Cassazione Penale, Ordinanza n. 21899/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale per il delitto di ricettazione aggravata o attenuata di cui all'art. 648, comma 4, c.p. Il ricorso articolava tre censure: 1) violazione di legge penale per asserita carenza degli elementi oggettivi del reato e motivazione irrazionale su tale punto; 2) violazione di legge penale per asserita carenza degli elementi soggettivi del reato, con motivazione erronea e illogica e mancata applicazione del principio del "in dubio pro reo"; 3) violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, ancora richiamando il principio del "in dubio pro reo". La Corte non è entrata nel merito di tali doglianze, rilevando d'ufficio la tardività dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di legge. Ha calcolato il termine per impugnare decorrente dal deposito della sentenza di appello, tenendo conto del rito in assenza dell'imputato e del relativo termine complessivo di sessanta giorni, e ha rilevato che il ricorso era stato presentato quando tale termine era già integralmente decorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648, comma 4, c.p.
norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei meriti; la Corte non ne ha esaminato il contenuto, poiché il ricorso è stato dichiarato tardivo
art. 585, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato per il calcolo del termine per impugnare decorrente dal deposito della sentenza
art. 544, comma 2, c.p.p.
richiamato insieme all'art. 585 c.p.p. per individuare la decorrenza del termine di impugnazione dopo il deposito della sentenza
art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
applicato per l'aumento del termine di impugnazione di ulteriori quindici giorni in ragione della celebrazione del processo in assenza dell'imputato
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di impugnazione è inammissibile e non consente l'esame nel merito delle doglianze, anche se attengono a violazioni di legge o alla prescrizione.
- Ai fini del computo del termine per impugnare, occorre considerare la data di deposito della sentenza e applicare le regole di decorrenza previste dagli artt. 585 e 544 c.p.p.; se il processo si è svolto in assenza dell'imputato, il termine è ulteriormente prorogato nei limiti di legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alla causa di inammissibilità.
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