Cassazione Penale, Sentenza n. 17833/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del G.I.P. con cui era stata respinta la richiesta di archiviazione nei confronti di Brigida Montuoro e Nicola Esposito (indagati per fatti societari e di appropriazione), e venivano disposte indagini integrative per tre mesi. Il ricorrente denunciava l'abnormità del provvedimento per tre ragioni principali: a) dopo la dichiarazione di fallimento della società, le condotte avrebbero dovuto essere qualificate come bancarotta patrimoniale con conseguente iscrizione nel registro degli indagati e non nuove investigazioni; b) era illegittimo fissare il termine di tre mesi per indagini relative a reati diversi da quelli originariamente iscritti; c) il G.I.P. avrebbe ingiustificatamente interferito nelle prerogative del P.M., imponendo di fatto la riunione di procedure e la prosecuzione delle indagini su nuovi profili di reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del G.I.P. non fosse abnorme: il G.I.P., nell'ambito dell'udienza ex art. 409 c.p.p., ha legittimamente rigettato la richiesta di archiviazione e ha disposto approfondimenti investigativi, anche alla luce del nuovo elemento costituito dalla dichiarazione di fallimento della società, invitando il P.M. ad acquisire gli atti fallimentari e a svolgere ulteriori accertamenti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimazione secondo cui il giudice per le indagini preliminari può ordinare nuove indagini e fissare un termine indispensabile per il loro svolgimento senza travalicare le prerogative del P.M., fermo restando che, qualora emergano reati o persone nuove, spetta al P.M. adeguare le iscrizioni nel registro ex art. 335 c.p.p.. Inoltre la Corte ha precisato che il G.I.P. non ha imposto iscrizioni o imputazioni coatte né ha ordinato la riunione di procedimenti, limitandosi a disporre l'approfondimento istruttorio richiesto.
Norme richiamate
art. 409 cod. proc. pen.
Consente al G.I.P., nell'udienza camerale sulla richiesta di archiviazione, di rigettare la richiesta e di ordinare nuove indagini, indicando un termine necessario per il loro compimento; tale potere è esercitabile senza travalicare le prerogative del P.M.
art. 335 cod. proc. pen.
Imposta le formalità di registrazione della notitia criminis: se dalle indagini emergono nuovi reati o nuovi soggetti, spetta al P.M. procedere all'iscrizione e ai relativi adempimenti formali prima che il G.I.P. possa adottare provvedimenti più incisivi.
art. 61 n. 11 - 646 cod. pen.
Norme richiamate nel capo di imputazione originario relativo a condotte di appropriazione; la Corte osserva che la qualificazione del fatto può mutare (es. in bancarotta) in presenza di nuovi elementi come il fallimento, ma la verifica e l'eventuale aggiornamento delle iscrizioni resta compito del P.M.
art. 2634 cod. civ.
Rilevato in relazione a operazioni societarie effettuate in conflitto di interessi dall'amministratrice; interpretato come possibile profilo civile degno di approfondimento istruttorio.
art. 2625 cod. civ.
Richiamato rispetto a condotte ostruzionistiche dell'amministratrice che avrebbero impedito il controllo societario da parte della denunciante; rilevato come elemento da verificare nelle indagini.
art. 112 Cost. e art. 24 Cost., comma 2
art. 112 Cost.; art. 24 Cost., co. 2
Richiamate le garanzie costituzionali: il potere del pubblico ministero di esercitare l'azione penale (art. 112) e la tutela difensiva, a fondamento della separazione dei ruoli tra G.I.P. e P.M.; il G.I.P. ha funzione di controllo e impulso ma non può sostituirsi al P.M. nell'esercizio dell'azione penale.
Sez. Un. n. 10728 del 16/12/2021 (dep. 24/03/2022)
Affermato che non è abnorme il provvedimento del G.I.P. che, rigettando l'archiviazione, rinvii al P.M. nuove indagini anche se finalizzate ad accertare reati diversi, purché si rispettino le formalità (iscrizione ex art. 335) quando emergano nuovi reati o persone.
Sez. Un. sentenza "Minervini" e Sez. Un. n. 4319 del 28/11/2013
segnalate pronunce della Corte a sezioni unite
Giurisprudenza che delinea i limiti del G.I.P.: può ordinare l'iscrizione e nuove indagini ma non può imporre al P.M. l'imputazione diretta di soggetti o reati non formulati dal P.M.; il G.I.P. deve conformarsi alle regole procedurali e non sostituirsi alla titolarità dell'azione penale.
Massime di principio
- Il G.I.P. può rigettare una richiesta di archiviazione e ordinare indagini integrative ex art. 409 c.p.p.; tale scelta non è per sé abnorme purché non si traduca in una sostituzione del P.M. nell'esercizio dell'azione penale.
- Se dalle indagini emergono nuovi reati o nuovi indagati, spetta al P.M. procedere all'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. e compiere gli adempimenti formali prima che il G.I.P. assuma provvedimenti più incisivi.
- Il G.I.P. non può ordinare direttamente l'imputazione coatta o imporre al P.M. di formulare capi d'accusa per reati mai previamente ipotizzati dal P.M.; può invece disporre l'approfondimento istruttorio e indicare un termine utile per il suo svolgimento se rientra nei poteri di controllo ex art. 409.
- La comparsa di un fatto nuovo (es. la declaratoria di fallimento) può cambiare la qualificazione giuridica delle condotte (es. verso ipotesi di bancarotta), ma la ridefinizione delle imputazioni e le relative iscrizioni spettano al P.M. sulla base dei risultati delle indagini.
- Nel valutare la legittimità di un provvedimento del G.I.P. sul piano dell'"abnormità", la giurisprudenza di legittimità e le Sezioni Unite tendono a conferire al G.I.P. un'ampia funzione di controllo e impulso, mantenendo però una rigorosa separazione dei ruoli tra giudice e P.M.
- Chi impugna un provvedimento del G.I.P. per abnormità incontra un sindacato di ammissione restrittivo: occorre dimostrare che l'atto sia uscito dagli ordinari poteri processuali o abbia determinato una stasi o regressione inammissibile del processo.
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