai "gravi indizi" è stato eliminato dalla normativa nazionale e che, pertanto, la mancata indicazione di detti indizi nel mandato non costituisce più motivo legittimo di rifiuto della consegna.
Tale disposizione, che imponeva una relazione sui fatti con indicazione delle fonti di prova, è stata estinta/abrogata nella sostanza dalle modifiche normative; la Corte conclude che la sua mancanza non è oggi motivo di annullamento o rifiuto della consegna.
La previsione originaria che richiedeva l'indicazione dei limiti alla custodia cautelare nel mandato è stata abrogata dal d.lgs. n. 10/2021; di conseguenza la mancanza di tale indicazione non costituisce un motivo ostativo alla consegna.
Art. 22, comma 5, L. 22 aprile 2005, n. 69
Citato per gli adempimenti formali successivi alla pronuncia di rigetto del ricorso: la Corte dispone l'invio degli atti alla cancelleria per le formalità previste.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. 2/2021 la verifica italiana del contenuto probatorio del mandato di arresto europeo è notevolmente ridotta: la mancata indicazione di "gravi indizi" non legittima più il rifiuto della consegna.
- La mancanza dell'indicazione di limiti massimi di custodia cautelare nel mandato EAW non è più un motivo obbligatorio di rifiuto dopo le modifiche legislative; quindi contestazioni basate solo su tale omissione tendono a fallire.
- Il principio di reciproco affidamento tra Stati membri prevale: i controlli italiani si concentrano su motivi di rifiuto espressamente mantenuti dalla normativa (es. doppia incriminazione ove richiesta, amnistia, ne bis in idem, eccezioni per violazioni gravi dei diritti fondamentali), non su un riesame esteso delle prove.
- In casi simili, per opporsi efficacemente alla consegna conviene fondare le censure su ragioni rimaste rilevanti (es. concreta, attuale e grave violazione dei diritti fondamentali in caso di effettiva condanna o condizioni detentive disumane nello Stato richiedente) piuttosto che sulla carenza di dettagli probatori o sulla mancanza di limiti cautelari nel mandato.
- Pur ridotto, il controllo resta possibile per questioni di ordine pubblico costituzionale o per motivi di diritto rilevanti (es. nullità formali rilevanti ancora previste dalla legge, difetto di identificazione della persona, errore nell'indicazione del reato), per cui ogni ricorso deve verificare la sussistenza di tali profili.
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