Regolamento (UE) 2019/452
Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento n. 2019/452 crea per la prima volta un quadro europeo di coordinamento sul controllo degli investimenti esteri diretti, lasciando però agli Stati membri la competenza finale sulle decisioni di merito. Introduce obblighi di notifica, cooperazione, scambio di informazioni e motivazione, nonché la possibilità per la Commissione di emettere pareri in casi rilevanti per più Stati membri o per progetti e programmi dell’Unione. Il testo disciplina inoltre la riservatezza delle informazioni, il trattamento dei dati personali, la relazione annuale e la revisione periodica del sistema.
Istituisce un quadro UE per il controllo degli investimenti esteri diretti e un meccanismo di cooperazione tra Stati membri e Commissione per valutare i rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico.
Ambito di applicazione
Si applica agli investimenti esteri diretti nell’Unione realizzati da investitori di paesi terzi, comprese le persone fisiche e le imprese di paesi terzi, quando tali investimenti possono incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico di uno o più Stati membri o su progetti e programmi di interesse per l’Unione. Non riguarda gli investimenti di portafoglio. Il regolamento non impone agli Stati membri di istituire un meccanismo di controllo: essi restano liberi di decidere se controllare o meno un determinato investimento estero diretto e se mantenere, modificare o adottare un proprio meccanismo nazionale. Si applica dal 11 ottobre 2020; il meccanismo di cooperazione non si applica agli investimenti realizzati prima del 10 aprile 2019.
Regolamento (UE) 2019/452 – quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione
Il regolamento istituisce un quadro comune di cooperazione a livello UE per il controllo degli investimenti esteri diretti, adottato in un contesto di crescente attenzione ai rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico connessi a investimenti provenienti da paesi terzi. Il legislatore unionale chiarisce che il nuovo sistema non sostituisce i poteri nazionali, ma li coordina, lasciando agli Stati membri la decisione finale sull’eventuale controllo e sulle misure da adottare.
Finalità e principi di fondo
Il testo si colloca nell’ambito della politica commerciale comune e mira a conciliare l’apertura dell’Unione agli investimenti con la tutela di sicurezza, ordine pubblico e interessi essenziali degli Stati membri. I considerando evidenziano che gli investimenti esteri diretti apportano capitali, tecnologie, innovazione e occupazione, ma possono anche sollevare profili di rischio, soprattutto quando riguardano infrastrutture critiche, tecnologie sensibili, accesso a dati o media.
Ambito materiale e definizioni
Ai fini del regolamento, l’"investimento estero diretto" è quello che crea o mantiene legami durevoli e diretti con un’impresa che opera in uno Stato membro, includendo le operazioni che conferiscono partecipazione effettiva alla gestione o al controllo. Restano fuori gli investimenti di portafoglio. Il regolamento definisce inoltre investitore estero, controllo, meccanismo di controllo, investimento oggetto di controllo in corso e impresa di paese terzo, al fine di rendere uniforme l’applicazione delle regole a livello degli Stati membri.
Meccanismi nazionali di controllo
Gli Stati membri possono mantenere, modificare o introdurre meccanismi di controllo per motivi di sicurezza o ordine pubblico. Tali meccanismi devono essere trasparenti, non discriminatori verso i paesi terzi, fondati su termini procedurali chiari e accompagnati da garanzie essenziali, tra cui la protezione delle informazioni riservate e la possibilità di ricorso per l’investitore e l’impresa interessata. È inoltre richiesto che gli Stati membri dispongano di misure contro l’elusione, comprese strutture artificiose che non riflettono la realtà economica. I meccanismi esistenti dovevano essere notificati alla Commissione entro il 10 maggio 2019, mentre modifiche e nuovi meccanismi vanno notificati entro 30 giorni dalla loro entrata in vigore.
