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Sentenza

Sentenza n. 205/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento della nota della Regione Molise prot. n. 177990/2022 del 25.10.2022 nella parte in cui l’Amministrazione regionale ha invitato la Società a “valutare e adeguare il progetto in rispondenza a quanto previsto dalla normativa regionale”, nonché di ogni altro a essa presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso, ove occorrer possa, nei limiti dell’interesse in questa sede azionato, del Piano Energetico Regionale approvato con D.C.R. n. 133/2017 e di tale ultima delibera.

Giustizia amministrativa202200359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota regionale di avvio del procedimento di autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico, nella parte recante l'invito a valutare e adeguare il progetto alla normativa regionale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato alla Regione Molise un'istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 3,987 MWp, nonché un'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Dopo una precedente sentenza del TAR che aveva annullato il diniego di avvio del procedimento e ordinato alla Regione di procedere sull'istanza, la Regione ha comunicato l'avvio del procedimento, precisando che esso sarebbe rimasto sospeso in attesa degli esiti della verifica ambientale e invitando la società a valutare e adeguare il progetto alla normativa regionale, richiamando i limiti previsti dalla legge regionale n. 22/2009, le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 8/2022 e le linee guida contenute nel Piano Energetico Ambientale Regionale approvato con D.C.R. n. 133/2017. La società ha impugnato tale nota deducendo, tra l'altro, l'inapplicabilità della disciplina regionale per mancato raggiungimento della soglia prevista, la violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, del d.m. 10 settembre 2010, della legge regionale n. 22/2009, della legge regionale n. 8/2022 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta ed elusione della precedente sentenza del TAR. Con un secondo motivo ha contestato la portata vincolante del PEAR e delle relative proposte di linee guida, deducendo anche integrazione postuma della motivazione e, in via subordinata, l'illegittimità del PEAR. Con un terzo motivo ha denunciato la contraddittorietà dell'iter procedimentale, il difetto di motivazione e l'illogicità dell'azione regionale. Nel corso del giudizio, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di legittimità dedotti. La dichiarazione della ricorrente è stata ritenuta inequivoca e coerente con il suo più recente comportamento processuale. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo del processo amministrativo e l'orientamento dell'Adunanza Plenaria secondo cui la parte conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. In tale ipotesi il giudice non può sostituirsi alla valutazione della parte e deve dichiarare l'improcedibilità. L'eccezione delle amministrazioni circa la possibile inammissibilità originaria del ricorso per carenza di lesività dell'atto interlocutorio non è stata esaminata, essendo il giudizio definito per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. n. 387/2003

    Disciplina l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; nel caso concreto era la base normativa dell'istanza della società e del procedimento regionale.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84 c.p.a.

    È richiamato quale espressione del principio dispositivo, consentendo alla parte ricorrente di rinunciare al ricorso e di disporre dell'azione sino alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato insieme all'art. 35 c.p.a. nel quadro processuale della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    È stato richiamato dal Tribunale nell'avviso alle parti relativo alla possibile inammissibilità del ricorso per difetto di lesività dell'atto impugnato; la questione non è stata poi decisa.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2018

    «il rito processuale amministrativo, per risalente tradizione, è governato dall'impulso di parte»; «sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione il ricorrente ha la piena disponibilità dell'azione»

    La parte può rinunciare al ricorso o dichiarare di non avere più interesse alla decisione sino alla trattenuta della causa; il giudice, non potendo sostituirsi alla valutazione della parte, deve dichiarare l'improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto l'interesse alla decisione.
  • Quando la parte ricorrente formula una dichiarazione inequivoca di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza poter procedere d'ufficio all'esame della fondatezza delle censure.
  • Il giudice amministrativo deve verificare d'ufficio l'effettiva sussistenza dell'interesse quando la parte insiste per la decisione, ma non può sostituirsi alla parte che dichiari di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame delle questioni di merito e delle eventuali eccezioni di inammissibilità non ancora definite, salvo che residuino specifiche esigenze di accertamento o altre ragioni processuali risultanti dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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