Regolamento (UE) 2019/518
Regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza la disciplina dei pagamenti transfrontalieri nell’Unione, estendendo il principio di equivalenza tra commissioni transfrontaliere e commissioni nazionali ai pagamenti in euro e, su scelta dello Stato membro, anche ad alcune valute nazionali. Introduce inoltre un sistema dettagliato di trasparenza per le commissioni di conversione valutaria, con obblighi informativi prima dell’operazione, comunicazioni periodiche e pubblicazione su piattaforme elettroniche accessibili. La finalità è ridurre i costi per i pagatori, favorire la comparabilità delle offerte e migliorare il funzionamento del mercato interno.
Modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per imporre la parità delle commissioni sui pagamenti transfrontalieri in euro e introdurre obblighi di trasparenza sulle commissioni di conversione valutaria.
Ambito di applicazione
Si applica ai pagamenti nazionali e transfrontalieri espressi in euro e, per gli Stati membri che abbiano notificato l’estensione ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 924/2009, anche ai pagamenti nella moneta nazionale diversa dall’euro, quando interviene un servizio di conversione valutaria. Le regole sulla parità delle commissioni riguardano i prestatori di servizi di pagamento e gli utilizzatori di servizi di pagamento; le norme sulla conversione valutaria si applicano anche ai soggetti che offrono servizi di conversione presso ATM o punti vendita. Restano escluse dal principio di parità le commissioni di conversione valutaria, disciplinate separatamente.
Regolamento (UE) 2019/518: commissioni sui pagamenti transfrontalieri e trasparenza delle conversioni valutarie
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per ridurre gli oneri sui pagamenti transfrontalieri in euro e rafforzare la trasparenza delle commissioni di conversione valutaria. L’intervento mira a eliminare le differenze di trattamento tra utenti dell’area euro e utenti degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, migliorando la comparabilità dei costi e la protezione dei pagatori.
Finalità e contesto
Dai considerando emerge che i pagamenti transfrontalieri in euro sono stati già fortemente ridotti di costo nei rapporti intra-zona euro, ma restano elevati per gli Stati membri fuori dalla zona euro, con effetti negativi sulla piena integrazione del mercato interno. Per le conversioni valutarie, la disciplina informativa della direttiva (UE) 2015/2366 viene ritenuta insufficiente a garantire trasparenza e raffrontabilità, soprattutto nelle opzioni offerte presso ATM e punti vendita; da qui la necessità di misure aggiuntive, ma concepite in modo proporzionato e compatibile con gli investimenti già sostenuti dagli operatori.
Parità delle commissioni per i pagamenti transfrontalieri
Il nuovo articolo 3 del regolamento (CE) n. 924/2009 stabilisce che le commissioni per i pagamenti transfrontalieri in euro devono essere equivalenti a quelle applicate per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore effettuati nella valuta nazionale dello Stato membro in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore. La nozione di prestatore "situato" nello Stato membro è ricondotta al luogo in cui esso fornisce i servizi all’utilizzatore.
La stessa logica si applica, attraverso il nuovo paragrafo 1 bis, anche ai pagamenti transfrontalieri nella moneta nazionale degli Stati membri che abbiano notificato l’estensione del regolamento alla propria valuta ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 924/2009. Resta fermo che la regola di parità non comprende le commissioni di conversione valutaria, che sono disciplinate autonomamente.
Nuova definizione di commissione
La definizione di "commissione" viene ampliata per includere non solo gli importi direttamente o indirettamente collegati a un’operazione di pagamento, ma anche gli importi imposti per un servizio di conversione valutaria ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, o una combinazione di tali servizi. Ciò serve a ricomprendere in modo espresso i costi di cambio monetario nel perimetro regolatorio, pur distinguendoli dalla parità tariffaria dei pagamenti transfrontalieri.
Commissioni di conversione valutaria: operazioni basate su carta
Il nuovo articolo 3 bis introduce un regime specifico di trasparenza per le operazioni basate su carta. Le commissioni di conversione valutaria devono essere espresse come maggiorazione percentuale rispetto agli ultimi tassi di cambio di riferimento dell’euro pubblicati dalla BCE, e tale maggiorazione va comunicata al pagatore prima dell’avvio dell’operazione.
