Regolamento (UE) 2019/472
Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro unico e pluriennale per la gestione degli stock demersali nelle acque occidentali dell’Unione, superando e sostituendo diversi precedenti piani settoriali. Il fulcro è il raggiungimento e mantenimento del rendimento massimo sostenibile (MSY), attraverso intervalli FMSY, misure di salvaguardia, misure tecniche e regole sulle possibilità di pesca. Il testo disciplina inoltre l’attuazione dell’obbligo di sbarco, la cooperazione regionale e la gestione degli stock condivisi con paesi terzi. Sono infine modificate le discipline parallele per il Baltico e il Mare del Nord, con abrogazione dei vecchi regolamenti sostituiti.
Istituisce un piano pluriennale per la gestione sostenibile degli stock demersali nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti, con regole su obiettivi MSY, misure di salvaguardia, misure tecniche, possibilità di pesca e obbligo di sbarco.
Ambito di applicazione
Si applica agli stock demersali elencati all’articolo 1, paragrafo 1, presenti nelle acque occidentali (acque nordoccidentali e sudoccidentali, come definite all’articolo 2) e, quando gli stessi stock sono presenti anche al di fuori di tali acque, alle acque adiacenti indicate nel regolamento. Si applica alle attività di pesca che sfruttano tali stock e alle catture accessorie effettuate nelle acque occidentali durante tali attività; per le acque adiacenti si applicano solo gli articoli 4, 7 e 8 e le misure sulle possibilità di pesca di cui all’articolo 8/10 secondo il testo fornito. Sono esclusi, per espressa previsione, gli aspetti relativi alla pesca ricreativa dall’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri; per alcune misure è prevista la cooperazione con gli Stati membri aventi interesse di gestione diretto e con paesi terzi per stock di interesse comune.
Regolamento (UE) 2019/472 sul piano pluriennale per gli stock nelle acque occidentali
Il regolamento istituisce un piano pluriennale unico per numerosi stock demersali delle acque occidentali dell’Unione e, quando pertinenti, delle acque adiacenti. La finalità è assicurare una gestione sostenibile coerente con la politica comune della pesca, con l’approccio precauzionale ed ecosistemico e con gli obblighi ambientali dell’Unione, in particolare in materia di buono stato ecologico del mare.
Ambito materiale e geografico
Il piano copre gli stock elencati all’articolo 1, paragrafo 1, tra cui nasello, sogliola, scampo, spigola, merluzzo bianco, eglefino, merlano, lepidorombi, rana pescatrice, granatiere di roccia e altri stock associati a specifiche sottozone CIEM e unità funzionali. Le "acque occidentali" comprendono le acque nordoccidentali e sudoccidentali, secondo la definizione dell’articolo 2, mentre per gli stock presenti anche oltre tali acque il piano si estende alle acque adiacenti nei limiti indicati dal regolamento.
Il regolamento si applica anche alle catture accessorie effettuate nelle acque occidentali durante le attività di pesca degli stock elencati. Per le acque adiacenti, invece, il testo limita l’applicazione ad alcune disposizioni puntualmente indicate. La Commissione può adeguare la distribuzione geografica degli stock mediante atti delegati se nuovi pareri scientifici, in particolare del CIEM, evidenziano variazioni nella distribuzione.
Definizioni scientifiche e parametri di riferimento
L’impianto del regolamento si fonda su parametri scientifici dinamici. L’articolo 2 definisce l’intervallo FMSY, i valori MSY Flower e MSY Fupper, il valore FMSY, l’intervallo FMSY inferiore e superiore, nonché i valori Blim e MSY Btrigger. Tali valori sono tratti dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare del CIEM o di organismi indipendenti analoghi, e servono a fissare livelli di mortalità per pesca e soglie di conservazione che non compromettano la capacità riproduttiva degli stock.
