Cassazione Civile, Ordinanza n. 18524/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007, con i quali l'Amministrazione finanziaria ha contestato a un contribuente un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF, oltre a un'imposta sostitutiva sui redditi soggetti a tassazione separata e relative addizionali. La pretesa si fondava su esiti di verifiche della Guardia di Finanza e su informazioni acquisite tramite cooperazione internazionale dall'autorità fiscale francese, collegate alla c.d. lista Falciani, dalle quali risultavano disponibilità finanziarie estere presso una banca svizzera e la mancata compilazione del quadro RW. In appello la sentenza di primo grado favorevole al contribuente è stata riformata. In cassazione il contribuente ha proposto sette motivi: 1) nullità della sentenza per asserita genericità dell'appello dell'Ufficio ex art. 53 d.lgs. 546/1992; 2) violazione delle norme sul contraddittorio e sulla cooperazione internazionale, sostenendo l'inutilizzabilità della lista Falciani per difetto di prova sulle modalità di acquisizione; 3) omessa pronuncia sulla rilevanza probatoria della scheda contabile; 4) violazione delle regole sulle presunzioni semplici, per l'asserita insufficienza di una mera fiche contabile; 5) omessa pronuncia circa la mancata ostensione al contribuente delle informazioni acquisite dalla Francia; 6) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per difetto di motivazione degli avvisi, perché fondati su atti ignoti; 7) violazione del principio di irretroattività, assumendo l'inapplicabilità agli anni 2006-2007 della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e per la mancata riproduzione del contenuto degli atti di appello e di primo grado; ha ritenuto esaminabili congiuntamente i motivi relativi alla lista Falciani, confermando l'utilizzabilità della scheda cliente e degli elementi informativi provenienti dalla cooperazione internazionale quale prova indiziaria forte, idonea a sorreggere l'accertamento anche come presunzione semplice grave e precisa; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla motivazione dell'avviso perché diretto contro l'atto amministrativo e non contro la sentenza; ha respinto il motivo sulla irretroattività dell'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009, precisando che tale presunzione legale non si applica agli anni d'imposta anteriori, ma che ciò non impedisce all'Ufficio di fondare la pretesa su presunzioni semplici. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario l'appello deve essere specifico, ma la riproposizione delle stesse censure già svolte in primo grado può bastare se manifesta un dissenso argomentato sulla decisione impugnata; in ogni caso il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e indicare gli atti rilevanti.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve riportare in modo specifico il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura, pena l'inammissibilità.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure devono investire correttamente la sentenza impugnata; non è sufficiente denunciare un vizio dell'atto amministrativo se non si specifica il vizio della decisione che lo ha ritenuto legittimo.
art. 6, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento delle censure.
art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della doglianza.
art. 12, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente in tema di irretroattività, ma la Corte ha chiarito che la questione rileva solo in combinazione con la disciplina sostanziale dell'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009.
art. 31-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma evocata in tema di cooperazione internazionale e acquisizione di informazioni fiscali dall'estero.
Direttiva 77/799/CEE
Le informazioni trasmesse dall'autorità fiscale francese sono state ritenute utilizzabili nel procedimento tributario italiano.
Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989, ratificata con L. 7 gennaio 1992, n. 20
Richiamata quale base della collaborazione informativa internazionale utilizzata nell'accertamento.
art. 2700 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non dirimente ai fini della decisione sulla valenza probatoria della documentazione bancaria.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di elementi indiziari e la valutazione della loro gravità, precisione e concordanza.
art. 111 Cost.
Evocato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla prova e sul contraddittorio, senza esito favorevole.
artt. 112 e 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamati per lamentare omessa pronuncia e carenza motivazionale, ma le censure sono state respinte perché la CTR aveva effettivamente preso posizione sulla valenza della scheda cliente.
artt. 2727 e 2729 c.c.
La Corte ribadisce che la prova dell'esistenza di redditi non dichiarati può essere desunta anche da una sola presunzione semplice, purché grave e precisa, mentre il requisito della concordanza assume rilievo solo se gli elementi siano più d'uno.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il motivo che deduceva il difetto di motivazione dell'avviso è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro l'atto amministrativo e non contro la ratio della sentenza impugnata.
art. 12, comma 2, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, conv. con modif. dalla L. 3 agosto 2009, n. 102
"in deroga ad ogni vigente disposizione di legge"
La presunzione legale relativa di evasione per investimenti e attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata non ha efficacia retroattiva perché è norma sostanziale e non meramente procedimentale; l'inciso derogatorio va letto come riferito agli ordinari strumenti accertativi, non come deroga generale al principio di irretroattività.
art. 11 disp. prel. c.c.
La Corte esclude che l'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 contenga una deroga espressa al principio di irretroattività delle leggi.
art. 3, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
La presunzione legale introdotta dal d.l. 78/2009 non è applicabile retroattivamente in contrasto con lo Statuto del contribuente.
art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. con L. 4 agosto 1990, n. 227
Costituisce la base dell'obbligo di monitoraggio fiscale e della compilazione del quadro RW per attività finanziarie estere.
art. 6 d.l. 28 giugno 1990, n. 167
Richiamato come disciplina anteriore applicabile ratione temporis, in tema di presunzioni sulla fruttuosità di somme o titoli detenuti all'estero.
art. 38, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato come base per la rettifica del reddito delle persone fisiche mediante presunzioni semplici anche in assenza della presunzione legale del d.l. 78/2009.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello può ritenersi specifico anche quando ripropone le medesime difese svolte in primo grado, purché esprima un dissenso chiaro e investa la decisione nel suo complesso; in cassazione, però, la censura deve essere autosufficiente e riportare gli elementi necessari al controllo.
- Informazioni e documenti bancari acquisiti tramite cooperazione internazionale possono essere utilizzati nel giudizio tributario come elementi indiziari, anche se provenienti da acquisizione irrituale o illecita, salvo specifiche previsioni di inutilizzabilità o la lesione di diritti fondamentali.
- In materia di accertamento di redditi non dichiarati detenuti all'estero, la prova può essere fornita anche mediante una sola presunzione semplice, purché grave e precisa; il requisito della concordanza rileva solo quando gli indizi siano plurimi.
- La presunzione legale relativa introdotta dall'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 per investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata è norma sostanziale e non si applica retroattivamente ad annualità anteriori alla sua entrata in vigore.
- L'inapplicabilità della presunzione legale non impedisce comunque all'Amministrazione finanziaria di dimostrare l'esistenza di redditi sottratti a tassazione mediante le ordinarie presunzioni semplici, nel rispetto dei criteri di gravità e precisione.
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