Cassazione Penale, Sentenza n. 51507/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/07/2023 che aveva rigettato l'istanza di dichiarare la non esecutività della sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma il 04/07/2022. Il ricorrente ha sostenuto di non aver ricevuto la notifica del dispositivo e che, perciò, il termine per il deposito dell'impugnazione non era decorso; ha inoltre contestato che la pec risultasse inviata all'indirizzo errato (antoniomoriconi@ordineavvocatiromait. invece di antoniomoriconi@ordineavvocatiroma.org) e che la ricevuta di presa in carico del sistema non provi la consegna della mail al destinatario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento alla Corte di Appello di Roma affinché riesamini la questione relativa alla validità della notifica via PEC, anche alla luce dell'affermazione che la mail era stata inviata a un indirizzo con estensione errata. La Cassazione ha ritenuto insufficiente la sola 'ricevuta di accettazione' del sistema come prova della effettiva consegna della PEC al destinatario e ha disposto nuovo giudizio sul punto. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 23‑bis, L. 176/2020
Richiamata per descrivere il procedimento cartolare da cui è scaturita la sentenza eseguita (termini e modalità del giudizio cartolare). Nel testo viene utilizzata come riferimento al procedimento che ha portato alla pronuncia impugnata e alla successiva esecutività.
Massime di principio
- La 'ricevuta di accettazione' del sistema PEC (presa in carico) non prova di per sé l'avvenuta consegna al destinatario: per dimostrare la validità della notifica via PEC è necessaria l'attestazione di avvenuta consegna al casellario del destinatario.
- Se la notifica non si è perfezionata (ad esempio per invio a indirizzo PEC errato), il termine per proporre impugnazione non decorre e può essere chiesta la dichiarazione di non esecutività del titolo o la reintegrazione nel termine per impugnare.
- L'onere della prova della corretta notifica spetta a chi sostiene la regolarità della notifica (in genere la cancelleria): occorre produrre documentazione idonea a dimostrare l'effettiva consegna (es. ricevuta di avvenuta consegna).
- In presenza di dubbi sull'indirizzo PEC utilizzato (es. dominio diverso da quello ufficiale dell'albo), il giudice deve valutare concretamente se la notifica sia pervenuta al destinatario e, in caso di incertezza, favorire la rinnovazione dell'atto o la reintegrazione del termine a tutela del diritto di difesa.
- La Cassazione può annullare e rinviare quando il giudice dell'esecuzione si fonda su una valutazione errata o su prove insufficienti riguardo alla regolarità delle notifiche che incidono sul decorso dei termini processuali.
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