Obiettivi del piano
L’articolo 3 enuncia gli obiettivi generali: contribuire alla PCP, applicare l’approccio precauzionale, garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine consenta di ricostituire e mantenere gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, eliminare per quanto possibile i rigetti e favorire l’attuazione dell’obbligo di sbarco. Il piano applica anche l’approccio ecosistemico e deve essere coerente con la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, con la direttiva uccelli e con la direttiva habitat.
L’obiettivo non è solo biologico, ma anche ambientale: il piano deve contribuire al rispetto del descrittore 3 della direttiva 2008/56/CE, ad altri descrittori pertinenti e alla tutela di habitat vulnerabili e specie protette. In caso di dati insufficienti, il regolamento impone comunque il raggiungimento di un livello comparabile di conservazione.
Regole sulla fissazione delle possibilità di pesca
L’articolo 4 è il nucleo operativo del piano. I tassi di mortalità per pesca coerenti con gli intervalli FMSY devono essere raggiunti progressivamente entro il 2020 e poi mantenuti. Il Consiglio, nella fissazione delle possibilità di pesca, deve collocarsi di regola nell’intervallo FMSY inferiore; può scendere sotto tali valori oppure, in casi eccezionali e motivati, utilizzare l’intervallo superiore se lo stock è sopra MSY Btrigger e ciò sia necessario per la pesca multispecifica, per evitare danni gravi tra stock o per limitare la variazione annuale delle possibilità di pesca entro il 20 %.
In ogni caso, le possibilità di pesca devono essere fissate in modo che la probabilità di scendere sotto Blim resti inferiore al 5 %. Se non è possibile determinare gli intervalli FMSY per mancanza di informazioni scientifiche adeguate, la gestione passa alle regole sugli stock di catture accessorie.
Stock di catture accessorie e pesca multispecifica
L’articolo 5 disciplina gli stock di catture accessorie, per i quali le misure di gestione devono tener conto dei migliori pareri scientifici e dell’approccio precauzionale. La norma valorizza il problema tipico della pesca multispecifica: può essere difficile sfruttare simultaneamente tutti gli stock rispettando pienamente gli obiettivi MSY, soprattutto quando l’applicazione rigida di tali obiettivi rischia di provocare la chiusura anticipata dell’attività di pesca.
Misure di salvaguardia e interventi correttivi
Gli articoli 7 e 8 introducono soglie di conservazione e meccanismi di reazione automatica. Quando la biomassa riproduttiva, o l’abbondanza nel caso dello scampo, scende sotto MSY Btrigger, devono essere adottate misure correttive per riportare rapidamente lo stock sopra i livelli di produzione dell’MSY, incluse riduzioni delle possibilità di pesca e misure che riducano la mortalità per pesca al di sotto dell’intervallo FMSY superiore.
Se la biomassa scende sotto Blim, le misure diventano più incisive: può arrivare la sospensione delle attività di pesca mirate e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca. Le misure correttive possono includere anche misure di emergenza adottate ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e le misure del piano stesso.
Misure tecniche, pesca ricreativa e obbligo di sbarco
L’articolo 9 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare il regolamento con misure tecniche: caratteristiche degli attrezzi, dispositivi supplementari, limitazioni d’uso, divieti in specifiche zone o periodi e taglie minime di riferimento per la conservazione. Si tratta di strumenti funzionali alla selettività, alla riduzione delle catture indesiderate e alla protezione del novellame.
L’articolo 11 consente al Consiglio di imporre limiti alla pesca ricreativa solo se essa incide significativamente sulla mortalità per pesca dello stock interessato; tali limiti devono essere non discriminatori e fondati su criteri oggettivi, anche ambientali, sociali ed economici. L’articolo 13, per contro, esclude espressamente la pesca ricreativa dall’obbligo di sbarco.
TAC, sforzo di pesca e capacità
L’articolo 10 disciplina l’assegnazione delle possibilità di pesca, imponendo agli Stati membri di considerare la composizione probabile delle catture nella pesca multispecifica. È inoltre consentito lo scambio di quote tra Stati membri previa notifica alla Commissione.
