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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I805Q n. 31082 del 20/02/2024

PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE TOPPAZZINI

AGCMI805Q

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ridetermina la sanzione già irrogata a Toppazzini S.p.A. per la partecipazione all’intesa restrittiva nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato. Il provvedimento interviene in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 938/2023, che aveva annullato la decisione solo nella parte relativa alla quantificazione della sanzione, chiedendo una maggiore personalizzazione e proporzionalità. La sanzione passa da 350.406 euro a 262.804 euro, con conferma dell’accertamento dell’infrazione ex art. 101 TFUE e senza riapertura del merito dell’illecito.

Toppazzini S.p.A.: rideterminazione della sanzione per la partecipazione all’intesa sui prezzi del cartone ondulato; sanzione ridotta a 262.804 euro

Toppazzini S.p.A. – rideterminazione della sanzione per intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato

Il provvedimento del 20 febbraio 2024 interviene in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 938/2023 e riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione irrogata a Toppazzini S.p.A. per la partecipazione a un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato. L’Autorità conferma integralmente l’accertamento dell’illecito ex art. 101 TFUE già contenuto nel provvedimento n. 27849/2019, ma riduce l’importo sanzionatorio per assicurare maggiore proporzionalità e personalizzazione.

PartI e contesto del procedimento

Toppazzini S.p.A. è una società attiva nella produzione e commercializzazione di fogli e imballaggi in cartone ondulato; al momento dei fatti il capitale era detenuto da Umberto Toppazzini e Antonio Toppazzini. Nel 2018 la società ha realizzato un fatturato di circa 51 milioni di euro.

L’AGCM ricorda che nel 2019 aveva accertato, nei confronti di numerose imprese del settore e dell’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, la partecipazione a un’unica e complessa intesa continuata nel tempo, avente ad oggetto la distorsione delle dinamiche concorrenziali nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato. Per Toppazzini era stata irrogata una sanzione di 350.406 euro.

Il giudizio del Consiglio di Stato e i limiti del rinvio

La sentenza del Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento AGCM solo nella parte relativa alla quantificazione della sanzione per Toppazzini. Il giudice ha ritenuto che l’impostazione sanzionatoria avesse determinato un appiattimento dei valori, non coerente con l’esigenza di differenziare il trattamento in funzione delle concrete responsabilità delle imprese. Ha quindi chiesto all’Autorità di rivedere l’importo, motivando specificamente sulla concreta adeguatezza e proporzionalità della sanzione.

L’AGCM chiarisce che il giudicato non ha rimesso in discussione l’esistenza dell’infrazione, la sua qualificazione giuridica né la responsabilità della società. Restano quindi fermi il perimetro materiale, personale e temporale dell’illecito già accertato nel 2019.

Difese della parte

Toppazzini ha sostenuto che la precedente sanzione fosse stata determinata senza adeguata differenziazione rispetto alle altre imprese, lamentando:

  • l’applicazione generalizzata del coefficiente di gravità del 15%;
  • la mancata attribuzione dell’attenuante per ruolo marginale;
  • l’assenza di elementI soggettivi nella sua partecipazione;
  • la brevissima durata del coinvolgimento, pari a 0,11 anni;
  • la necessità di una sanzione simbolica o comunque molto più ridotta;
  • il riconoscimento della fattiva cooperazione.

L’Autorità respinge tali doglianze nella parte in cui mirano a riaprire l’accertamento o a rimettere in discussione valutazioni già coperte dalla sentenza e dal provvedimento originario.

Criteri di rideterminazione adottati dall’AGCM

Per dare esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato, l’AGCM introduce una più fine graduazione del coinvolgimento delle imprese in tre livelli:

  • lieve: partecipazione inferiore a tre anni o presenza di almeno una circostanza attenuante, esclusa quella legata ai programmi di compliance;
  • medio: partecipazione pari o superiore a tre anni senza attenuanti, salvo sempre la compliance;
  • pieno: partecipazione pari o superiore a tre anni senza riduzioni soggettive.

L’Autorità conferma che le intese orizzontali segrete di durata protratta sono tra le violazioni più gravi del diritto della concorrenza e giustificano sanzioni elevate, vicine al massimo edittale, per assicurare un’efficace deterrenza. In questa prospettiva, la nuova metodologia resta ancorata ai criteri già usati nel provvedimento originario: valore delle vendite, coefficiente di gravità, durata e attenuanti, ma con una personalizzazione più marcata dell’ultima fase di calcolo.