Fattori di rischio rilevanti
L’articolo 4 fornisce un elenco non esaustivo di elementi che possono incidere sulla valutazione dell’investimento. Tra questi figurano infrastrutture critiche, tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, sicurezza degli approvvigionamenti di fattori produttivi critici, sicurezza alimentare, accesso a informazioni sensibili, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Viene anche richiesto di considerare il contesto dell’investimento, ad esempio il possibile controllo dell’investitore da parte di amministrazioni pubbliche di paesi terzi o il coinvolgimento in attività precedenti lesive della sicurezza.
Meccanismo di cooperazione tra Stati membri e Commissione
Il cuore del regolamento è il sistema di cooperazione. Quando un investimento è sottoposto a controllo in uno Stato membro, gli altri Stati membri e la Commissione ricevono le informazioni essenziali e possono formulare osservazioni o pareri se ritengono che l’operazione possa incidere sulla propria sicurezza o su quella di altri Stati membri. Se almeno un terzo degli Stati membri ritiene sussistente il rischio, la Commissione è tenuta a emettere un parere ove giustificato. Il termine ordinario è di 35 giorni civili, con possibili accelerazioni in caso di informazioni supplementari o urgenza. La decisione finale resta sempre allo Stato membro interessato.
Investimenti non sottoposti a controllo in corso
Il meccanismo si estende anche agli investimenti non oggetto di un controllo in corso, purché siano in programma o già realizzati e non anteriori al 10 aprile 2019. Anche in questo caso gli altri Stati membri e la Commissione possono intervenire con osservazioni e pareri, e la Commissione può chiedere le informazioni necessarie per valutare l’impatto transfrontaliero. Gli interventi sono possibili entro 15 mesi dalla realizzazione dell’investimento.
Progetti e programmi di interesse per l’Unione
Una disciplina specifica riguarda gli investimenti che possono incidere su progetti o programmi di interesse per l’Unione, per i quali la Commissione può emettere un parere diretto allo Stato membro interessato. L’allegato elenca i programmi rilevanti, tra cui Galileo ed EGNOS, Copernicus, Orizzonte 2020, TEN-T, TEN-E, reti transeuropee delle telecomunicazioni, il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa e la PESCO. L’elenco può essere aggiornato dalla Commissione mediante atti delegati.
Obblighi informativi, riservatezza e dati personali
Il regolamento dettaglia le informazioni da scambiare: assetto proprietario, valore dell’investimento, attività economiche coinvolte, Stati membri interessati, fonte del finanziamento e data dell’operazione. Se le informazioni non sono ottenibili nonostante ogni sforzo, lo Stato membro deve comunicarlo e motivare l’impossibilità. Le informazioni sono vincolate a finalità specifiche e devono essere trattate in modo riservato; il loro trattamento deve conformarsi al GDPR e al regolamento (UE) 2018/1725.
Governance, relazioni e revisione
Ogni Stato membro e la Commissione devono istituire un punto di contatto per l’attuazione del regolamento, con canali sicuri di scambio informativo. La Commissione redige una relazione annuale sull’attuazione e, entro il 12 ottobre 2023 e poi ogni cinque anni, valuta funzionamento ed efficacia del quadro, con possibilità di proporre modifiche legislative. Il regolamento è entrato in vigore venti giorni dopo la pubblicazione e si applica dall’11 ottobre 2020, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e riparto di competenze
L’articolo 1 istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, insieme a un meccanismo di cooperazione tra Stati membri e Commissione e alla possibilità per la Commissione di emettere pareri. È espressamente fatta salva la competenza esclusiva degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale (articolo 4, paragrafo 2, TUE) e il diritto di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza (articolo 346 TFUE). Rimane impregiudicato il potere di ciascuno Stato membro di decidere se sottoporre o meno un singolo investimento a controllo.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, l’"investimento estero diretto" come un investimento volto a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti con un’impresa in uno Stato membro, includendo le partecipazioni che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo; l’"investitore estero" come persona fisica o impresa di un paese terzo; il "controllo" come procedura di valutazione/esame/autorizzazione/condizionamento/divieto/liquidazione; il "meccanismo di controllo" come strumento normativo generale con relative regole applicative; l’"investimento oggetto di un controllo in corso"; la "decisione di controllo"; e l’"impresa di un paese terzo".