Per la sogliola nella Manica occidentale, l’articolo 12 mantiene una limitazione dello sforzo di pesca: ai TAC si accompagna un tetto annuale di giorni in mare per specifiche flotte che utilizzano determinati attrezzi. L’articolo 14 aggiunge il profilo autorizzatorio e quello della capacità: gli Stati membri devono rilasciare autorizzazioni di pesca per i pescherecci battenti la propria bandiera e possono limitare la capacità totale; la Commissione può fissare limiti di capacità totale delle flotte interessate con atti delegati.
Rapporti con paesi terzi e regionalizzazione
L’articolo 15 impone all’Unione di avviare un dialogo con i paesi terzi quando gli stock sono di interesse comune, al fine di assicurarne la gestione sostenibile. In assenza di un accordo formale, l’Unione deve comunque compiere ogni sforzo per intese comuni di pesca e può scambiare possibilità di pesca secondo la normativa generale della PCP.
L’articolo 16 applica la regionalizzazione alle misure tecniche, all’obbligo di sbarco e ai limiti di capacità. Gli Stati membri con interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni per le acque nordoccidentali e sudoccidentali, con prima scadenza al 27 marzo 2020; per le misure relative a un dato anno civile, la presentazione deve avvenire entro il 1° luglio dell’anno precedente.
Valutazione, delega e sostegno finanziario
L’articolo 17 prevede una valutazione della Commissione entro il 27 marzo 2024 e poi ogni cinque anni. L’articolo 18 regola la delega di poteri alla Commissione: durata quinquennale a decorrere dal 26 marzo 2019, proroga tacita, possibilità di revoca, consultazione degli esperti e meccanismo di opposizione di Parlamento e Consiglio agli atti delegati.
L’articolo 19 chiarisce che le misure di arresto temporaneo adottate per realizzare gli obiettivi del piano possono essere considerate arresto temporaneo ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (UE) n. 508/2014.
Modifiche ai piani del Baltico e del Mare del Nord
Il regolamento non si limita al piano per le acque occidentali: gli articoli 20 e 21 modificano rispettivamente il regolamento (UE) 2016/1139 sul Baltico e il regolamento (UE) 2018/973 sul Mare del Nord. In entrambi i casi si aggiornano le definizioni di FMSY e dei valori di riferimento, si precisano gli obiettivi e le misure di salvaguardia e si stabilisce che l’obbligo di sbarco non si applica alla pesca ricreativa. Per lo scampo nella divisione CIEM 3a, il regolamento 2018/973 introduce una taglia minima di riferimento per la conservazione pari a 105 mm.
Abrogazioni ed entrata in vigore
Con l’articolo 22 vengono abrogati i regolamenti (CE) n. 811/2004, 2166/2005, 388/2006, 509/2007 e 1300/2008, che costituivano i precedenti piani settoriali per alcuni stock specifici. L’articolo 23 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con efficacia diretta e obbligatorietà in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Istituzione del piano pluriennale e stock interessati
L’articolo 1 istituisce un piano pluriennale per una lunga lista di stock demersali, inclusi stock di acque profonde, nelle acque occidentali e, se presenti anche al di fuori di esse, nelle acque adiacenti. L’elenco comprende, tra gli altri, nasello, sogliola, scampo, spigola, merluzzo bianco, eglefino, merlano, lepidorombi, rana pescatrice e altri stock specificamente individuati per zone CIEM e unità funzionali.
