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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4342/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello del ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia (condanna per violazione dell'art.186 d.lgs. n.285/1992). Il motivo principale del ricorso in Cassazione era l'erronea applicazione dell'art.581, comma lter, c.p.p. (obbligo, a pena di inammissibilità, di depositare con l'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio) in relazione allo stato di detenzione del ricorrente, nonché la mancata motivazione sull'incidenza dello stato di detenzione; si deduceva altresì violazione degli artt.156, 157ter, 161 e 164 c.p.p. e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato che l'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio previsto dall'art.581, comma lter, c.p.p. è necessario solo per l'imputato non detenuto; per l'imputato detenuto (anche se detenuto per altra causa) le notifiche devono essere effettuate nel luogo di detenzione ai sensi dell'art.156 e con le modalità previste dalla normativa, pertanto la mancata elezione di domicilio non può comportare l'inammissibilità dell'appello. La Corte ha inoltre rilevato l'omessa motivazione della Corte territoriale circa la rilevanza dello stato di detenzione. Conseguentemente ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per il prosieguo.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (art.186)

    Norma sostanziale contestata in primo grado (guida in stato di ebbrezza); richiamata come fatto oggetto del giudizio di merito

  • art.581 c.p.p., comma lter

    "con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"

    La Corte ha interpretato tale requisito come applicabile solo agli imputati non detenuti; non è richiesto a pena di inammissibilità quando l'imputato è ristretto e le notifiche devono avvenire nel luogo di detenzione

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    Ha introdotto le modifiche procedurali cui si riferisce l'art.581 comma lter; la Corte esamina tali modifiche in lettura sistematica con le disposizioni sulle notifiche al detenuto

  • art.156 c.p.p.

    la notifica stessa - anche per quelle successive alla prima - è effettuata "sempre" nel luogo di detenzione con consegna di copia alla persona

    Stabilisce che le notifiche all'imputato detenuto si eseguono nel luogo di detenzione; tale norma prevale rispetto all'obbligo di elezione di domicilio per l'imputato detenuto

  • art.157ter c.p.p.

    le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio nei confronti dell'imputato "non detenuto" sono effettuate nel domicilio dichiarato o eletto e - specificamente nel caso dei giudizi di impugnazione - esclusivamente presso il «domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art.581, commi lter e lquater»

    Conferma che la disciplina dell'elezione/dichiarazione di domicilio e relativa notifica si applica espressamente agli imputati non detenuti, implicando che per i detenuti valgono regole diverse

  • art.161 c.p.p., comma 3

    Prevede l'obbligo, per l'imputato detenuto, di dichiarare o eleggere domicilio all'atto della scarcerazione, assicurando così un recapito per notifiche successive

  • art.164 c.p.p.

    Regola l'efficacia della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini delle notifiche, con salvezza per le disposizioni speciali (art.156) relative al detenuto

  • art.606 c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)

    Norma processuale richiamata per dedurre inosservanza/erronea applicazione di norme e omessa motivazione; la Corte ha ritenuto fondate le doglianze relative alla violazione delle norme sulle notifiche

Massime di principio

  • L'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio con l'atto di impugnazione ai sensi dell'art.581 c.p.p. opera, di regola, nei confronti dell'imputato non detenuto; non può essere automaticamente esteso agli imputati detenuti.
  • Per l'imputato detenuto (anche se detenuto per altro procedimento) le notifiche devono essere effettuate nel luogo di detenzione ai sensi dell'art.156 c.p.p.; la mancanza di elezione di domicilio non determina di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Il giudice d'appello deve valutare e motivare espressamente lo stato di detenzione dell'imputato quando fonda sulla mancata elezione di domicilio l'inammissibilità dell'impugnazione; l'omessa motivazione è motivo di annullamento.
  • All'atto della scarcerazione l'imputato detenuto è tenuto a dichiarare o eleggere domicilio (art.161, comma 3), per consentire le notifiche future; tale obbligo post-detenzione non sostituisce l'irrinunciabile notifica nel luogo di detenzione precedente.
  • Nelle ipotesi di modifiche normative (es. d.lgs. n.150/2022) è necessario un'interpretazione sistematica delle norme processuali per evitare applicazioni formali che possano ostacolare il diritto di impugnazione.

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