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Sentenza

Sentenza del 17/12/2019 n. 1486 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ACCERTAMENTO - Metodologia sintetica - IRPEF - Mutuo immobiliare - Addebito parziale al coniuge divorziato - Previsioni sentenza di divorzio - Rilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione ha riunito i procedimenti connessi e ha accolto gli appelli dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione della Commissione Tributaria Provinciale nella parte favorevole alla contribuente e confermando integralmente gli avvisi di accertamento. Ha inoltre condannato la contribuente al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.500 euro, oltre al contributo unificato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva contestato gli accertamenti sintetici fondati sul redditometro, sostenendo che la relativa valenza fosse meramente presuntiva, che non fosse stato correttamente instaurato il contraddittorio e che il mutuo contratto per l'abitazione di proprietà dovesse essere considerato sostenuto pro quota anche dall'ex coniuge. La Commissione Tributaria Regionale ha invece ritenuto che la sentenza di divorzio imponesse all'ex marito soltanto il versamento degli alimenti per i figli e la partecipazione alla metà delle spese straordinarie documentate relative ai figli, senza prevedere alcun contributo alle rate del mutuo dell'abitazione della contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato per la disciplina delle spese di giudizio nel processo tributario; la contribuente, risultata soccombente, è stata condannata alle spese.

  • Art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale principio generale sulla condanna alle spese della parte soccombente.

  • Sentenza di divorzio

    Il coniuge sarà tenuto a versare una somma "a titolo di alimenti per i figli"; la metà delle "spese straordinarie documentate" graverà in egual misura su entrambi i coniugi.

    Le disposizioni sono state interpretate restrittivamente: gli alimenti riguardano il mantenimento dei figli e le spese straordinarie comprendono quelle mediche, scolastiche e sportive indicate nel provvedimento, non le rate del mutuo dell'abitazione di proprietà dell'ex moglie. Un'eventuale compartecipazione al mutuo avrebbe dovuto essere prevista espressamente.

Massime di principio

  • Nel redditometro o nell'accertamento sintetico, le spese sostenute per un immobile possono costituire elemento per presumere un reddito maggiore, salvo che il contribuente dimostri adeguatamente che tali spese siano state sostenute, in tutto o in parte, da terzi.
  • Le clausole di una sentenza di separazione o divorzio devono essere interpretate secondo il loro contenuto testuale: il contributo al mantenimento dei figli e la partecipazione alle loro spese straordinarie non equivalgono automaticamente a un contributo al mutuo dell'abitazione dell'ex coniuge.
  • Per attribuire a un ex coniuge una quota delle spese immobiliari rilevanti ai fini dell'accertamento, è normalmente necessaria una previsione espressa del provvedimento giudiziale o una prova concreta dei pagamenti effettuati.
  • Quando il provvedimento di divorzio disciplina complessivamente i rapporti economici tra gli ex coniugi, le eccezioni agli obblighi espressamente previsti non possono essere presunte, ma devono risultare chiaramente documentate.
  • La mancata partecipazione del contribuente al giudizio di appello e l'assenza di prove contestative idonee possono determinare la conferma dell'accertamento e la condanna alle spese.

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