Ambito geografico, catture accessorie e aggiornamento dell’elenco
La Commissione può, mediante atti delegati, adeguare la distribuzione geografica degli stock se i pareri scientifici indicano variazioni; tali modifiche non possono estendere le zone oltre le acque dell’Unione nelle sottozone CIEM da 4 a 10 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0. La Commissione può anche proporre la modifica dell’elenco degli stock sulla base di nuovi pareri scientifici. Il regolamento si applica alle catture accessorie nelle acque occidentali e, per le acque adiacenti, si applicano solo alcune disposizioni selezionate. Sono inoltre previste disposizioni specifiche per l’attuazione dell’obbligo di sbarco e per le misure tecniche nelle acque occidentali.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, "acque occidentali", "intervallo FMSY", "MSY Flower", "MSY Fupper", "valore FMSY", "intervallo FMSY inferiore", "intervallo FMSY superiore", "Blim" e "MSY Btrigger". Le definizioni si fondano sui migliori pareri scientifici disponibili, in particolare del CIEM o di organismi scientifici indipendenti equivalenti, e fissano parametri quantitativi per l’uso degli intervalli di mortalità da pesca e dei valori di riferimento della biomassa.
Obiettivi generali del piano
L’articolo 3 stabilisce che il piano contribuisce agli obiettivi della PCP, applicando l’approccio precauzionale e quello ecosistemico. Mira a garantire che lo sfruttamento delle risorse ricostituisca e mantenga le popolazioni al di sopra dei livelli in grado di produrre MSY, a ridurre i rigetti e ad attuare l’obbligo di sbarco per le specie soggette a limiti di cattura. Il piano deve essere coerente con la normativa ambientale dell’Unione, in particolare con la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, la direttiva uccelli e la direttiva habitat.
Obiettivi specifici e fissazione delle possibilità di pesca
L’articolo 4 richiede che i tassi di mortalità per pesca in linea con gli intervalli FMSY siano raggiunti progressivamente entro il 2020 e poi mantenuti. Il Consiglio deve fissare le possibilità di pesca nell’intervallo FMSY inferiore, con possibilità eccezionale di usare l’intervallo superiore solo in casi motivati da pareri o dati scientifici, per esigenze della pesca multispecifica, per evitare gravi danni tra stock o per limitare la variazione annuale entro il 20 %. Le possibilità di pesca devono comunque garantire che la probabilità che la biomassa scenda sotto Blim sia inferiore al 5 %. Se non vi sono dati scientifici adeguati, si applica il regime di gestione delle catture accessorie di cui all’articolo 5.
Gestione degli stock di catture accessorie
L’articolo 5 prevede che, per gli stock di catture accessorie, le misure di gestione e, se del caso, le possibilità di pesca siano stabilite tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e dell’approccio precauzionale. In assenza di informazioni adeguate, la gestione deve essere prudenziale. La gestione della pesca multispecifica deve tener conto della difficoltà di sfruttare simultaneamente tutti gli stock rispettando MSY, specialmente se ciò comporta la chiusura anticipata dell’attività di pesca.
Limitazione delle fluttuazioni annuali
L’articolo 6 consente ai consigli consultivi di raccomandare alla Commissione un approccio volto a limitare le fluttuazioni da un anno all’altro delle possibilità di pesca. Il Consiglio può tenerne conto, purché le possibilità di pesca rispettino gli articoli 4 e 8.
Valori di riferimento per la conservazione e misure di salvaguardia
L’articolo 7 individua i valori di riferimento di conservazione, cioè MSY Btrigger e Blim, necessari per la salvaguardia della capacità riproduttiva degli stock. L’articolo 8 prevede misure correttive quando la biomassa riproduttiva, o l’abbondanza per lo scampo, scenda sotto MSY Btrigger o sotto Blim: riduzione delle possibilità di pesca, possibile sospensione delle attività mirate e ulteriori misure correttive, incluse misure di emergenza e misure del piano stesso. La scelta delle misure dipende da natura, gravità, durata e ripetizione della situazione di deterioramento.
Misure tecniche
L’articolo 9 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare il regolamento con misure tecniche: caratteristiche e uso degli attrezzi da pesca, modifiche o dispositivi supplementari, limitazioni o divieti per determinate attrezzature e zone/periodi, fissazione di taglie minime di riferimento per la conservazione. Le misure devono contribuire agli obiettivi generali del piano.
