Provvedimento AGCM I805O n. 31080 del 20/02/2024
PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE GRIMALDI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento ridetermina la sanzione irrogata a Grimaldi S.p.A. per la partecipazione a un’unica e complessa intesa nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, già accertata dall’AGCM nel 2019 come restrittiva per oggetto ai sensi dell’art. 101 TFUE. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 2117/2023, che ha annullato il solo capo relativo alla quantificazione della sanzione, l’Autorità ricalibra l’importo in ragione del grado di coinvolgimento “lieve” della società e lo riduce a 1.580.174 euro. Vengono respinte le richieste della parte di rimettere in discussione l’accertamento dell’infrazione e di ottenere un’ulteriore attenuante per compliance antitrust.
Grimaldi S.p.A. – intesa restrittiva nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato – sanzione rideterminata da 2.106.898 euro a 1.580.174 euro
Grimaldi S.p.A. – rideterminazione della sanzione per l’intesa nel cartone ondulato
Il provvedimento conclude il procedimento I/805O e ridetermina la sanzione irrogata a Grimaldi S.p.A. per la partecipazione a un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato. La nuova quantificazione è adottata in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2117 del 1° marzo 2023, che ha annullato il precedente provvedimento AGCM solo nella parte relativa all’importo della sanzione.
Origine del caso e accertamento dell’illecito
Nel provvedimento originario del 17 luglio 2019, l’Autorità aveva accertato che Grimaldi S.p.A. e numerose altre imprese del settore avevano posto in essere un’unica e complessa intesa continuata nel tempo, idonea a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato. La condotta era stata qualificata come intesa restrittiva per oggetto, contraria all’art. 101 TFUE. Il procedimento coinvolgeva anche un’associazione di categoria, il Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato.
La posizione di Grimaldi S.p.A.
Grimaldi è una società attiva nella produzione e commercializzazione di fogli e imballaggi in cartone ondulato. All’epoca della contestazione il capitale sociale era detenuto da Ondulsud S.r.l. per il 75,1% e da Saica Pack Italia S.p.A. per il 24,9%. Nel 2017 la società aveva realizzato un fatturato di circa 26 milioni di euro. Per la partecipazione all’intesa originaria le era stata inflitta una sanzione di 2.106.898 euro.
La sentenza del Consiglio di Stato e il perimetro del riesame
La sentenza del Consiglio di Stato ha confermato nel merito l’accertamento dell’infrazione e della responsabilità della società, limitando le proprie censure alla sola determinazione della sanzione. Il giudice ha ritenuto necessario evitare un appiattimento del trattamento sanzionatorio e ha chiesto all’Autorità di rideterminare la sanzione in modo più aderente alle effettive responsabilità della parte, motivandone adeguatezza e proporzionalità.
Difese della parte nel procedimento di rideterminazione
Nel procedimento di rideterminazione, Grimaldi ha sostenuto che il proprio coinvolgimento dovesse essere qualificato come lieve e ha proposto una personalizzazione della sanzione, suggerendo coefficienti differenziati in funzione del livello di coinvolgimento. Ha inoltre richiesto il riconoscimento dell’attenuante per l’adozione e attuazione di un programma di compliance antitrust, ritenendo che il relativo profilo non fosse stato esaminato dalla sentenza di appello.
Valutazioni dell’Autorità
L’Autorità respinge le contestazioni della parte nella misura in cui mirano a rimettere in discussione l’accertamento dell’intesa e della responsabilità, rilevando che tali profili erano ormai definitivi. Esclude anche la possibilità di rivalutare in questa sede la compliance antitrust, sia perché il programma era stato presentato tardivamente nel procedimento originario, sia perché la sentenza del Consiglio di Stato non ha censurato il mancato riconoscimento di tale attenuante.
Criteri di rideterminazione della sanzione
Per conformarsi alle indicazioni del giudice, l’Autorità conferma i parametri già utilizzati nel provvedimento del 2019, ossia valore delle vendite, coefficiente di gravità, durata dell’infrazione e attenuanti. Introduce però una più netta differenziazione dei livelli di coinvolgimento tra imprese con partecipazione piena, media o lieve. In linea generale, le intese orizzontali segrete di lunga durata vengono qualificate come le violazioni più gravi del diritto antitrust e giustificano sanzioni elevate, anche prossime al massimo edittale.
