Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41602/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Mammone è stato condannato per avere portato fuori dalla propria abitazione un coltellino svizzero e un coltello a serramanico, in violazione dell'art. 4, commi secondo e terzo, legge 18 aprile 1975 n. 110. Ha impugnato la sentenza di appello articolando tre motivi: (1) nullità della notifica dell'atto introduttivo d'appello per omessa verifica dell'idoneità del domicilio eletto, mancata emissione del decreto di irreperibilità e illegittima notifica al difensore (richiamando artt. 159, 160, 161, 178 c.p.p.); (2) errata valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa (art. 131-bis c.p.) e del riconoscimento dell'attenuante ex art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, per avere la Corte di appello valutato principalmente il profilo oggettivo e non anche quello soggettivo e l'incensuratezza dell'imputato; (3) omissione nel dispositivo della statuizione sulla sospensione condizionale della pena e sulla non menzione, pur presenti nella motivazione, con richiesta di rettifica materiale del dispositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la notifica del decreto di citazione in appello eseguita al difensore è viziata da nullità assoluta perché non risultano verificate l'idoneità del domicilio eletto né emesso il decreto di irreperibilità, e non sussisteva una valida elezione di domicilio presso il difensore. Per tali ragioni la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le ulteriori censure sono state assorbite dalla decisione. Il Procuratore generale aveva inoltre chiesto, con riferimento alla mancata statuizione sui doppi benefici, l'annullamento senza rinvio con rettifica del dispositivo in senso favorevole all'imputato; la decisione finale ha comunque comportato l'accoglimento del ricorso del ricorrente con annullamento senza rinvio per il vizio procedurale rilevato.

Norme richiamate

  • art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma che punisce la detenzione e il porto di armi bianche; la sentenza di merito ha ritenuto ricorrente la fattispecie per il possesso dei coltelli indicati.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione); utilizzata dal ricorrente per articolare le censure contro la sentenza di appello.

  • art. 159 c.p.p.

    Indica i luoghi da cui iniziare le ricerche per la notifica e la verifica dell'effettiva reperibilità dell'imputato; la mancata ricerca in detti luoghi integra vizio procedurale.

  • art. 160, comma 2 c.p.p.

    Prevede l'emissione del decreto di irreperibilità ove le ricerche diano esito negativo; la sua omissione è rilevante ai fini della legittimità della notifica mediata.

  • art. 161, comma 4 c.p.p.

    Consente la notifica presso il difensore in casi specifici, ma solo se previa verifica dell'inidoneità del domicilio eletto o previa notifica personale non andata a buon fine; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che qualifica come nullità assoluta la notifica al difensore senza tale verifica.

  • art. 157, comma 8-bis c.p.p.

    "le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis"

    La disposizione riguarda notificazioni successive effettuate al difensore di fiducia, ma presuppone che una prima notifica personale sia andata a buon fine; non si applicava ratione temporis nel caso di specie per giustificare la notifica al difensore senza prima verifica.

  • art. 178 c.p.p.

    Prevede la nullità degli atti introduttivi quando la notifica non sia validamente eseguita; richiamato in relazione alla presunta nullità dell'atto introduttivo d'appello.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa che richiede valutazione congiunta del profilo oggettivo (modesto disvalore dell'azione) e soggettivo (non abitualità, basso grado di colpevolezza); il ricorrente lamentava che la Corte di appello aveva valutato solo l'aspetto oggettivo.

  • art. 163, 175, 133 e 125 c.p.p.

    Norme richiamate a supporto delle doglianze sul trattamento della pena (sospensione condizionale, non menzione) e sulla motivazione del dispositivo; la censura riguardava omissione del dispositivo rispetto alla parte motiva.

Massime di principio

  • La notifica all'avvocato ai sensi dell'art. 161 c.p.p. è legittima solo dopo la verifica dell'insufficienza o dell'inidoneità del domicilio eletto o dopo una prima notifica personale andata a vuoto; l'omissione di tale verifica determina nullità assoluta dell'atto notificato al difensore.
  • Se l'imputato è risultato sostanzialmente irreperibile nel giudizio di primo grado, occorre particolare attenzione e alle notifiche successive devono precedere nuove ricerche e, ove del caso, il decreto di irreperibilità.
  • La causa di non punibilità per particolar tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva, oggettiva e soggettiva: modesto disvalore dell'azione e non abitualità/limitato grado di colpevolezza dell'autore devono essere esaminati congiuntamente.
  • Quando vi è contraddizione apparente tra motivazione e dispositivo, è possibile, in presenza di errore materiale riconoscibile e di unitarietà della sentenza, rettificare il dispositivo alla luce della motivazione per dare effettività alla volontà del giudice.
  • In presenza di un vizio procedurale qualificabile come nullità assoluta della notifica, la Corte di cassazione può annullare la decisione senza rinvio; le altre questioni sostanziali possono rimanere assorbite dalla pronuncia sul vizio procedurale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.