I prestatori di servizi di pagamento devono inoltre pubblicare le maggiorazioni in modo comprensibile e facilmente accessibile su una piattaforma elettronica ampiamente disponibile. Se la conversione è offerta presso un ATM o un punto vendita, il soggetto che la presta deve:
- indicare prima dell’operazione l’importo da pagare al beneficiario nella sua valuta;
- indicare l’importo totale dovuto nella valuta del conto del pagatore;
- esporre chiaramente le informazioni presso l’ATM o il punto vendita;
- mettere a disposizione le informazioni su supporto durevole dopo che l’operazione è stata disposta.
Il pagatore deve inoltre essere informato della possibilità di rifiutare la conversione offerta sul posto e pagare nella valuta del beneficiario, lasciando poi al proprio prestatore di servizi di pagamento la conversione successiva.
Messaggi elettronici periodici e canali di comunicazione
Per ciascuna carta di pagamento collegata al medesimo conto, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore deve inviare un messaggio elettronico con le informazioni sulle commissioni di conversione valutaria senza indebito ritardo dopo la ricezione di un ordine di pagamento espresso in una valuta dell’Unione diversa da quella del conto. Se nel mese vi sono più operazioni nella stessa valuta, il messaggio è inviato una sola volta al mese.
Il canale di comunicazione elettronica deve essere concordato con l’utilizzatore e può consistere, in particolare, in SMS, e-mail o notifiche push. L’utilizzatore deve poter scegliere di non ricevere questi messaggi; inoltre, per i non consumatori, il prestatore e l’utilizzatore possono convenire di non applicare in tutto o in parte tali regole. Tutte le informazioni devono essere fornite gratuitamente, in modo neutrale e comprensibile.
Bonifici con conversione valutaria
Il nuovo articolo 3 ter disciplina le conversioni valutarie connesse ai bonifici avviati direttamente online tramite sito web o app bancaria mobile del prestatore di servizi di pagamento. Prima dell’operazione, il prestatore deve informare il pagatore, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, delle spese stimate di conversione applicabili al bonifico.
Deve inoltre comunicare:
- l’importo totale stimato del bonifico nella valuta del conto del pagatore, incluse eventuali commissioni e costi di conversione;
- l’importo stimato da trasferire al beneficiario nella valuta da questi utilizzata.
Riesame della Commissione
Entro il 19 aprile 2022 la Commissione deve presentare una relazione su applicazione e impatto del regolamento, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione deve valutare, tra l’altro:
- l’applicazione della regola di parità delle commissioni;
- l’evoluzione dei volumi e delle commissioni dei pagamenti nazionali e transfrontalieri;
- l’impatto sulle commissioni di conversione valutaria e sulle altre commissioni di servizi di pagamento;
- l’eventuale estensione della parità a tutte le valute degli Stati membri;
- l’efficacia degli articoli 3 bis e 3 ter e delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366.
La relazione deve coprire almeno il periodo dal 15 dicembre 2019 al 19 ottobre 2021 e distinguere, ove rilevante, tra operazioni presso ATM e punti vendita. La Commissione può utilizzare i dati raccolti dagli Stati membri nel periodo di riferimento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La data generale di applicazione è il 15 dicembre 2019, con alcune eccezioni: il punto relativo al riesame della Commissione si applica dal 18 aprile 2019; gli articoli 3 bis, paragrafi 1-4, e 3 ter dal 19 aprile 2020; i paragrafi 5-6 dell’articolo 3 bis dal 19 aprile 2021; e, per la parte corrispondente, anche il paragrafo 7 del medesimo articolo segue tali decorrenze. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuovo oggetto del regolamento e ambito materiale
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 924/2009 viene sostituito per precisare che il regolamento disciplina i pagamenti transfrontalieri e la trasparenza delle commissioni di conversione valutaria nell’Unione. Viene inoltre chiarito che gli articoli 3 bis e 3 ter si applicano, in deroga alla regola generale, a tutti i pagamenti nazionali e transfrontalieri espressi in euro o nella moneta nazionale di uno Stato membro diversa dall’euro che comportino un servizio di conversione valutaria.
