Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31291/2022 del 22/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di revoca/sostituzione della misura degli arresti domiciliari disposta dal GIP nei confronti del ricorrente per i reati contestati (artt. 644 e 629, comma 2, c.p.). Il ricorrente denunciava: violazione degli obblighi di motivazione (art. 292 c.p.p. e art. 192 c.p.p.), motivazione apparente per "copia-incolla" e mancato esame critico degli elementi difensivi; inesistenza o contraddittorietà della valutazione della gravità indiziaria sui capi 7) e 8) (si sarebbe trattato invece di un rapporto basato su emissione di fatture per operazioni inesistenti e non di usura), e mancata considerazione delle dichiarazioni e documenti che avrebbero smentito le persone offese (compreso il teste Biasion e documentazione bancaria).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le doglianze difensive si limitassero a offrire un'interpretazione alternativa degli elementi di fatto e non avessero indicato omissioni di valutazioni di elementi oggettivi e concludenti. Il Collegio ha ritenuto congrua e non viziata la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva valutato le dichiarazioni delle persone offese insieme agli esiti degli accertamenti bancari e ai sequestri documentali, ritenendo sussistente la gravità indiziaria anche rispetto all'evoluzione del rapporto verso lo schema usurario. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23, co. 8

    Predisposto il contraddittorio scritto per il trattamento del ricorso, procedimento svolto ai sensi della disposizione; norma citata per la regola procedurale applicata in sede di trattazione.

  • art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente in relazione ai requisiti di motivazione dell'ordinanza; la Corte osserva che le censure non dimostrano omissione di valutazione di elementi oggettivi e concludenti, ma propongono solo interpretazioni alternative.

  • art. 192 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente in ordine al vizio di motivazione; la Corte rileva che la motivazione del Tribunale è adeguata e non meramente apparente.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Norma richiamata con riferimento al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; la difesa sosteneva che le contestazioni dovessero ricondursi a tale schema, ma il Tribunale ha motivato l'evoluzione del rapporto verso l'usura.

  • art. 644 c.p.

    Norma che punisce l'usura: costituisce uno dei reati per i quali è stata disposta la misura cautelare; la Corte conferma che la gravità indiziaria è supportata da dichiarazioni e documentazione.

  • art. 629, comma 2, c.p.

    Norma relativa all'estorsione (minaccia/violenza): il capo contestato è stato valutato dal Tribunale del riesame con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e agli altri riscontri; la Cassazione ha ritenuto coerente la valutazione di gravità indiziaria.

  • art. 416-bis.1, comma 3, c.p.

    Riferimento alla attenuante o alla collaborazione riconosciuta a una delle persone offese; la Corte prende atto della circostanza come elemento utile alla valutazione dell'attendibilità di alcune dichiarazioni.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento giuridico per l'imposizione delle spese processuali in Cassazione; utilizzato per condannare il ricorrente alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza)

    Richiamata per giustificare la misura sanzionatoria pecuniaria (Cassa delle ammende) in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari, per essere rilevanti come "elementi a favore" ai fini della nullità o revoca dell'atto, devono essere indicate e dimostrate circostanze oggettive e conclusive: meri argomenti difensivi o interpretazioni alternative non sono sufficienti.
  • La Corte non annulla per semplice motivazione che la difesa ritenga insufficiente: occorre dimostrare che il giudice non ha valutato elementi oggettivi decisivi o abbia adottato una motivazione formalmente o logicamente viziata.
  • Contraddizioni o divergenze tra dichiarazioni di testi non neutralizzano automaticamente la gravità indiziaria se esistono riscontri documentali e accertamenti bancari che corroborano il quadro accusatorio.
  • Se la difesa propone una ricostruzione alternativa dei fatti (es. ricondurre il rapporto a fatture false anziché usura), deve indicare elementi oggettivi che il giudice non ha considerato o che rendono la ricostruzione dell'organo giudicante manifestamente illogica.
  • Le dichiarazioni di un singolo teste che smentiscono altri soggetti non bastano a escludere la gravità indiziaria quando il Tribunale ritiene plausibile l'autonomia e la diversità di trattamento dei rapporti tra le parti e quando vi sono riscontri documentali.
  • In sede di impugnazione cautelare è strategico focalizzare il gravame su omissioni specifiche e verificabili nella valutazione di elementi oggettivi, evitando di limitarsi a prospettare versioni alternative dei fatti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.