Provvedimento AGCM I805T n. 31085 del 20/02/2024
PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE GRUPPO PRO-GEST (PRO-GEST, CARTONSTRONG ITALIA, ONDULATI MARANELLO, ONDULATO TREVIGIANO, PLURIONDA, TRAVILKART)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento ridetermina, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2906/2023, le sanzioni già irrogate al Gruppo Pro-Gest per due distinte intese restrittive nel settore del cartone ondulato: una nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato e una nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato. L’Autorità conferma l’accertamento dell’infrazione ai sensi dell’art. 101 TFUE e ricalibra gli importi tenendo conto del diverso grado di coinvolgimento delle imprese, della durata della partecipazione, delle attenuanti già riconosciute e del beneficio di clemenza. Le sanzioni finali sono ridotte a 20.178.636 euro per l’intesa sui fogli e a 11.530.649 euro per l’intesa sugli imballaggi.
Gruppo Pro-Gest: rideterminazione delle sanzioni per due intese sui prezzi nel cartone ondulato (fogli e imballaggi), con riduzione degli importi dopo sentenza del Consiglio di Stato
PrezzI del cartone ondulato – rideterminazione sanzione del Gruppo Pro-Gest
Il provvedimento riguarda la rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie già irrogate al Gruppo Pro-Gest per due intese restrittive della concorrenza nel settore del cartone ondulato, accertate ai sensi dell’art. 101 TFUE. L’intervento dell’Autorità si colloca dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 2906/2023, che ha annullato il precedente provvedimento limitatamente alla quantificazione delle sanzioni, chiedendo una nuova graduazione proporzionata al reale coinvolgimento delle imprese.
Parti e contesto del caso
Le società interessate sono Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A. e Trevikart S.p.A., tutte riconducibili al Gruppo Pro-Gest. L’Autorità descrive il gruppo come attivo nella produzione e commercializzazione di carta, fogli e imballaggi in cartone ondulato, con fatturati significativi nel 2018. Il procedimento è una rideterminazione sanzionatoria, non una nuova istruttoria sul merito dell’infrazione.
Intese accertate nel provvedimento originario
Nel provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849, l’Autorità aveva accertato due intese orizzontali segrete, qualificate come uniche e complesse, continuate nel tempo e restrittive per oggetto:
- una nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato;
- una nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato.
Per la prima intesa erano state originariamente sanzionate, in solido, Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. Per la seconda, Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A. Il testo richiama anche l’imputazione in solido delle condotte alle controllanti nei rapporti di gruppo.
Sentenza del Consiglio di Stato e perimetro del riesame
La sentenza del Consiglio di Stato ha confermato l’accertamento dell’illecito, censurando solo la quantificazione della sanzione. Il giudice ha ritenuto che il meccanismo sanzionatorio applicato in precedenza non consentisse una reale differenziazione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli delle imprese, e ha chiesto all’Autorità di eliminare tale discrasia valorizzando il coinvolgimento pieno, medio e lieve.
L’Autorità precisa che, in questa sede, non sono rimessi in discussione né l’esistenza delle intese né la responsabilità delle società, già definitivamente accertate nel merito. Viene anche ribadita l’autonomia tra public enforcement e private enforcement: le azioni risarcitorie civili non incidono sulla misura della sanzione amministrativa.
Criteri di rideterminazione adottati dall’Autorità
Per dare seguito alla sentenza, l’Autorità conferma i parametri già utilizzati nel 2019 per la base di calcolo della sanzione:
- valore delle vendite;
- coefficiente di gravità;
- durata dell’infrazione;
- circostanze attenuanti o aggravanti.
La novità riguarda la rimodulazione delle riduzioni. L’Autorità distingue tre livelli di coinvolgimento:
- lieve: partecipazione inferiore a tre anni oppure presenza di almeno una circostanza attenuante, esclusa quella relativa al programma di compliance antitrust;
- medio: partecipazione pari o superiore a tre anni senza attenuanti, sempre esclusa la compliance;
- pieno: assenza della riduzione "soggettiva" del 20% ex punto 34 delle Linee guida, in presenza di un ruolo primario e di maggiore impatto potenziale sul mercato.
Il testo precisa che le intese orizzontali segrete di durata protratta sono tra le violazioni più gravi del diritto antitrust e giustificano sanzioni prossime al massimo edittale, anche per assicurare deterrenza.
