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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30632/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la pronuncia di consegna austriaca: 1) contestava la mancata valutazione dei "gravi indizi di colpevolezza" ex art. 6, comma 4, lett. a), L. 22 aprile 2005, n. 69, lamentando che la Corte non aveva esaminato le fonti di prova ma si era limitata a indicare il reato (truffa); 2) deduceva la mancanza nel mandato di arresto europeo dell'indicazione dei limiti massimi della custodia cautelare, richiamando l'art. 18, lett. e) della stessa legge n. 69/2005.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in seguito alle modifiche legislative operate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non sussiste più l'obbligo di indicare o valutare i "gravi indizi di colpevolezza" ai fini della consegna né l'obbligo di riportare i limiti di durata della custodia cautelare nel mandato di arresto europeo. Tali requisiti, originariamente previsti dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono stati eliminati per valorizzare il principio di reciproco affidamento tra Stati membri; pertanto le censure del ricorrente risultano infondate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la sentenza impugnata è stata confermata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. 2/2021 la verifica italiana del contenuto probatorio del mandato di arresto europeo è notevolmente ridotta: la mancata indicazione di "gravi indizi" non legittima più il rifiuto della consegna.
  • La mancanza dell'indicazione di limiti massimi di custodia cautelare nel mandato EAW non è più un motivo obbligatorio di rifiuto dopo le modifiche legislative; quindi contestazioni basate solo su tale omissione tendono a fallire.
  • Il principio di reciproco affidamento tra Stati membri prevale: i controlli italiani si concentrano su motivi di rifiuto espressamente mantenuti dalla normativa (es. doppia incriminazione ove richiesta, amnistia, ne bis in idem, eccezioni per violazioni gravi dei diritti fondamentali), non su un riesame esteso delle prove.
  • In casi simili, per opporsi efficacemente alla consegna conviene fondare le censure su ragioni rimaste rilevanti (es. concreta, attuale e grave violazione dei diritti fondamentali in caso di effettiva condanna o condizioni detentive disumane nello Stato richiedente) piuttosto che sulla carenza di dettagli probatori o sulla mancanza di limiti cautelari nel mandato.
  • Pur ridotto, il controllo resta possibile per questioni di ordine pubblico costituzionale o per motivi di diritto rilevanti (es. nullità formali rilevanti ancora previste dalla legge, difetto di identificazione della persona, errore nell'indicazione del reato), per cui ogni ricorso deve verificare la sussistenza di tali profili.

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