Provvedimento AGCM I805P n. 31081 del 20/02/2024
PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE SAICA PACK ITALIA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione irrogata a Saica Pack Italia S.p.A. per la partecipazione a un’intesa unica e complessa nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, già accertata dall’AGCM nel 2019 come restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 101 TFUE. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 691/2023, che ha annullato la decisione solo nella parte relativa alla quantificazione della sanzione, l’Autorità ha ricalibrato l’importo tenendo conto del grado di coinvolgimento dell’impresa. Saica è stata qualificata come partecipante con coinvolgimento lieve, in ragione della durata inferiore a tre anni della partecipazione (2,23 anni) e del ruolo non primario già valorizzato con la riduzione soggettiva ex punto 34 delle Linee guida. La sanzione è stata quindi rideterminata in 4.423.836 euro, pari al 6% del fatturato totale della società.
Saica Pack Italia S.p.A.: rideterminazione della sanzione per partecipazione all’intesa restrittiva sui prezzi/assetti concorrenziali nel cartone ondulato; sanzione ridotta da 5.898.448 euro a 4.423.836 euro
Saica Pack Italia S.p.A. - rideterminazione della sanzione per intesa nel cartone ondulato
Il provvedimento definisce la rideterminazione della sanzione irrogata a Saica Pack Italia S.p.A. per la partecipazione a un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato. L’intervento dell’Autorità avviene in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 691/2023, che ha annullato in parte il precedente provvedimento del 2019 solo nella parte relativa alla quantificazione della sanzione.
Parti e origine del procedimento
Saica Pack Italia S.p.A. è una società del gruppo spagnolo Saica attiva nella produzione e commercializzazione di fogli e imballaggi in cartone ondulato; nel 2018 il suo fatturato era di circa 74 milioni di euro. Con il provvedimento n. 27849 del 17 luglio 2019 l’AGCM aveva accertato la partecipazione di Saica e di numerose altre imprese, oltre all’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, a un’unica e complessa intesa continuata nel tempo, ritenuta restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 101 TFUE nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato.
Esito del giudizio amministrativo e oggetto della rideterminazione
La sanzione originaria per Saica era pari a 5.898.448 euro. Il Consiglio di Stato ha confermato nel merito l’accertamento dell’infrazione, ma ha censurato la sola quantificazione della sanzione, rilevando che il sistema adottato determinava un appiattimento sul tetto edittale e non consentiva di graduare la risposta sanzionatoria in modo coerente con le specificità della condotta e il ruolo delle singole imprese. Il giudice ha quindi chiesto all’Autorità di ridefinire gli importi valorizzando il coinvolgimento pieno, medio e lieve delle imprese interessate.
Istruttoria di ottemperanza e difese della parte
Nel procedimento di rideterminazione Saica ha chiesto di essere sentita in audizione e ha presentato memorie, contestando in particolare la metodologia proposta dagli Uffici. La società ha sostenuto che il criterio temporale non fosse idoneo a misurare l’intensità della partecipazione, che la propria partecipazione fosse in realtà molto marginale, che dovessero essere valorizzate la dissociazione dall’unica riunione contestata e l’adozione di un programma di compliance prima dell’avvio dell’istruttoria, nonché gli effetti che una futura azione risarcitoria privata potrebbe avere sul complessivo carico economico.
Valutazioni dell’Autorità sulle questioni preliminari
L’Autorità ha respinto ogni tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dell’infrazione e della responsabilità della società, chiarendo che la sentenza di appello aveva confermato integralmente tali profili. Ha inoltre escluso che potessero essere rivalutate in questa sede la circostanza attenuante relativa al programma di compliance e la dedotta dissociazione dalla condotta, già ritenute non rilevanti nel provvedimento del 2019. Parimenti, ha ritenuto irrilevante ai fini della sanzione la possibile attivazione di azioni civili risarcitorie, sottolineando la diversa funzione del public enforcement antitrust rispetto al private enforcement.
Criteri applicati per la nuova quantificazione
Per adeguarsi alle indicazioni del Consiglio di Stato, l’AGCM ha mantenuto fermi gli elementi già utilizzati nel 2019 per il calcolo della sanzione, tra cui valore delle vendite, coefficiente di gravità, durata dell’infrazione e circostanze attenuanti o aggravanti, ma ha rimodulato le percentuali di riduzione. L’Autorità ha introdotto una distinzione tra coinvolgimento lieve, medio e pieno: lieve per partecipazione inferiore a tre anni oppure con almeno una circostanza attenuante; medio per partecipazione pari o superiore a tre anni senza attenuanti; pieno per le imprese senza riduzione soggettiva. In questo schema il ruolo di Saica è stato ricondotto al livello lieve.
