Provvedimento AGCM I805R n. 31083 del 20/02/2024
PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE MAURO BENEDETTI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento ridetermina la sanzione irrogata a Mauro Benedetti S.p.A. per la partecipazione a un’intesa orizzontale nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, già accertata con il provvedimento AGCM n. 27849/2019. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 688/2023, che ha annullato il precedente importo sanzionatorio limitatamente alla quantificazione, l’Autorità ricalibra la pena in funzione del grado di coinvolgimento dell’impresa, qualificato come "medio", applicando una riduzione complessiva del 30% e fissando la sanzione finale in 2.370.262 euro.
Mauro Benedetti S.p.A. – cartello nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato – rideterminazione al ribasso della sanzione da 2.708.871 € a 2.370.262 €
Mauro Benedetti S.p.A. – rideterminazione della sanzione per partecipazione a un cartello nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato
Il provvedimento riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione già irrogata a Mauro Benedetti S.p.A. per la partecipazione a un’intesa orizzontale restrittiva della concorrenza nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato. L’intervento dell’Autorità si colloca in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 688/2023, che ha annullato il precedente importo solo nella parte relativa alla quantificazione della sanzione.
Contesto e oggetto dell’intervento
Con il provvedimento AGCM n. 27849 del 17 luglio 2019 era stata accertata una unica e complessa intesa continuata nel tempo, contraria all’art. 101 TFUE, che coinvolgeva numerose imprese operanti nel settore del cartone ondulato e un’associazione di categoria. Mauro Benedetti S.p.A. era stata sanzionata per 2.708.871 euro.
La sentenza del Consiglio di Stato ha confermato nel merito l’accertamento dell’infrazione, ma ha censurato il solo profilo della proporzionalità del trattamento sanzionatorio, richiedendo all’Autorità di ricalibrare gli importi tenendo conto del diverso grado di coinvolgimento delle imprese.
Parti e attività della società
Mauro Benedetti S.p.A. è una società attiva nella produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato. Al momento della contestazione il capitale sociale era detenuto da Fimab S.r.l. per l’86,66% e da Giovanna Speziali per il 13,34%. Nel 2018 il fatturato della società era pari a circa 34 milioni di euro.
Svolgimento del procedimento di rideterminazione
A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, l’Autorità ha avviato il procedimento I/805R con decisione del 4 aprile 2023. La società ha esercitato il diritto di difesa, è stata sentita in audizione il 10 maggio 2023 e ha poi presentato memoria il 15 dicembre 2023. Nel corso dell’istruttoria l’Autorità ha comunicato le modalità di rideterminazione della sanzione e ha prorogato il termine di conclusione del procedimento al 29 febbraio 2024.
Argomentazioni della parte
Mauro Benedetti ha contestato la metodologia proposta dagli Uffici, sostenendo che la personalizzazione della sanzione dovesse fondarsi su parametri oggettivi, quali numero di incontri, contatti e cornice temporale della partecipazione. Ha inoltre negato rilievo alla durata della propria partecipazione e ha contestato talune evidenze probatorie, sostenendo che l’incontro del 26 febbraio 2013 non dovesse essere considerato decisivo e che fosse controversa anche la partecipazione alla riunione regionale del Veneto dell’8 gennaio 2015.
In via subordinata, la società ha chiesto di essere inclusa nella categoria del coinvolgimento lieve, con conseguente applicazione di una riduzione ulteriore del 20%.
Valutazioni dell’Autorità
L’Autorità respinge le difese dirette a rimettere in discussione l’accertamento dell’infrazione, osservando che la sentenza di appello ha confermato integralmente la responsabilità della società e ha limitato il proprio intervento al solo tema della proporzionalità della sanzione.
Nel rideterminare l’importo, l’Autorità richiama la natura particolarmente grave dei cartelli orizzontali segreti di lunga durata e afferma la necessità di mantenere un adeguato effetto deterrente. In coerenza con le indicazioni del Consiglio di Stato, distingue quindi tre livelli di coinvolgimento: pieno, medio e lieve.
