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Circolare

Circolare n. 10 del 16/02/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti dell'abrogazione, disposta dal DL n. 223/2006, della norma che prevedeva un'aliquota agevolata per gli incentivi all'esodo corrisposti a lavoratrici e lavoratori oltre determinate soglie di età. Viene chiarito che, dal 4 luglio 2006, tali somme sono tassate con le stesse modalità del TFR, salvo il regime transitorio salvaguardato dalla legge di conversione per i rapporti cessati prima di tale data o in esecuzione di atti o accordi con data certa anteriore al 4 luglio 2006. La circolare definisce inoltre cosa debba intendersi per accordi o atti rilevanti, quali elementi consentano di attribuire data certa e quali fattispecie specifiche continuino a beneficiare del trattamento precedente.

Abrogazione del comma 4-bis dell'art. 19 del TUIR e nuova disciplina fiscale delle somme corrisposte per l'esodo incentivato

Abrogazione del regime agevolato per l'esodo incentivato

La circolare chiarisce gli effetti fiscali dell'abrogazione del comma 4-bis dell'art. 19 del TUIR, disposta dall'art. 36, comma 23, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006. L'intervento normativo ha eliminato il trattamento agevolato che consentiva, in presenza di determinate condizioni anagrafiche, di tassare gli incentivi all'esodo con un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria prevista per il TFR.

Disciplina previgente

In base alla disciplina originaria, le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente per favorire la cessazione anticipata del rapporto di lavoro rientravano tra le "altre indennità e somme" di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR, e quindi erano assoggettate al regime di tassazione dell'art. 19, comma 2. Tuttavia, per le somme erogate a lavoratrici che avessero superato i 50 anni e a lavoratori che avessero superato i 55 anni, il comma 4-bis dell'art. 19 prevedeva un'aliquota pari alla metà di quella applicata al trattamento di fine rapporto.

La circolare precisa che tale agevolazione riguardava soltanto le somme aggiuntive corrisposte a titolo di incentivo all'esodo e non tutte le somme normalmente dovute in occasione della cessazione del rapporto. Viene inoltre richiamato il chiarimento fornito con la risoluzione n. 17 del 2003, secondo cui il medesimo regime si applicava anche agli assegni straordinari in forma rateale riconosciuti nel settore del credito, in quanto somme erogate in dipendenza della risoluzione anticipata del rapporto.

Nuova disciplina applicabile dal 4 luglio 2006

Dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223/2006, le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo sono tassate con la medesima aliquota applicata al trattamento di fine rapporto. La circolare evidenzia che il nuovo regime vale per tutte le "altre indennità e somme" percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, nonché per le forme di sostegno al reddito erogate anche ratealmente.

Ai fini dell'art. 19, comma 2, del TUIR, l'aliquota da applicare è sempre quella determinata in sede di tassazione del TFR, indipendentemente dal soggetto che eroga le somme: non rileva, quindi, se il pagamento provenga dal datore di lavoro oppure da un soggetto terzo.

Regime transitorio

La legge di conversione n. 248/2006 ha introdotto una disciplina transitoria per salvaguardare le situazioni già in corso. La disciplina previgente più favorevole continua ad applicarsi:

  • alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006;
  • alle somme corrisposte in relazione a rapporti cessati dal 4 luglio 2006, ma in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore a tale data.

La circolare precisa che per "accordi" devono intendersi gli atti in cui vi sia stato un incontro di volontà tra datore di lavoro e lavoratori sulle condizioni della cessazione anticipata, includendo anche gli impegni collettivi assunti con le associazioni di categoria. Per "atti" rilevano invece gli atti unilaterali del datore di lavoro, come le delibere aziendali, che fissino le condizioni dell'esodo e invitino il personale ad aderire.

Termine per l'adesione e condizioni di operatività

Per circoscrivere le ipotesi in cui è ammissibile il regime transitorio, gli atti o accordi devono indicare un termine entro il quale i lavoratori debbano comunicare l'adesione al piano. In presenza di un piano di esodo previsto da un atto o accordo con data certa anteriore al 4 luglio 2006 e con termine di adesione già fissato, è possibile applicare la tassazione agevolata anche se l'adesione del dipendente interviene dopo tale data, purché entro il termine previsto.

La circolare sottolinea che la cessazione del rapporto, ai fini del mantenimento del trattamento previgente, deve essere attuata in esecuzione di un atto o accordo effettivamente concluso prima del 4 luglio 2006.

Nozione di data certa

Il documento richiama il principio civilistico della data certa delle scritture private, con riferimento agli articoli 2702 e 2704 c.c. La data della scrittura privata non autenticata deve essere certa anche nei confronti dei terzi, attraverso elementi oggettivi e sottratti alla disponibilità della parte che li invoca.

