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Circolare

Circolare n. 9 del 14/02/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare prende atto della sentenza della Corte di Giustizia del 3 ottobre 2006, che ha escluso l'assimilabilità dell'IRAP a un'imposta sulla cifra d'affari ai sensi dell'art. 33 della sesta direttiva IVA. Per effetto di tale pronuncia, le eccezioni dei contribuenti basate sull'incompatibilità dell'IRAP con il diritto europeo sono considerate infondate e gli uffici devono proseguire nella difesa della legittimità del tributo, verificando però le altre eventuali contestazioni. Sul piano processuale, la circolare richiama le regole del D.Lgs. 546/1992 sulla rinuncia al ricorso e sulle spese, invitando gli uffici a valutare caso per caso l'opportunità di aderire a eventuali rinunce con accordo sulle spese, per favorire la rapida definizione del contenzioso pendente.

Compatibilità IRAP con l'art. 33 della sesta direttiva IVA e gestione delle controversie

Compatibilità IRAP con l'art. 33 della sesta direttiva IVA e gestione delle controversie

La circolare interviene sul contenzioso relativo all'IRAP alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 3 ottobre 2006, causa C-475/03. L'obiettivo è fornire agli uffici indicazioni operative sulla difesa in giudizio e sulla possibile definizione delle liti pendenti, in particolare nei casi di rinuncia al ricorso da parte dei contribuenti.

Origine della questione pregiudiziale

La controversia trae origine dall'ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Cremona del 9 ottobre 2003, n. 39/2/03, con la quale è stato chiesto alla Corte di Giustizia di interpretare l'art. 33 della direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva IVA). Il giudice remittente aveva sospeso il giudizio ritenendo, su impulso di parte, che l'IRAP fosse assimilabile all'IVA perché applicata in modo generalizzato sulle operazioni commerciali di produzione o scambio, commisurata al valore netto aggiunto, riscossa in ogni fase del processo produttivo o distributivo e sostanzialmente proporzionale al prezzo di cessione al consumo.

Esito della decisione della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia ha escluso che l'IRAP possa essere considerata un'imposta sulla cifra d'affari ai sensi dell'art. 33, n. 1, della sesta direttiva IVA. La sentenza afferma che un tributo con caratteristiche analoghe all'IRAP si distingue dall'IVA in modo tale da non ricadere nel divieto previsto dalla direttiva; pertanto, il mantenimento del prelievo non è incompatibile con il diritto comunitario.

Effetti sul contenzioso IRAP

Alla luce di tale interpretazione, la circolare ritiene infondate le eccezioni dei contribuenti basate sull'incompatibilità dell'IRAP con la normativa europea. Gli uffici devono quindi continuare a sostenere la legittimità dell'imposta, verificando al contempo con puntualità le altre contestazioni eventualmente sollevate in giudizio, soprattutto quando l'eccezione comunitaria sia stata proposta come questione preliminare.

Rinuncia al ricorso e regime delle spese

La circolare richiama gli articoli 44 e 45 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. In caso di rinuncia formale al ricorso, il processo si estingue con decreto del presidente della sezione o con sentenza della commissione. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra le stesse; la liquidazione avviene con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo.

Se l'ufficio non accetta l'accordo proposto dal contribuente, oppure se la rinuncia non viene effettivamente depositata, il processo prosegue normalmente e il giudice decide sulle spese secondo il principio della soccombenza o della compensazione, quando ne ricorrano i presupposti. La circolare osserva che, in via ordinaria, gli uffici non hanno interesse a concludere accordi sulle spese, soprattutto nei casi in cui la lite comprenda anche questioni di decorrenza dei termini o altre eccezioni comunque non accoglibili.

Opportunità di definizione rapida delle controversie

Pur riaffermando la linea difensiva sulla legittimità dell'IRAP, la circolare valorizza la possibilità di definire rapidamente i giudizi pendenti. Viene infatti sottolineato che le conclusioni degli avvocati generali presso la Corte di Giustizia hanno contribuito al proliferare delle controversie, ma anche alla prospettiva di una loro più celere definizione, con effetti positivi sulla riduzione del carico delle commissioni tributarie. Inoltre, non si esclude che il giudice possa comunque compensare le spese di lite, elemento che rende opportuno valutare favorevolmente, caso per caso, le richieste di rinuncia al ricorso accompagnate da accordo sulle spese.

Indicazioni operative agli uffici e vigilanza

Gli uffici dell'Agenzia sono invitati a riesaminare caso per caso il contenzioso pendente in materia, con particolare attenzione alle ipotesi in cui il contribuente manifesti la volontà di rinunciare al ricorso. Le Direzioni Regionali devono vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni impartite, al fine di assicurare un trattamento uniforme delle controversie e una gestione coerente delle definizioni processuali.

Punti principali

Pronuncia della Corte di Giustizia sull'IRAP

La Corte di Giustizia, con sentenza 3 ottobre 2006, causa C-475/03, ha stabilito che un'imposta con le caratteristiche dell'IRAP si distingue dall'IVA e non può essere considerata un'imposta sulla cifra d'affari ai sensi dell'art. 33, n. 1, della sesta direttiva IVA. Di conseguenza, l'art. 33 non osta al mantenimento di un prelievo fiscale avente tali caratteristiche.

Conseguenze per il contenzioso e per la difesa degli uffici

Le eccezioni dei contribuenti fondate sull'incompatibilità dell'IRAP con la normativa comunitaria devono considerarsi prive di fondamento. Gli uffici dell'Agenzia devono continuare a sostenere la piena legittimità della norma, ma devono anche esaminare puntualmente le altre doglianze eventualmente proposte, soprattutto quando l'eccezione sull'IRAP è formulata in via preliminare.

Rinuncia al ricorso e disciplina delle spese

La circolare richiama gli articoli 44 e 45 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: in caso di formale rinuncia al ricorso, il processo si estingue con decreto del presidente della sezione o con sentenza della commissione. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo, e la liquidazione è effettuata con ordinanza non impugnabile che costituisce titolo esecutivo.

Comportamento da tenere in caso di proposta di accordo

Se l'ufficio non conviene sull'accordo proposto dal contribuente, oppure se la rinuncia non viene depositata, il processo prosegue regolarmente e il giudice provvede sulle spese secondo la soccombenza o mediante compensazione, se ne ricorrono i motivi. La circolare osserva che, normalmente, gli uffici non hanno interesse a un accordo sulle spese, specie quando la lite coinvolge anche questioni di termini o altre eccezioni non accoglibili.

Opportunità di favorire la chiusura rapida delle liti

La circolare evidenzia che le conclusioni degli avvocati generali presso la Corte di Giustizia hanno favorito il proliferare di controversie, ma anche la possibilità di una loro più rapida definizione, con riduzione del carico pendente presso le commissioni tributarie. Per ragioni di economia processuale e in considerazione della possibile compensazione delle spese da parte del giudice, viene ritenuto opportuno accedere, caso per caso, alla richiesta del contribuente di rinuncia al ricorso con accordo sulle spese.

Istruzioni operative agli uffici e vigilanza regionale

Gli uffici dell'Agenzia sono invitati a riesaminare caso per caso il contenzioso pendente in materia, prestando particolare attenzione alle ipotesi in cui il contribuente abbia manifestato l'intenzione di rinunciare al ricorso. Le Direzioni Regionali devono vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni contenute nella circolare.

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