Sentenza del 10/10/2016 n. 7624 - Comm. Trib. Prov. Milano
Illeciti penalmente rilevanti - raddoppio dei termini - Obbligo di denuncia - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del raddoppio dei termini ordinari di accertamento in presenza di fatti astrattamente riconducibili a illeciti penalmente rilevanti e, quindi, dell'obbligo di presentare denuncia penale. Il contribuente ha contestato l'estensione dei termini e l'applicazione retroattiva dei nuovi termini introdotti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208. È stato inoltre ribadito che l'Amministrazione finanziaria deve provare i fatti posti a fondamento dell'avviso di accertamento.
La decisione
È stato affermato che i termini raddoppiati non costituiscono una proroga dei termini ordinari, ma operano autonomamente quando ricorre la speciale condizione dell'obbligo di denuncia penale, senza discrezionalità dell'Amministrazione. Tuttavia, i nuovi termini introdotti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 non possono essere applicati agli atti impositivi emessi prima della sua entrata in vigore. L'onere della prova dei fatti contestati resta a carico dell'Amministrazione finanziaria. La decisione risulta quindi favorevole al contribuente nella parte relativa all'inapplicabilità retroattiva dei nuovi termini e alla necessità della prova amministrativa.
Norme richiamate
Disciplina del raddoppio dei termini di accertamento tributario
I termini raddoppiati di accertamento non costituiscono una proroga di quelli ordinari, ma operano autonomamente in presenza di una speciale condizione (obbligo di denuncia penale).
Il raddoppio opera automaticamente quando i fatti accertati impongono la denuncia penale prevista dalla legge; non è una proroga discrezionale concessa dall'Amministrazione.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208
I nuovi termini introdotti dalla legge si applicano soltanto agli atti impositivi emessi dopo la sua entrata in vigore e non possono essere utilizzati retroattivamente.
Principio generale sull'onere della prova nel procedimento tributario
L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare i fatti costitutivi della pretesa tributaria indicati nell'avviso di accertamento; il contribuente non è tenuto a provare l'inesistenza di fatti non adeguatamente dimostrati dall'ufficio.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento può essere applicato solo se i fatti contestati presentano concretamente i presupposti dell'obbligo di denuncia penale, non sulla base di un richiamo generico a possibili illeciti.
- La disciplina applicabile deve essere individuata in base alla data di emissione dell'atto impositivo: le modifiche normative sfavorevoli non possono essere applicate retroattivamente, salvo specifica previsione valida.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare e provare i fatti che giustificano sia la pretesa tributaria sia l'utilizzo del termine raddoppiato.
- In una situazione analoga, occorre verificare la data dell'avviso, la concreta sussistenza dell'obbligo di denuncia penale e la sufficienza della motivazione e della prova fornite dall'Amministrazione.
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