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Sentenza

Sentenza n. 1467/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Torino che gli aveva negato il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ha dedotto di essere entrato in Italia nel 2024 con un permesso per lavoro subordinato stagionale, rilasciato in seguito a nulla osta per lavoro subordinato a tempo determinato, e di essere stato convocato nel giugno 2025 per la sottoscrizione del contratto, senza che il datore di lavoro si presentasse. Ha quindi presentato istanza per il rilascio del permesso per attesa occupazione. Con il primo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo che l’amministrazione avesse adottato un approccio formalistico e avesse posto a suo carico una vicenda imputabile esclusivamente al datore di lavoro. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 1-bis e la falsa applicazione dell’art. 21-octies della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto del contraddittorio procedimentale, lamentando l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Secondo il ricorrente, l’amministrazione non avrebbe potuto ritenere inevitabile il contenuto negativo del provvedimento, poiché egli avrebbe potuto produrre elementi idonei a dimostrare la propria situazione.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il diniego non si fondava su una mera irregolarità formale, ma sull’assenza di qualsiasi prova o traccia dell’attività lavorativa stagionale che avrebbe dovuto giustificare l’ingresso in Italia. Il permesso per attesa occupazione può consentire la permanenza allo straniero il cui percorso lavorativo, serio e reale, si sia interrotto per cause non imputabili a lui; tuttavia, tale possibilità presuppone la prova dell’effettiva esistenza del rapporto o della concreta prospettiva lavorativa originaria. Nel caso esaminato, il ricorrente non aveva fornito né nel procedimento né in giudizio elementi idonei a dimostrare di avere effettivamente intrapreso o tentato di intraprendere l’attività lavorativa. Il Collegio ha quindi ritenuto che la prospettata occupazione fosse rimasta una mera ipotesi cartolare e che l’amministrazione avesse evidenziato una problematica sostanziale, non formale. Anche la censura relativa all’omesso preavviso di rigetto è stata ritenuta priva di fondamento, poiché il ricorrente non aveva indicato né prodotto elementi concreti che avrebbero potuto condurre a un diverso esito valutativo; la prospettazione astratta della possibilità di produrre prove non era sufficiente. Il ricorso è stato definitivamente respinto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura meramente formale delle difese dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione è stata esaminata in relazione alla possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il giudice ha ritenuto che tale possibilità presupponga la dimostrazione di un percorso lavorativo originario effettivo, serio e reale, non imputabile al lavoratore e successivamente interrotto o non perfezionato.

  • art. 1-bis l. n. 241/1990

    La norma è stata invocata in relazione al contraddittorio procedimentale e all'omesso preavviso di rigetto, ma la censura è stata respinta perché il ricorrente non ha indicato elementi concreti che avrebbero potuto determinare un diverso esito.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    Il giudice ha escluso che l'omissione del preavviso di rigetto potesse condurre all'annullamento, non essendo stati forniti elementi idonei a dimostrare che il contenuto del provvedimento avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare.

Massime di principio

  • Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, quando il lavoro originariamente concordato non si realizzi per cause non imputabili al lavoratore, presuppone comunque la prova di un serio e reale percorso lavorativo originario o di una concreta prospettiva lavorativa effettivamente esistente.
  • La mera esistenza documentale di un nulla osta o di un titolo d'ingresso per lavoro non è sufficiente, da sola, a dimostrare la concreta sussistenza dell'attività lavorativa prospettata ai fini del permesso per attesa occupazione.
  • L'amministrazione può negare il permesso per attesa occupazione quando, a distanza di tempo dall'ingresso, non emerga alcun elemento comprovante l'effettivo avvio, la concreta disponibilità o il tentativo serio di instaurazione del rapporto di lavoro originario.
  • L'omissione del preavviso di rigetto non comporta l'annullamento del provvedimento quando il ricorrente non dimostri, mediante l'indicazione di elementi concreti, che la partecipazione procedimentale avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
  • Non è sufficiente prospettare in modo astratto la possibilità di produrre ulteriori prove: il privato deve indicare e, per quanto possibile, fornire elementi specifici idonei a incidere sulla valutazione amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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