Parità delle commissioni per i pagamenti transfrontalieri in euro
Le commissioni applicate per i pagamenti transfrontalieri in euro devono essere uguali a quelle applicate dallo stesso prestatore di servizi di pagamento per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore effettuati nella valuta nazionale dello Stato membro in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore. Il medesimo principio vale anche, tramite il nuovo articolo 3, paragrafo 1 bis, per i pagamenti transfrontalieri nella moneta nazionale di uno Stato membro che abbia esteso l’applicazione del regolamento alla propria moneta nazionale ai sensi dell’articolo 14. Le commissioni di conversione valutaria sono escluse da questa regola di parità.
Definizione estesa di commissione
La nozione di "commissione" comprende qualsiasi importo applicato a un utilizzatore di servizi di pagamento direttamente o indirettamente collegato a un’operazione di pagamento, nonché qualsiasi importo imposto per un servizio di conversione valutaria ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, oppure una combinazione di tali servizi.
Trasparenza delle commissioni di conversione valutaria per operazioni basate su carta
Il nuovo articolo 3 bis impone che le commissioni di conversione valutaria siano espresse come maggiorazione percentuale sugli ultimi tassi di cambio di riferimento dell’euro pubblicati dalla BCE; tale maggiorazione deve essere comunicata al pagatore prima dell’avvio dell’operazione. I prestatori di servizi di pagamento devono rendere pubbliche tali maggiorazioni su una piattaforma elettronica ampiamente disponibile e facilmente accessibile. In caso di conversione presso ATM o punto vendita, il soggetto che offre il servizio deve inoltre indicare prima dell’operazione l’importo da pagare al beneficiario nella valuta di quest’ultimo e l’importo totale da pagare nella valuta del conto del pagatore, esporre chiaramente le informazioni presso il terminale e fornire su supporto durevole le informazioni pertinenti dopo l’operazione.
Diritto del pagatore di rifiutare la conversione presso ATM o punto vendita
Se è offerta una conversione valutaria presso un ATM o presso il punto vendita, il pagatore deve poter rifiutare il servizio e pagare nella valuta utilizzata dal beneficiario, con successiva conversione effettuata dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore.
Comunicazioni periodiche e canale elettronico per i pagamenti con carta
Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore deve inviare un messaggio elettronico con le informazioni sulle commissioni di conversione valutaria, senza indebito ritardo dopo aver ricevuto un ordine di pagamento per un prelievo o un pagamento in una valuta dell’Unione diversa da quella del conto del pagatore. Il messaggio è inviato una volta al mese per ciascuna valuta se nel mese sono stati ricevuti più ordini nella stessa valuta. Il canale elettronico deve essere concordato con l’utilizzatore, che deve poter scegliere di non ricevere tali messaggi; per i non consumatori le parti possono convenire di disapplicare in tutto o in parte tale regime. Le informazioni devono essere gratuite, neutrali e comprensibili.
Obblighi informativi per i bonifici con conversione valutaria
Il nuovo articolo 3 ter impone, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore offre conversione valutaria per un bonifico avviato direttamente online tramite sito web o app bancaria mobile, di informare in modo chiaro, neutrale e comprensibile sulle spese stimate di conversione prima dell’operazione. Prima di disporre il bonifico devono essere comunicati anche l’importo totale stimato nella valuta del conto del pagatore, comprensivo di eventuali commissioni, e l’importo stimato da trasferire al beneficiario nella sua valuta.
Riesame della Commissione
Entro il 19 aprile 2022 la Commissione deve presentare una relazione su applicazione e impatto del regolamento, includendo l’attuazione della parità delle commissioni, l’evoluzione dei volumi e delle commissioni, l’impatto sulle commissioni di conversione valutaria, l’estensione della parità a tutte le valute degli Stati membri e l’efficacia delle nuove regole informative. La relazione deve riguardare almeno il periodo dal 15 dicembre 2019 al 19 ottobre 2021 e può utilizzare dati raccolti dagli Stati membri.
Entrata in vigore e date di applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è generalmente applicabile dal 15 dicembre 2019. Il contenuto relativo al riesame della Commissione si applica dal 18 aprile 2019. Gli articoli 3 bis, paragrafi 1-4, e l’articolo 3 ter si applicano dal 19 aprile 2020; i paragrafi 5-6 dell’articolo 3 bis dal 19 aprile 2021; le relative regole di neutralità e gratuità del paragrafo 7 seguono le medesime decorrenze a seconda della parte richiamata.
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