Rideterminazione della sanzione di Saica
Saica è stata qualificata come impresa con partecipazione lieve perché già beneficiaria della riduzione soggettiva del 20% e perché la sua partecipazione all’intesa è durata 2,23 anni. Di conseguenza, la riduzione del 20% già applicata è stata incrementata di un ulteriore 20%, per una riduzione complessiva del 40% ai sensi del punto 34 delle Linee guida AGCM sulle sanzioni. La sanzione finale è stata rideterminata in 4.423.836 euro, importo pari al 6% del fatturato totale della società e ritenuto conforme ai criteri di proporzionalità richiesti dal giudice amministrativo.
Dispositivo
L’Autorità ha deliberato la rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria a carico di Saica Pack Italia S.p.A. nell’importo di 4.423.836 euro, confermando la violazione già accertata nel provvedimento del 2019 e disponendo la notifica e la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino AGCM.
Punti principali
Origine del procedimento e perimetro della decisione
Il procedimento I/805P è stato avviato dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 691 del 20 gennaio 2023, che ha annullato parzialmente il provvedimento AGCM del 17 luglio 2019 limitatamente alla misura della sanzione applicata a Saica Pack Italia S.p.A. L’oggetto della nuova decisione non è quindi l’accertamento dell’infrazione, già confermato nel merito, ma la sola rideterminazione della sanzione nel rispetto del principio di proporzionalità.
Infrazione originaria e mercato interessato
Nel provvedimento del 2019 l’Autorità aveva accertato un’unica e complessa intesa continuata nel tempo tra numerose imprese del settore e l’associazione Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, avente ad oggetto la produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato. L’intesa è stata qualificata come restrittiva della concorrenza e contraria all’art. 101 TFUE. A Saica Pack Italia era stata originariamente irrogata una sanzione di 5.898.448 euro.
Indicazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il sistema applicato nel provvedimento originario non consentisse una sufficiente differenziazione delle sanzioni rispetto alle effettive responsabilità delle imprese. Ha quindi chiesto all’AGCM di eliminare la discrasia emersa nella quantificazione, valorizzando il coinvolgimento pieno, medio e lieve delle singole imprese e ridefinendo gli importi in modo coerente con l’art. 15 della legge n. 287/1990.
Difese di Saica e valutazioni dell’Autorità
Saica ha contestato la metodologia seguita dagli Uffici, sostenendo che non desse adeguato rilievo all’intensità della partecipazione, alla propria limitata presenza in Italia, alla dissociazione dall’unica riunione contestata e al programma di compliance adottato prima dell’avvio dell’istruttoria. L’Autorità ha respinto tali argomentazioni nella parte in cui miravano a rimettere in discussione l’accertamento dell’infrazione o a rivalutare attenuanti già escluse nel provvedimento del 2019, affermando che il giudizio di appello aveva riguardato solo la proporzionalità della sanzione.
Criteri di rideterminazione della sanzione
Per adeguarsi alla sentenza, l’Autorità ha confermato gli elementi originari di calcolo già utilizzati nel provvedimento del 2019, tra cui valore delle vendite, coefficiente di gravità, durata e circostanze attenuanti o aggravanti, introducendo però una distinzione tra coinvolgimento lieve, medio e pieno. Il coinvolgimento lieve è stato ricondotto a una partecipazione inferiore a tre anni oppure alla presenza di almeno una circostanza attenuante, mentre il coinvolgimento medio riguarda partecipazioni di almeno tre anni senza attenuanti. Il coinvolgimento pieno resta per le imprese senza riduzione soggettiva.
Esito finale e importo della sanzione
Applicando tali criteri a Saica Pack Italia, l’Autorità ha qualificato la partecipazione come lieve, sulla base di una durata di 2,23 anni e del ruolo depotenziato già riconosciuto. La riduzione soggettiva del 20% già applicata nel 2019 è stata incrementata di un ulteriore 20%, portando la sanzione a 4.423.836 euro, corrispondente al 6% del fatturato totale della società.
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