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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06604/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce dalla mancata restituzione di alcuni lotti industriali dopo la risoluzione di preliminari di vendita relativi a quei beni. Il consorzio proprietario ha insinuato tardivamente al passivo fallimentare un credito per il risarcimento del danno da occupazione senza titolo protrattasi dal 2006 al 2011, sostenendo che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione, la curatela avrebbe dovuto rilasciare i beni e che la protrazione dell'occupazione gli aveva impedito di disporne e di trarne utilità. La corte d'appello ha ammesso il credito in chirografo, ritenendo il danno sussistente in re ipsa e liquidabile equitativamente. La curatela ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi: 1) domanda nuova in appello, perché la pretesa restitutoria sarebbe diversa da quella risarcitoria; 2) violazione del giudicato esterno e degli artt. 2033 c.c., 2909 c.c. e 324 c.p.c., assumendo che la precedente sentenza di risoluzione e condanna al rilascio esaurisse ogni ulteriore effetto; 3) ulteriore giudicato esterno derivante da altra sentenza, con identità di petitum e causa petendi; 4) violazione degli artt. 2043, 2697 e 1226 c.c. per avere ritenuto il danno in re ipsa e liquidato equitativamente senza prova del pregiudizio e dei presupposti della liquidazione equitativa; 5) vizio motivazionale sulla quantificazione del danno. Il consorzio ha proposto ricorso principale, deducendo che il credito, essendo sorto da una condotta della curatela, avrebbe dovuto essere ammesso in prededuzione ex art. 111 l.fall.

La decisione

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta i primi tre motivi del ricorso incidentale della curatela, ritenendo infondate le censure sulla novità della domanda e sul preteso giudicato ostativo; accoglie invece il quarto e il quinto motivo, affermando che il danno da occupazione senza titolo di immobile non può essere considerato in re ipsa e che, in presenza di contestazione, il proprietario deve allegare e provare la concreta possibilità di godimento perduta o il diverso specifico pregiudizio subito. La motivazione della corte territoriale, limitata a richiamare la natura del bene occupato e a liquidare equitativamente una somma annua, è giudicata meramente apparente e incoerente con i principi delle Sezioni Unite sul danno da occupazione abusiva. Di conseguenza viene accolto il ricorso incidentale nei limiti detti, dichiarato assorbito il ricorso principale sulla prededuzione, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    Consente la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza.

  • artt. 370 e 371 c.p.c.

    Il ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale; la sua ammissibilità dipende dal rispetto del termine previsto per il deposito dell'incidentale.

  • art. 111 legge fall.

    Invocato dal ricorrente principale per la prededuzione del credito sorto da fatti imputabili alla curatela; la Corte non decide nel merito perché il punto resta assorbito.

  • artt. 163, 183 e 345 c.p.c.

    Richiamati per censurare l'asserita proposizione di una domanda nuova in appello; la Corte esclude che vi fosse una domanda restitutoria nuova, trattandosi di pretesa risarcitoria per mancato rilascio dopo la risoluzione.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per il preteso contrasto con giudicato esterno; la Corte esclude che il giudicato impedisse di accertare l'illecito della protratta detenzione senza titolo.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per la dedotta preclusione da giudicato interno/esterno.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per asserita ultrapetizione o omessa pronuncia; la Corte non ravvisa la denunciata violazione nei primi motivi rigettati e dichiara inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza e mancata impugnazione della decisione di primo grado sul giudicato.

  • art. 2033 c.c.

    La tesi del ricorrente incidentale sul mascheramento della ripetizione d'indebito è ritenuta estranea alla ratio decidendi.

  • art. 2043 c.c.

    È la base della qualificazione della pretesa come risarcitoria; tuttavia il danno non può essere affermato in re ipsa e richiede allegazione/prova del pregiudizio concreto.

  • art. 2697 c.c.

    Il proprietario deve provare il danno allegato a fronte della contestazione del convenuto.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è ammessa solo quando vi sia un danno accertato ma non quantificabile con precisione; non può supplire alla mancanza di prova del danno stesso.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il vizio motivazionale sul quantum; la Corte valorizza il difetto di motivazione concreta e la motivazione di stile.

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    La contrarietà a giudicato esterno, se non esaminata come eccezione nel giudizio di merito, è indicata come ipotesi di revocazione e non come motivo di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un immobile, il proprietario non può limitarsi a dedurre l'illecita detenzione: deve allegare e, se contestato, provare la concreta possibilità di godimento perduta o il diverso specifico pregiudizio economicamente apprezzabile.
  • Il danno da occupazione abusiva non è configurabile automaticamente in re ipsa per il solo fatto dell'occupazione; la condotta illecita e il danno sono elementi distinti e il danno deve emergere da fatti concreti.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone l'esistenza del danno già dimostrata, ma non quantificabile con precisione; non può essere usata per colmare il difetto di prova sul fatto costitutivo del pregiudizio.
  • Il giudicato formatosi su una precedente pronuncia di risoluzione e rilascio non esclude, di per sé, l'accertamento di una successiva protrazione della detenzione senza titolo e del conseguente danno da mancato rilascio.
  • Se una questione di giudicato esterno è stata decisa in primo grado e non viene specificamente censurata in appello o in cassazione, la relativa preclusione non può essere utilmente riproposta come motivo di legittimità.
  • Quando il ricorso successivo al primo è proposto con atto autonomo, esso si converte in ricorso incidentale nel processo di impugnazione, purché sia rispettato il termine per il deposito dell'incidentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoRisoluzione del contratto
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazioneInsinuazione e verifica dello stato passivo
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàNesso di causalità

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