Meccanismi nazionali di controllo e notifiche
L’articolo 3 consente agli Stati membri di mantenere, modificare o adottare meccanismi nazionali di controllo per motivi di sicurezza o ordine pubblico. Le norme devono essere trasparenti e non discriminatorie verso i paesi terzi, indicare circostanze, motivi e regole procedurali, prevedere termini temporali, consentire di tenere conto delle osservazioni degli altri Stati membri e dei pareri della Commissione, proteggere le informazioni riservate e riconoscere agli investitori e alle imprese interessate il diritto di ricorso. Gli Stati membri devono inoltre adottare misure per prevenire l’elusione dei meccanismi e delle decisioni di controllo. I meccanismi esistenti vanno notificati alla Commissione entro il 10 maggio 2019, e ogni modifica o nuovo meccanismo entro 30 giorni dall’entrata in vigore; la Commissione pubblica un elenco aggiornato entro tre mesi.
Fattori di rischio rilevanti
L’articolo 4 elenca i fattori che Stati membri e Commissione possono considerare nel valutare l’impatto dell’investimento su sicurezza o ordine pubblico. Rilevano, in particolare: infrastrutture critiche fisiche o virtuali; tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, con richiamo espresso a IA, robotica, semiconduttori, cibersicurezza, tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, nanotecnologie e biotecnologie; sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici e sicurezza alimentare; accesso a informazioni sensibili o capacità di controllarle; libertà e pluralismo dei media. Si tiene conto anche del controllo pubblico, diretto o indiretto, dell’investitore da parte di un paese terzo, di precedenti attività incidenti su sicurezza o ordine pubblico e del grave rischio di attività illegali o criminali.
Relazione annuale e trasparenza
L’articolo 5 impone agli Stati membri di trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno una relazione annuale relativa all’anno precedente, con dati aggregati sugli investimenti esteri diretti nel territorio nazionale e sulle richieste ricevute dagli altri Stati membri. Gli Stati con meccanismi di controllo devono aggiungere informazioni aggregate sull’applicazione dei rispettivi meccanismi. La Commissione presenta poi una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, resa pubblica; il Parlamento può invitare la Commissione a illustrare questioni sistemiche.
Cooperazione su investimenti sottoposti a controllo in corso
L’articolo 6 disciplina il flusso di informazioni quando un investimento è oggetto di controllo in uno Stato membro. Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione e agli altri Stati membri il prima possibile le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Altri Stati membri possono formulare osservazioni se ritengono che l’investimento possa incidere sulla propria sicurezza o ordine pubblico, oppure se dispongono di informazioni pertinenti; la Commissione può emettere un parere se l’investimento può incidere su più Stati membri o se dispone di informazioni pertinenti. Se almeno un terzo degli Stati membri ritiene che l’investimento possa incidere sulla propria sicurezza o ordine pubblico, la Commissione emette il parere ove giustificato. Le osservazioni e i pareri devono essere motivati; le richieste di informazioni supplementari devono essere proporzionate, necessarie e non indebitamente onerose. Il termine ordinario è di 35 giorni civili dal ricevimento delle informazioni, con termini più brevi in caso di informazioni aggiuntive o di urgenza. La decisione finale resta allo Stato membro che effettua il controllo.
Cooperazione su investimenti non sottoposti a controllo in corso
L’articolo 7 estende il meccanismo agli investimenti in programma o già realizzati in uno Stato membro che non siano oggetto di un controllo in corso. Altri Stati membri e la Commissione possono formulare osservazioni o pareri se l’investimento può incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico di più Stati membri o del proprio territorio. Le osservazioni o i pareri devono essere motivati e, in generale, trasmessi entro 35 giorni civili dal ricevimento delle informazioni richieste; la Commissione dispone di 15 giorni civili aggiuntivi se il suo parere segue osservazioni degli Stati membri. Gli Stati membri possono chiedere informazioni e l’investitore o l’impresa interessata deve fornirle senza indebito ritardo. Il meccanismo vale solo per investimenti realizzati al più tardi 15 mesi prima della data dell’osservazione o del parere e comunque non si applica agli investimenti già realizzati prima del 10 aprile 2019.