Posizione di Toppazzini e nuova quantificazione

Per Toppazzini l’AGCM riconosce un coinvolgimento lieve, poiché la società:

  • aveva già beneficiato della riduzione soggettiva del 20%;
  • non aveva svolto un ruolo strategico primario;
  • aveva partecipato all’intesa per un periodo molto breve, pari a 0,11 anni.

Di conseguenza, la riduzione soggettiva già applicata nel 2019 viene incrementata di un ulteriore 20%, portando la deduzione complessiva al 40%.

L’Autorità determina così la sanzione finale in 262.804 euro, calcolata a partire da 438.007 euro e ridotta di 175.203 euro. Il valore corrisponde allo 0,5% del fatturato totale della società.

Dispositivo e adempimenti di pagamento

Il provvedimento dispone che la sanzione amministrativa pecuniaria, insieme agli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. calcolati dalla scadenza originaria fino alla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, sia pagata entro trenta giorni dalla notifica. In caso di ritardo, sono previsti interessi di mora e, successivamente, la maggiorazione di un decimo per ogni semestre ai sensi dell’art. 27, comma 6, L. 689/1981.

Sono indicate anche le modalità di pagamento mediante modello F24 con elementi identificativi o, per operatori esteri, mediante bonifico a favore del Bilancio dello Stato. Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR Lazio o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Punti principali

Origine del procedimento e soggetto interessato

Il procedimento riguarda Toppazzini S.p.A., impresa attiva nella produzione e commercializzazione di fogli e imballaggi in cartone ondulato. La società, nel 2018, ha realizzato un fatturato di circa 51 milioni di euro. La rideterminazione è stata avviata dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato solo la parte sanzionatoria del precedente provvedimento AGCM.

Intesa accertata nel 2019 e responsabilità di Toppazzini

Nel provvedimento originario n. 27849/2019 l’Autorità aveva accertato un’unica e complessa intesa continuata nel tempo tra numerose imprese del settore del cartone ondulato, volta a distorcere fortemente la concorrenza nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato. Toppazzini era stata sanzionata per la partecipazione a tale intesa con 350.406 euro. Il Consiglio di Stato ha confermato nel merito l’accertamento dell’infrazione, censurando soltanto il profilo della proporzionalità e personalizzazione della sanzione.

Censure della sentenza e criteri imposti all’Autorità

La sentenza n. 938/2023 ha rilevato che l’applicazione meccanica dei criteri sanzionatori poteva produrre un appiattimento della sanzione, frustrando la ratio della disciplina. Il giudice ha chiesto all’AGCM di rideterminare l’importo considerando il valore primario dell’art. 15 L. 287/1990, il complesso delle circostanze del caso e il concreto coinvolgimento della società, senza limitarsi agli automatismi delle Linee guida.

Valutazioni dell’AGCM sulle difese di Toppazzini

L’Autorità respinge le argomentazioni della società volte a rimettere in discussione l’esistenza dell’infrazione, la responsabilità e il coefficiente di gravità, ritenendo tali profili coperti dal giudicato. Vengono inoltre disattese le richieste di simbolicità della sanzione, di riconoscimento di un ruolo marginale e della fattiva cooperazione, nei limiti in cui miravano a rivedere l’accertamento o i criteri già definiti nel provvedimento originario.

Rideterminazione della sanzione

Ai fini della nuova quantificazione, l’AGCM distingue i livelli di coinvolgimento in lieve, medio e pieno, valorizzando durata della partecipazione e presenza di attenuanti. Toppazzini viene collocata nel livello di coinvolgimento lieve, poiché aveva beneficiato della riduzione soggettiva del 20% e la sua partecipazione all’intesa era durata solo 0,11 anni. La riduzione viene così incrementata di un ulteriore 20%, portando la deduzione complessiva al 40%.

Esito finale e pagamento

La sanzione definitiva per Toppazzini S.p.A. è fissata in 262.804 euro, pari allo 0,5% del fatturato totale della società. Il provvedimento disciplina inoltre pagamento, interessi legali/corrispettivi e mora in caso di ritardo, indicando i termini di versamento e le modalità F24 o bonifico per operatori esteri.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfuecartellomercato del cartone ondulatosanzioni antitrustrideterminazione sanzioneproporzionalità della sanzione

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