Quantificazione finale per Grimaldi S.p.A.
Grimaldi viene collocata nel livello di coinvolgimento lieve, in ragione del ruolo non primario già valorizzato con la riduzione soggettiva e della durata inferiore a tre anni della partecipazione. L’Autorità ritiene pertanto di incrementare di un ulteriore 20% la riduzione già riconosciuta del 20%, arrivando a una riduzione complessiva del 40% ai sensi del punto 34 delle Linee guida sanzioni. La sanzione viene quindi rideterminata in 1.580.174 euro, importo pari al 6% del fatturato complessivo della società e dunque inferiore al limite edittale del 10% previsto dall’art. 15, comma 1-bis, L. 287/1990.
Dispositivo e conseguenze operative
L’Autorità delibera la rideterminazione della sanzione nell’importo di 1.580.174 euro e dispone il ricalcolo del piano di ammortamento già previsto nel provvedimento di rateizzazione del 13 luglio 2021. La società può pagare il residuo in unica soluzione entro trenta giorni dalla notificazione, con gli interessi corrispettivi dovuti ex art. 1282 c.c. È prevista anche la possibilità di ricorso al TAR Lazio o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.
Punti principali
Contesto e origine del procedimento
Il caso riguarda il procedimento I/805O, avviato per dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2117/2023. La sentenza aveva confermato nel merito l’accertamento dell’intesa nel settore del cartone ondulato, annullando solo la parte del provvedimento del 2019 relativa alla sanzione inflitta a Grimaldi S.p.A. e chiedendo una nuova quantificazione più proporzionata e personalizzata.
Accertamento originario dell’intesa
Nel provvedimento del 17 luglio 2019 l’AGCM aveva accertato una singola e complessa intesa continuata nel tempo tra numerose imprese del settore, tra cui Grimaldi S.p.A., volta a distorcere fortemente la concorrenza nella produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato. L’illecito era stato qualificato come restrizione della concorrenza per oggetto, in violazione dell’art. 101 TFUE.
Posizione di Grimaldi S.p.A.
Grimaldi è un operatore attivo nella produzione e commercializzazione di fogli e imballaggi in cartone ondulato; all’epoca dei fatti il capitale era detenuto da Ondulsud S.r.l. (75,1%) e Saica Pack Italia S.p.A. (24,9%). Nel 2017 il fatturato della società era pari a circa 26 milioni di euro.
Difese della parte e valutazioni dell’Autorità
Grimaldi ha chiesto una personalizzazione della sanzione, sostenendo che il proprio coinvolgimento fosse lieve, per la durata limitata della partecipazione, l’assenza di condotte attive, il ruolo passivo e la mancanza di elemento psicologico. Ha inoltre invocato un’attenuante per compliance antitrust. L’Autorità respinge però ogni tentativo di riaprire il merito dell’infrazione, osservando che la sentenza d’appello ha confermato integralmente l’accertamento sostanziale e ha riguardato solo la proporzionalità della sanzione.
Criteri adottati per la rideterminazione
Per conformarsi alla sentenza, l’Autorità conferma i parametri già utilizzati nel provvedimento del 2019, ma rimodula le riduzioni ai sensi del punto 34 delle Linee guida sanzioni. Viene adottata una distinzione tra livelli di coinvolgimento pieno, medio e lieve, tenendo conto della durata della partecipazione, della presenza o meno di attenuanti e del ruolo non primario nell’intesa. Per le imprese con coinvolgimento lieve o medio è prevista una riduzione complessiva rispettivamente del 40% e del 30%.
Esito finale per Grimaldi e importo della sanzione
Grimaldi viene collocata nel livello di coinvolgimento lieve, poiché aveva beneficiato della riduzione soggettiva del 20% e la sua partecipazione all’intesa era inferiore a tre anni. La precedente riduzione del 20% viene quindi incrementata di un ulteriore 20%, portando la riduzione complessiva al 40%. La sanzione viene così rideterminata in 1.580.174 euro, pari al 6% del fatturato complessivo della società e quindi inferiore al tetto del 10% previsto dall’art. 15, comma 1-bis, L. 287/1990.
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