Progetti e programmi di interesse per l’Unione
L’articolo 8 consente alla Commissione di emettere un parere quando un investimento estero diretto possa incidere, per motivi di sicurezza o ordine pubblico, su progetti o programmi di interesse per l’Unione. In tali casi si applicano mutatis mutandis le procedure degli articoli 6 e 7, con la possibilità per gli Stati membri di indicare già nelle notifiche o osservazioni che l’investimento può incidere su tali progetti o programmi. Lo Stato membro destinatario del parere deve prenderlo nella massima considerazione e spiegare eventuali scostamenti. L’elenco dei progetti e programmi è contenuto nell’allegato e può essere modificato mediante atti delegati della Commissione.
Informazioni da trasmettere
L’articolo 9 elenca le informazioni che devono essere rese disponibili senza indebito ritardo, tra cui: assetto proprietario dell’investitore estero e dell’impresa target, compresa l’identità dell’investitore finale e la partecipazione al capitale; valore approssimativo dell’investimento; prodotti, servizi e attività delle imprese coinvolte; Stati membri in cui esse operano; finanziamento e relativa fonte; data dell’investimento. Lo Stato membro può richiedere tali informazioni all’investitore o all’impresa, che devono fornirle senza indebito ritardo. In casi eccezionali, se le informazioni non sono ottenibili, lo Stato membro deve comunicarlo motivando l’impossibilità e descrivendo gli sforzi compiuti; in tal caso osservazioni e pareri possono fondarsi sulle informazioni disponibili.
Riservatezza e protezione delle informazioni
L’articolo 10 stabilisce che le informazioni ricevute possono essere usate solo per lo scopo per cui sono state richieste. Stati membri e Commissione devono proteggere le informazioni riservate secondo il diritto UE e nazionale e non possono declassare informazioni classificate senza il previo consenso scritto dell’originatore. Il regolamento richiama inoltre espressamente le decisioni della Commissione sulla sicurezza e sulle informazioni classificate UE.
Punti di contatto e supporto tecnico
L’articolo 11 impone a ciascuno Stato membro e alla Commissione di istituire un punto di contatto per l’attuazione del regolamento, coinvolto in tutte le questioni pertinenti. La Commissione deve fornire un sistema sicuro e criptato per la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra i punti di contatto.
Gruppo di esperti e cooperazione internazionale
L’articolo 12 prevede la continuità del gruppo di esperti della Commissione in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell’UE, incaricato di discutere questioni, condividere best practices e affrontare temi sistemici; le discussioni restano riservate. L’articolo 13 consente cooperazione con le autorità dei paesi terzi su tali materie.
Protezione dei dati personali
L’articolo 14 assoggetta il trattamento dei dati personali ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, limitandolo a quanto necessario per il controllo degli investimenti e per l’efficacia della cooperazione. I dati personali devono essere conservati solo per il tempo necessario alle finalità di raccolta.
Valutazione del sistema
L’articolo 15 prevede una valutazione della Commissione entro il 12 ottobre 2023 e successivamente ogni cinque anni, con relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri devono partecipare e fornire, se necessario, informazioni supplementari; la relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa di modifica.
Delega alla Commissione
L’articolo 16 conferisce alla Commissione, a tempo indeterminato dal 10 aprile 2019, il potere di adottare atti delegati per modificare l’elenco dei progetti e programmi di interesse per l’Unione dell’allegato. La delega può essere revocata da Parlamento o Consiglio. Prima dell’adozione, la Commissione consulta gli esperti degli Stati membri; l’atto delegato entra in vigore solo se non vi sono obiezioni entro due mesi, prorogabili di altri due.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 17 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dall’11 ottobre 2020. È inoltre ribadita la sua applicabilità diretta in tutti gli Stati membri.
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