Valutazioni sulle doglianze della parte
Il Gruppo Pro-Gest aveva sostenuto che la rideterminazione dovesse tener conto della natura unica del suo coinvolgimento, dell’assenza di effetti sul mercato e dell’eventuale impatto limitato o marginale delle singole società. Aveva inoltre contestato l’arbitrarietà dei criteri indicati dagli Uffici e invocato il rilievo delle azioni follow-on e del programma di compliance.
L’Autorità respinge tali argomentazioni. Osserva che la sentenza non ha messo in discussione l’accertamento dell’infrazione, ma solo la proporzionalità delle sanzioni. Ribadisce inoltre che il fatto che alcune società abbiano svolto un ruolo non primario o abbiano beneficiato di attenuanti non consente di rimettere in discussione la responsabilità già accertata.
Riduzione per il programma di clemenza e correttivi aggiuntivi
Il provvedimento conferma che il Gruppo Pro-Gest aveva già beneficiato, nel 2019, di una riduzione del 40% per il programma di clemenza, essendosi collocato come terzo leniency applicant. Per non pregiudicare l’efficacia del programma di clemenza, l’Autorità riconosce un’ulteriore riduzione del 10% sulla sanzione finale.
Per le imprese coinvolte in entrambe le intese, l’Autorità applica anche un correttivo specifico per evitare una sproporzione dovuta al cumulo delle sanzioni sui mercati a monte e a valle: la riduzione relativa all’intesa sugli imballaggi viene aumentata, e quella relativa all’intesa sui fogli viene incrementata di ulteriori 5% rispetto alla riduzione già attribuita in origine, così da portare il decremento complessivo al 20% per l’intesa sui fogli.
Rideterminazione finale delle sanzioni
Applicando tali criteri al Gruppo Pro-Gest, l’Autorità conclude che:
- per l’intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato il coinvolgimento è pieno, perché la partecipazione è durata 13,16 anni, non vi sono attenuanti rilevanti ai fini del livello di coinvolgimento e non è stata riconosciuta la riduzione soggettiva; la sanzione finale è fissata in 20.178.636 euro;
- per l’intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato il coinvolgimento è medio, poiché la partecipazione è durata 5,92 anni ed era stata riconosciuta la riduzione soggettiva; la sanzione finale è fissata in 11.530.649 euro.
L’Autorità evidenzia che entrambi gli importi restano al di sotto del limite edittale del 10% del fatturato complessivo del gruppo.
Dispositivo
In conclusione, l’Autorità ridetermina le sanzioni amministrative pecuniarie, in solido:
- a carico di Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. per il mercato dei fogli in cartone ondulato in 20.178.636 euro;
- a carico di Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A. per il mercato degli imballaggi in cartone ondulato in 11.530.649 euro.
Il provvedimento è notificabile e impugnabile davanti al TAR Lazio nei termini di legge.
Punti principali
Oggetto del procedimento e origine della rideterminazione
L’Autorità interviene in sede di rideterminazione delle sanzioni a seguito dell’annullamento parziale disposto dal Consiglio di Stato limitatamente alla quantificazione delle ammende irrogate al Gruppo Pro-Gest nel caso "Prezzi del cartone ondulato". Il giudice ha chiesto di graduare meglio il trattamento sanzionatorio in funzione del coinvolgimento pieno, medio o lieve delle imprese.
Intese accertate e soggetti coinvolti
Il provvedimento del 2019 aveva accertato due intese uniche e complesse, continuate nel tempo, contrarie all’art. 101 TFUE: una sui fogli in cartone ondulato e una sugli imballaggi in cartone ondulato. Per il Gruppo Pro-Gest erano coinvolte, a seconda del mercato, Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A. e Trevikart S.p.A.
Criteri di rideterminazione della sanzione
Per conformarsi alla sentenza, l’Autorità conferma i parametri di base già usati nel 2019 e rimodula solo le riduzioni ai sensi del punto 34 delle Linee guida: coinvolgimento lieve, medio o pieno. Il livello lieve è ricondotto a durata inferiore a tre anni o alla presenza di attenuanti; il livello medio a durata pari o superiore a tre anni senza attenuanti; il livello pieno ai casi in cui non è stata riconosciuta la riduzione "soggettiva" e la partecipazione è stata primaria.
Esito finale e importi sanzionatori
All’esito della rideterminazione, la sanzione solidale per l’intesa sui fogli in cartone ondulato è fissata in 20.178.636 euro per Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. La sanzione per l’intesa sugli imballaggi in cartone ondulato è fissata in 11.530.649 euro per Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A.
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