A titolo esemplificativo, la circolare indica come eventi idonei a conferire data certa:

  • la formazione di un atto pubblico;
  • l'autentica, il deposito del documento o la vidimazione di un verbale secondo la normativa notarile;
  • la registrazione o produzione del documento presso un ufficio pubblico;
  • il timbro postale, quando il documento e il foglio costituiscano un corpo unico;
  • l'uso di procedure di protocollazione o sistemi analoghi di datazione con garanzie di immodificabilità;
  • l'invio del documento a un soggetto esterno, ad esempio un organismo di controllo.

Fattispecie specifiche richiamate

La circolare conferma l'applicazione del regime transitorio, ove ne ricorrano i presupposti, agli assegni straordinari di sostegno al reddito del settore credito, corrisposti in forma rateale ai sensi del DM n. 158/2000, nonché alle altre forme di sostegno al reddito che fruiscono del medesimo trattamento fiscale. Il medesimo principio viene esteso anche alle indennità previste dall'art. 7 della legge della Regione Calabria 2 marzo 2005, n. 8, erogate ratealmente al personale regionale a titolo di incentivo alla risoluzione anticipata del rapporto, purché la cessazione sia avvenuta entro il 30 giugno 2005.

Richiami finali

La circolare conclude precisando che restano ferme, per quanto compatibili con la disciplina vigente, le indicazioni già fornite con la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997 e con la risoluzione n. 17 del 29 gennaio 2003.

Punti principali

Abrogazione del regime agevolato previgente

L'art. 36, comma 23, del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge n. 248/2006, ha abrogato con effetto dal 4 luglio 2006 il comma 4-bis dell'art. 19 del TUIR. La disposizione abrogata consentiva, per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo di lavoratrici oltre i 50 anni e lavoratori oltre i 55 anni, l'applicazione di un'imposta pari alla metà di quella prevista per il TFR.

Disciplina fiscale previgente degli incentivi all'esodo

Le somme erogate a titolo di incentivo all'esodo rientravano tra le "altre indennità e somme" percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e, come tali, erano soggette al regime dell'art. 19, comma 2, del TUIR. Per i soggetti che superavano le soglie anagrafiche previste, operava l'aliquota agevolata del comma 4-bis, applicabile solo alle somme aggiuntive e non a tutte le somme corrisposte alla cessazione del rapporto. La circolare richiama anche il precedente chiarimento della risoluzione n. 17/2003 sugli assegni straordinari del settore credito.

Nuova disciplina dal 4 luglio 2006

Dopo l'abrogazione, gli incentivi all'esodo sono assoggettati alla medesima aliquota prevista per il trattamento di fine rapporto, al pari delle altre indennità e somme di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR. Lo stesso criterio si applica anche alle forme di sostegno al reddito erogate, anche in forma rateale, in dipendenza della cessazione anticipata del rapporto di lavoro. L'aliquota è quella calcolata in sede di tassazione del TFR, indipendentemente dal fatto che le somme siano erogate dal datore di lavoro o da soggetti terzi.

Regime transitorio e rapporti salvaguardati

La legge di conversione ha mantenuto in vita il vecchio regime più favorevole per le somme riferite a rapporti cessati prima del 4 luglio 2006 e per quelle corrisposte in relazione a rapporti cessati dopo tale data, ma in attuazione di atti o accordi con data certa anteriore al 4 luglio 2006. Per gli accordi è richiesto un incontro di volontà tra datore di lavoro e lavoratori, inclusi gli impegni collettivi con le associazioni di categoria; per gli atti rilevano gli atti unilaterali del datore di lavoro, come delibere aziendali, che contengano condizioni dell'esodo e invito ad aderire.

Requisito della data certa e prova

Per l'applicazione del regime transitorio, gli atti o accordi devono avere data certa anteriore al 4 luglio 2006. La circolare richiama la disciplina civilistica degli artt. 2702 e 2704 c.c. e indica, a titolo esemplificativo, eventi idonei a conferire data certa: atto pubblico, autentica o deposito notarile, registrazione o produzione presso ufficio pubblico, timbro postale su documento inscindibile dal foglio, protocollazione o sistemi di datazione immodificabili, invio a soggetto esterno. La certezza della data deve risultare in senso giuridico e obiettivo.

Casi specifici ancora agevolabili

Restano nel regime transitorio, se ricorrono le condizioni indicate, gli assegni straordinari di sostegno al reddito del settore credito di cui al DM n. 158/2000, erogati ratealmente, e le forme di sostegno al reddito che seguono lo stesso trattamento fiscale. Il medesimo regime si applica anche alle indennità previste dall'art. 7 della legge della Regione Calabria n. 8/2005, corrisposte ratealmente al personale regionale, purché la cessazione sia avvenuta entro il 30 giugno 2005. Restano altresì valide le istruzioni della circolare n. 326/1997 e della risoluzione n. 17/2003, nei limiti di compatibilità con la disciplina attuale.

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