Criteri di classificazione del coinvolgimento
Il livello lieve è riservato alle imprese con partecipazione inferiore a tre anni oppure beneficiarie di almeno una circostanza attenuante, esclusa quella relativa ai programmi di compliance antitrust. Il livello medio riguarda invece le imprese che abbiano aderito per almeno tre anni e non abbiano ottenuto circostanze attenuanti, sempre con l’esclusione della compliance.
Il livello pieno resta per le imprese che non hanno beneficiato della riduzione soggettiva ex punto 34 delle Linee guida sanzioni. L’Autorità conferma inoltre il criterio già utilizzato nel provvedimento originario per le imprese coinvolte in più cartelli, prevedendo ulteriori correttivi per evitare effetti sproporzionati sul cumulo delle sanzioni.
Rideterminazione della sanzione per Mauro Benedetti S.p.A.
Per Mauro Benedetti S.p.A. il coinvolgimento viene qualificato come medio, poiché la società aveva beneficiato della riduzione soggettiva già prevista nel provvedimento originario e la sua partecipazione all’intesa è durata 4,09 anni. L’Autorità ritiene quindi di dover aumentare di un ulteriore 10% la riduzione già riconosciuta del 20%.
La sanzione finale viene determinata in 2.370.262 euro, risultante da 3.386.089 euro quale soglia ex art. 15, comma 1-bis, della legge n. 287/1990, meno 1.015.827 euro per una riduzione complessiva del 30% ai sensi del punto 34 delle Linee guida. L’importo corrisponde al 7% del fatturato totale della società.
Dispositivo e termini di pagamento
L’Autorità delibera la rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria in 2.370.262 euro. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica mediante modello F24 con elementi identificativi, con le modalità indicate nel provvedimento; è previsto il bonifico per gli operatori con sede all’estero. Rimane fermo l’obbligo di comunicare all’Autorità l’avvenuto pagamento. Contro il provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini indicati.
Punti principali
Origine del procedimento di rideterminazione
Il procedimento I/805R nasce dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 688/2023, che ha annullato in parte il provvedimento AGCM del 17 luglio 2019 solo nella parte relativa alla sanzione di Mauro Benedetti S.p.A., imponendo all’Autorità di rivalutare l’importo secondo criteri di proporzionalità e di effettivo coinvolgimento dell’impresa.
Accertamento originario dell’intesa
Nel provvedimento del 2019 l’Autorità aveva accertato una unica e complessa intesa continuata nel tempo, restrittiva per oggetto ai sensi dell’art. 101 TFUE, nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato, coinvolgendo numerose imprese del settore e un’associazione di categoria. Mauro Benedetti S.p.A. era stata sanzionata con 2.708.871 euro.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il sistema applicato in precedenza non consentisse una sufficiente differenziazione tra i diversi ruoli e livelli di partecipazione, richiedendo di dare rilievo al coinvolgimento pieno, medio e lieve di ciascuna impresa e di evitare un appiattimento della sanzione su valori non proporzionati alle responsabilità effettive.
Criteri adottati dall’Autorità nella rideterminazione
L’Autorità conferma i parametri già utilizzati nel provvedimento originario, tra cui valore delle vendite, gravità, durata e attenuanti, ma rimodula le riduzioni ex punto 34 delle Linee guida sanzioni. Introduce una distinzione tra coinvolgimento lieve, medio e pieno, con ulteriore calibrazione per le imprese interessate da doppia sanzione e per i leniency applicant.
Esito finale per Mauro Benedetti S.p.A.
Per Mauro Benedetti S.p.A. il coinvolgimento viene qualificato come medio, in ragione del ruolo depotenziato e della durata della partecipazione pari a 4,09 anni. La riduzione soggettiva del 20% già riconosciuta viene incrementata di un ulteriore 10%, portando la sanzione finale a 2.370.262 euro, pari al 7% del fatturato totale della società.
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