Ordinanza del 21/07/2017 n. 18089 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di F.O. contro la sentenza della C.T.R. Toscana relativa al rimborso del 50% dell’IRPEF trattenuta nel 2000 sull’incentivo all’esodo percepito alla cessazione del rapporto di lavoro prima del compimento dei 55 anni. La Corte ha confermato che il diritto al rimborso di tributi non dovuti, anche quando la debenza derivi dal contrasto della normativa nazionale con il diritto comunitario, è soggetto ai termini di decadenza previsti dalla specifica legge d’imposta. Ha inoltre escluso l’applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione e disposto il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, senza pronuncia sulle spese per mancata difesa dell’Agenzia delle entrate.
Rigetto del ricorso sul rimborso IRPEF per incentivo all’esodo e applicazione del termine decadenziale previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
Rimborso IRPEF sull’incentivo all’esodo
La controversia riguarda l’impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza con cui F.O. ha chiesto il rimborso del 50% delle trattenute IRPEF operate nel 2000 sulle somme percepite a titolo di incentivo all’esodo, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta prima del compimento dei 55 anni.
La C.T.R. della Toscana, sezione staccata di Livorno, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo maturata la decadenza dal diritto al rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese nella sede di legittimità, limitandosi a depositare atto di costituzione.
Primo motivo: decorrenza del termine di decadenza
Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 e la mancata applicazione dell’art. 2935 c.c., sostenendo che il termine di decadenza non avrebbe dovuto decorrere dalla data del versamento dell’IRPEF.
Secondo la prospettazione del contribuente, la decorrenza avrebbe dovuto essere collegata alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani, e della successiva ordinanza del 16 gennaio 2008, cause riunite da C-128/07 a C-131/07, Molinari e altri. Tali pronunce avrebbero reso concretamente esercitabile il diritto dei contribuenti discriminati alla parità di trattamento, accertando il contrasto tra la normativa interna e i principi del diritto europeo.
Secondo motivo: termine decadenziale o prescrizione decennale
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 e la mancata applicazione dell’art. 2946 c.c.
Il contribuente ha sostenuto che il termine quadriennale previsto dall’art. 38 fosse applicabile soltanto ai casi di errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento. A suo avviso, nel caso esaminato avrebbe dovuto trovare applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c., trattandosi di pagamenti caratterizzati da provvisorietà, cui non sarebbe successivamente corrisposta la determinazione definitiva del medesimo obbligo tributario, o dello stesso obbligo nella medesima misura.
Principio applicato dalla Corte di cassazione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli infondati in quanto strettamente connessi.
È stato ribadito il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia di rimborso delle imposte sui redditi, l’indebito tributario è soggetto ai termini di decadenza o prescrizione stabiliti dalle singole leggi d’imposta, indipendentemente dalla ragione della non debenza.
Il principio opera, in particolare, anche quando la non debenza dipenda da:
- erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale;
- contrasto della normativa nazionale con norme di diritto comunitario;
- sopravvenienza di una disciplina successiva con efficacia retroattiva.
La Corte richiama, tra le altre, Cass. Sezioni Unite, 16 giugno 2014, n. 13676, nonché Cass. 10 giugno 2008, n. 15276; Cass. 17 marzo 2006, n. 5978; Cass. 6 settembre 2004, n. 17918.
Irrilevanza della successiva pronuncia europea sulla decorrenza
La Corte ha escluso che la pubblicazione delle pronunce della Corte di giustizia potesse differire la decorrenza del termine per la richiesta di rimborso. La scadenza del termine previsto dalla legge determina il consolidamento dei rapporti di dare e avere tra contribuente ed erario e l’esaurimento del rapporto tributario, impedendo che il relativo contenuto possa essere successivamente rimesso in discussione.
Di conseguenza, anche le richieste di rimborso relative a tributi incompatibili con la normativa comunitaria devono essere presentate entro i termini di decadenza stabiliti dalla legislazione nazionale. Tali termini, secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte, non sono incompatibili con il diritto dell’Unione europea.
Compatibilità dei termini nazionali con il diritto comunitario
La Corte ha richiamato anche la sentenza della Corte di giustizia CE del 17 novembre 1998, causa C-228/96, Fallimento S.r.l. contro Amministrazione finanziaria, punto 45, secondo cui il diritto comunitario non impedisce a uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi riscossi in violazione di disposizioni comunitarie, anche quando lo Stato non abbia ancora modificato la normativa interna per renderla compatibile con tali disposizioni.
La legittimità dei termini di decadenza è giustificata dall’esigenza di garantire la stabilità e la certezza del bilancio dello Stato sotto il profilo delle entrate.
Decisione e conseguenze processuali
Alla luce di tali principi, la Corte ha ritenuto corretta la decisione della C.T.R. della Toscana e ha rigettato il ricorso.
Poiché l’Agenzia delle entrate non ha svolto difese nella sede di legittimità, la Corte non ha adottato alcun provvedimento sulle spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1-bis, del medesimo decreto.
La decisione è stata assunta a Roma il 9 giugno 2017 e depositata in cancelleria il 21 luglio 2017.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 21 lug 2017Ordinanza del 21/07/2017 n. 18010 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 21 lug 2017Ordinanza del 21/07/2017 n. 18058 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 21 lug 2017Ordinanza del 21/07/2017 n. 18061 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 21 lug 2017Ordinanza del 21/07/2017 n. 18062 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 21 lug 2017Ordinanza del 21/07/2017 n. 18064 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 21 lug 2017Ordinanza del 21/07/2017 n. 18071 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →