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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I805S n. 31084 del 20/02/2024

PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE INTERNATIONAL PAPER ITALIA

AGCMI805S

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento ridefinisce, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2823/2023, la sola sanzione irrogata a International Paper Italia S.r.l. per la partecipazione a una unica e complessa intesa restrittiva nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato. L’Autorità conferma che l’infrazione, già accertata con il provvedimento n. 27849/2019 ai sensi dell’art. 101 TFUE, resta integra e che l’intervento del giudice riguarda esclusivamente la proporzionalità della sanzione. Applicando i criteri di graduazione del coinvolgimento (pieno/medio/lieve), l’AGCM conclude che International Paper ha avuto un coinvolgimento pieno e conferma l’importo della sanzione in 28.954.305 euro, pari al 10% del fatturato.

International Paper Italia: rideterminazione della sanzione per partecipazione all’intesa sui prezzi/mercato del cartone ondulato; sanzione confermata a 28.954.305 euro

International Paper Italia – rideterminazione della sanzione per l’intesa nel cartone ondulato

Il provvedimento AGCM n. 31084 del 20 febbraio 2024 è adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2823 del 20 marzo 2023 e riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione inflitta a International Paper Italia S.r.l. nel caso I805S. L’Autorità ribadisce che l’accertamento dell’infrazione, già contenuto nel provvedimento n. 27849 del 17 luglio 2019, non è in discussione: la riedizione riguarda solo la misura della sanzione per la partecipazione a una intesa restrittiva per oggetto nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato.

Parti e origine del procedimento

International Paper Italia S.r.l. opera nella produzione di fogli e imballaggi in cartone ondulato e nella commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato; al tempo dell’illecito era integralmente detenuta da una holding spagnola. Nel 2018 il fatturato della società era di circa 290 milioni di euro. Il procedimento di rideterminazione è stato avviato a seguito dell’annullamento parziale della precedente decisione limitatamente alla quantificazione della sanzione.

Infrazione originaria e qualificazione giuridica

Nel provvedimento del 2019 l’AGCM aveva accertato che International Paper, insieme ad altre imprese del settore e a GIFCO, aveva partecipato a una unica e complessa intesa continuata nel tempo, avente oggetto restrittivo della concorrenza, contraria all’art. 101 TFUE e riferita al mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato. La sanzione iniziale per International Paper era stata pari a 28.954.305 euro.

La sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha censurato solo il profilo della proporzionalità del trattamento sanzionatorio, ritenendo che la combinazione tra i criteri interni di quantificazione e il limite legale potesse comprimere la differenziazione tra posizioni individuali. Il giudice ha quindi ordinato all’AGCM di rideterminare gli importi tenendo conto del coinvolgimento pieno, medio o lieve delle singole imprese e di eliminare la discrasia tra la ratio del limite edittale e la graduazione della sanzione in base alle responsabilità effettive.

Istruzione in sede di rideterminazione e difese della parte

Nel procedimento I/805S International Paper è stata sentita dagli Uffici il 5 giugno 2023 e ha presentato una memoria il 15 dicembre 2023. La società ha contestato, tra l’altro, la qualificazione del suo coinvolgimento come pieno, la mancata rivalutazione di profili relativi agli effetti dell’intesa e allo scambio di informazioni nel GIFCO, nonché l’esclusione del programma di compliance dal novero delle attenuanti rilevanti per beneficiare di una classificazione meno grave.

Valutazioni dell’Autorità: limiti della rideterminazione

L’AGCM respinge le censure miranti a riaprire l’accertamento dell’illecito e delle prove poste a fondamento della decisione del 2019. Richiama la sentenza di appello per ribadire che il merito dell’infrazione è stato confermato e che in questa sede non possono essere rimessi in discussione né la partecipazione nel periodo 2006-2013 né il rilievo dello scambio informativo in ambito associativo. L’Autorità precisa anche che il procedimento non riguarda la prova degli effetti, trattandosi di una restrizione per oggetto.

Criteri adottati per la graduazione del coinvolgimento

Per dare attuazione alla sentenza, l’Autorità distingue il coinvolgimento delle imprese in tre livelli: pieno, medio e lieve. Il criterio principale per la distinzione è la durata della partecipazione e l’eventuale presenza di attenuanti, con esclusione del programma di compliance antitrust, ritenuto non rilevante perché successivo alla cessazione dell’infrazione. Il coinvolgimento lieve ricorre per partecipazione inferiore a tre anni o in presenza di almeno una circostanza attenuante; il coinvolgimento medio per partecipazione pari o superiore a tre anni senza attenuanti; il coinvolgimento pieno per le imprese prive di riduzioni soggettive e con ruolo primario nell’intesa.

