Ordinanza del 21/07/2017 n. 18071 - Corte di Cassazione
Accertamento imposte - avviso di accertamento - reddito prodotto da attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli ottenuti per meno della metà dal terreno aziendale - configurazione reddito agrario - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che il reddito derivante dalla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli rientra nel reddito agrario solo se almeno la metà dei prodotti lavorati proviene dal terreno aziendale. La soglia deve essere verificata quantitativamente, senza attribuire rilievo alla diversa qualità o al valore economico dei prodotti. Poiché l’azienda aveva utilizzato una quantità di uve acquistate superiore al 50% rispetto a quelle proprie, il reddito è stato qualificato come reddito d’impresa e l’avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA 2001 è stato confermato.
Attività di trasformazione di prodotti agricoli: esclusione del reddito agrario quando meno della metà dei prodotti lavorati proviene dal terreno aziendale
Attività di trasformazione agricola e qualificazione del reddito
La pronuncia riguarda il trattamento fiscale dell’attività di produzione dell’uva e successiva trasformazione in vino. La Corte di cassazione ha esaminato se l’utile derivante dalla vinificazione potesse essere qualificato come reddito agrario oppure dovesse essere considerato reddito d’impresa, ai fini dell’accertamento relativo a IRPEF, IRAP e IVA per l’anno 2001.
Soggetti e oggetto della controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, pronunciata nella controversia con D.F., titolare di un’azienda operante nella produzione di uva e nella trasformazione dell’uva in vino.
L’avviso di accertamento aveva rettificato il reddito imponibile ritenendo che l’attività non producesse reddito agrario ai sensi dell’art. 29 del T.U.I.R., bensì reddito d’impresa. Secondo l’Amministrazione finanziaria, la quantità di uve acquistate da terzi e utilizzate per la vinificazione aveva superato il 50% rispetto alle uve prodotte sul terreno aziendale.
Decisioni dei giudici di merito
La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato l’accertamento e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato tale decisione.
La CTR aveva ritenuto che il requisito della prevalenza dovesse essere valutato in senso economico e non meramente quantitativo. In particolare, aveva attribuito rilievo alla diversa qualità delle uve acquistate rispetto a quelle prodotte dall’azienda, sostenendo che le uve di provenienza esterna avessero un valore economico inferiore e non comparabile.
Normativa applicabile
La Corte ha richiamato l’art. 29 del T.U.I.R., vigente ratione temporis, secondo cui il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso.
La medesima disposizione qualificava come attività agricole anche le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, purché:
- rientrassero nell’esercizio normale dell’agricoltura secondo la tecnica che lo governa;
- avessero per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.
Il motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, lettera c), e dell’art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, nonché dell’art. 2135 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Presupposti per il riconoscimento del reddito agrario
La Corte ha individuato due presupposti necessari per qualificare come agraria l’attività di manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti:
- presupposto qualitativo: i prodotti sottoposti a lavorazione devono provenire dal terreno rispetto al quale viene determinato il reddito;
- presupposto quantitativo: i prodotti provenienti da quel terreno devono rappresentare almeno la metà dei prodotti complessivamente lavorati.
Il requisito qualitativo riguarda esclusivamente l’origine dei prodotti. Il legislatore non ha attribuito alcun rilievo alla qualità intrinseca dei prodotti, né al loro valore economico.
Criterio quantitativo della soglia del 50%
Secondo la Corte, il riferimento normativo ad almeno la metà dei prodotti impone un calcolo quantitativo, effettuato sulla base dell’unità di misura propria del prodotto considerato. Non è possibile sostituire tale criterio con un confronto fondato sul valore economico dei prodotti utilizzati.
La nozione di “metà” non può quindi essere interpretata in senso economico, poiché la legge non prevede criteri alternativi o ulteriori che consentano di rapportare la soglia al valore delle uve anziché alla loro quantità.
La diversa qualità delle uve o il loro differente prezzo non incidono, pertanto, sulla verifica del requisito previsto dall’art. 29 del T.U.I.R.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato era incontestato che i due presupposti richiesti dalla norma non ricorressero. In particolare, la quantità di uve acquistate da soggetti esterni aveva superato il 50% delle uve prodotte sul terreno aziendale e utilizzate per la vinificazione.
La Corte ha ritenuto palesemente errata la decisione della CTR, poiché nessun elemento normativo consentiva di valutare la prevalenza delle uve sulla base del loro valore economico anziché della quantità.
Di conseguenza, l’attività di trasformazione non poteva essere ricondotta al reddito agrario, ma produceva reddito d’impresa. L’avviso di accertamento relativo a IRPEF, IRAP e IVA 2001 è stato quindi ritenuto legittimo.
Esito del giudizio e spese
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando l’originario ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento.
Le spese processuali delle fasi di merito sono state compensate. La contribuente è stata invece condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, oltre alle spese prenotate a debito.
La decisione è stata assunta a Roma il 3 maggio 2017 e depositata in cancelleria il 21 luglio 2017.
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