Cassazione Penale, Sentenza n. 34267/2024 del 11/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo aveva riconosciuto responsabile, anche se con riduzione della pena e beneficio della non menzione, del reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000 per l'anno d'imposta 2013. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che le fatture contestate riguardavano la VO.MI. s.n.c. (costituita da VOKRRI e MILOTI quali soci amministratori) e non una VO.MI. s.a.s., che la trasformazione societaria intervenuta nel 2015 non poteva mutare l'identificazione dei responsabili del reato e che quindi anche il MILOTI avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere; ha inoltre denunciato un errore nell'indicazione della forma societaria nell'imputazione e una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure meramente reiterative di quanto già dedotto e disatteso in appello, e ha valutato correttamente la ricostruzione della Corte territoriale sulla base della documentazione prodotta dalla difesa (trasformazione da s.n.c. a s.a.s. nel 2015, permanenza della carica amministrativa del VOKRRI e continuità della compagine economica). La discrasia formale sull'indicazione della forma societaria è stata considerata mero errore formale non idoneo a escludere la responsabilità penale del ricorrente, e i motivi nuovi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. La pronuncia impugnata resta sostanzialmente confermata.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
La norma disciplina il reato di dichiarazione fraudolenta contestato per l'anno 2013; la Corte di cassazione, pur menzionando il riferimento normativo del capo di imputazione, ha trattato il ricorso come inammissibile per ragioni processuali senza riesaminare nel merito la sussistenza degli elementi costitutivi del reato già valutati in primo e secondo grado
art. 2498 cod. civ.
Richiamato dalla difesa per sostenere che la trasformazione societaria avrebbe inciso sull'identificazione del soggetto responsabile; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, la trasformazione da s.n.c. a s.a.s. e le vicende societarie documentate non escludessero la responsabilità del medesimo amministratore, configurando un mero errore formale nell'indicazione della forma societaria
art. 585 cod. proc. pen. comma 4
art. 585, comma 4, c.p.p.
Applicato per dichiarare inammissibili i motivi nuovi e reiterativi presentati in cassazione, in quanto ripropongono questioni già esaminate e disattese dalla corte di merito
Massime di principio
- La trasformazione della forma societaria successiva ai fatti non impedisce automaticamente l'imputazione a carico delle medesime persone fisiche se sussiste continuità soggettiva e di responsabilità (es. medesimo amministratore); l'errata indicazione formale della forma societaria è spesso considerata un vizio non decisivo se il nucleo fattuale e le persone responsabili sono le stesse
- Perché la Cassazione accolga questioni già decise in appello è necessario proporre censure nuove e specifiche; la mera ripetizione di argomentazioni già respinte dalla corte territoriale è inammissibile
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non è violato quando la diversa descrizione materiale degli atti emerge dagli elementi di prova portati a conoscenza dell'imputato e questi ha potuto esercitare le sue difese; la continuità delle circostanze probatorie può rendere irrilevante una diversa formulazione formale dell'imputazione
- I motivi introdotti tardivamente o che riprendono questioni già decise possono essere esclusi ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p.; pertanto le difese in cassazione devono essere mirate e non reiterative
- Se si contesta la mancata imputazione di un coautore o coassociato (es. soci amministratori), occorre mostrare in che modo la diversa imputazione avrebbe inciso sul giudizio di responsabilità, non limitandosi a rilevare discrepanze formali
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