Trattamento delle imprese coinvolte in più cartelli

Il provvedimento considera anche le imprese sanzionate per entrambe le intese accertate nel caso I805, rilevando che per esse il Consiglio di Stato ha richiesto un correttivo ulteriore per evitare sproporzioni nel cumulo delle sanzioni. L’AGCM conferma quindi la logica di una riduzione aggiuntiva nei casi di duplice sanzione e richiama l’esigenza di una risposta deterrente adeguata alle intese orizzontali segrete di lunga durata.

Applicazione al caso International Paper e importo finale

Applicando i criteri di cui sopra, l’Autorità qualifica il coinvolgimento di International Paper come pieno: la società ha partecipato all’infrazione per tutta la durata, pari a 11,56 anni, e non ha beneficiato di attenuanti rilevanti ai fini della classificazione. Ne deriva la conferma della sanzione di 28.954.305 euro, pari al 10% del fatturato, entro il massimo edittale dell’art. 15 L. 287/1990. L’AGCM afferma che l’effetto utile della sentenza è comunque rispettato, poiché la rimozione della discrasia indicata dal giudice può tradursi, per le posizioni di coinvolgimento pieno, nella conferma della sanzione originaria.

Dispositivo, pagamento e rimedi

L’Autorità delibera la definizione della sanzione amministrativa pecuniaria in 28.954.305 euro e dispone il ricalcolo del piano di ammortamento già approvato nel 2021, con facoltà per l’impresa di pagare il residuo in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla notifica. Sono indicate le modalità telematiche di versamento e gli estremi per il pagamento da parte di operatori esteri. Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR Lazio o, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Punti principali

Oggetto e contesto processuale

Il procedimento I/805S è un procedimento di rideterminazione della sanzione, avviato dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato solo la parte del provvedimento AGCM relativa alla quantificazione della sanzione inflitta a International Paper Italia S.r.l. per l’intesa nel cartone ondulato. Non viene riaperto l’accertamento dell’infrazione, già definitivamente confermato nel merito.

Infrazione originaria e perimetro dell’accertamento

Con il provvedimento n. 27849 del 17 luglio 2019, l’AGCM aveva accertato una unica e complessa intesa continuata nel tempo, restrittiva per oggetto e contraria all’art. 101 TFUE, nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato. International Paper Italia S.r.l. era stata sanzionata a 28.954.305 euro, insieme ad altre imprese e a GIFCO.

Criteri fissati dal Consiglio di Stato

La sentenza n. 2823/2023 ha ritenuto non proporzionata la metodologia sanzionatoria in quanto troppo appiattita sul massimo edittale e ha chiesto all’Autorità di rideterminare gli importi valorizzando il coinvolgimento pieno, medio e lieve delle imprese coinvolte. L’AGCM richiama anche il tema della proporzionalità del cumulo sanzionatorio per imprese coinvolte in più cartelli connessi.

Valutazione dell’Autorità sulla partecipazione di International Paper

L’Autorità respinge le doglianze della Parte che miravano a rimettere in discussione l’accertamento dell’illecito, gli elementi probatori, la partecipazione nel periodo 2006-2013 e il rilievo dello scambio di informazioni nel GIFCO. Per International Paper il coinvolgimento è qualificato come pieno, perché la società ha partecipato all’infrazione per tutta la durata (11,56 anni) e non ha beneficiato di attenuanti rilevanti, salvo il compliance programme, ritenuto irrilevante ai fini della classificazione del coinvolgimento.

Esito sanzionatorio

Pur rideterminando la sanzione alla luce delle indicazioni del giudice, l’AGCM conferma per International Paper l’importo originario di 28.954.305 euro, corrispondente al 10% del fatturato 2018 circa 290 milioni di euro e quindi entro il massimo edittale di cui all’art. 15 L. 287/1990. Il provvedimento dispone inoltre il ricalcolo del piano di ammortamento già concesso e indica termini e modalità di pagamento e di ricorso.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfuecartellomercato rilevantesanzioni antitrustrideterminazione sanzione

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