Possibilità di pesca, scambi e TAC per lo scampo
L’articolo 10 impone agli Stati membri di considerare la composizione probabile delle catture nella pesca multispecifica quando assegnano le possibilità di pesca. È ammesso lo scambio di quote tra Stati membri previa notifica alla Commissione. Per lo scampo, i TAC possono essere fissati per zone di gestione corrispondenti alle aree indicate nel regolamento, con calcolo basato sulla somma dei limiti di cattura delle unità funzionali e dei rettangoli statistici esterni.
Pesca ricreativa
L’articolo 11 consente al Consiglio di imporre limiti non discriminatori alla pesca ricreativa quando questa incide significativamente sulla mortalità per pesca di uno stock. I limiti devono basarsi su criteri trasparenti e oggettivi, anche ambientali, sociali ed economici. Gli Stati membri devono adottare, se necessario, misure proporzionate di controllo e raccolta dati.
Limitazione dello sforzo di pesca per la sogliola nella Manica occidentale
L’articolo 12 mantiene un sistema di limitazione dello sforzo di pesca per la sogliola nella divisione CIEM 7e. I TAC sono accompagnati da un tetto annuale di giorni in mare per specifiche flotte con determinati attrezzi; il numero di giorni è adattato proporzionalmente alla variazione della mortalità per pesca connessa alla modifica dei TAC.
Obbligo di sbarco nelle acque occidentali
L’articolo 13 conferisce alla Commissione il potere di specificare, con atti delegati, i dettagli dell’obbligo di sbarco per tutti gli stock soggetti a tale obbligo nelle acque occidentali, secondo le lettere da a) a e) dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013. L’obbligo di sbarco non si applica alla pesca ricreativa, anche se il Consiglio fissa limiti per i pescatori ricreativi.
Accesso alle acque e limiti di capacità
L’articolo 14 impone agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni di pesca per i pescherecci battenti bandiera nazionale che operano nelle zone CIEM interessate e consente di limitare la capacità totale delle navi che usano un attrezzo specifico. La Commissione può fissare, con atti delegati, limiti della capacità totale delle flotte degli Stati membri interessati. Ogni Stato membro deve mantenere aggiornato e accessibile un elenco dei pescherecci autorizzati.
Gestione degli stock di interesse comune con paesi terzi
L’articolo 15 prevede che, se gli stock sono sfruttati anche da paesi terzi, l’Unione avvii un dialogo per garantirne la gestione sostenibile e, se non vi è accordo formale, compia ogni sforzo per concludere intese comuni di pesca. L’Unione può anche scambiare possibilità di pesca con i paesi terzi secondo il regolamento (UE) n. 1380/2013.
Regionalizzazione e raccomandazioni comuni
L’articolo 16 applica la procedura di regionalizzazione del regolamento quadro della PCP alle misure tecniche, alle misure sull’obbligo di sbarco e ai limiti di capacità. Gli Stati membri con interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni per le acque nordoccidentali e sudoccidentali; la prima scadenza è il 27 marzo 2020 e, successivamente, 12 mesi dopo ogni relazione di valutazione del piano. Le raccomandazioni annuali devono essere presentate entro il 1° luglio dell’anno precedente.
Valutazione del piano
L’articolo 17 impone alla Commissione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 27 marzo 2024 e successivamente ogni cinque anni sui risultati e sugli impatti del piano, in particolare rispetto al conseguimento degli obiettivi dell’articolo 3.
Delega di poteri alla Commissione
L’articolo 18 disciplina durata, rinnovo, revoca, consultazione degli esperti, notifica e opposizione agli atti delegati. La delega per gli articoli 1, 9, 13 e 14 è conferita per cinque anni dal 26 marzo 2019, con proroga tacita salvo opposizione. Gli atti delegati entrano in vigore solo se Parlamento e Consiglio non sollevano obiezioni entro due mesi, prorogabili di altri due.
Sostegno FEAMP per arresto temporaneo
L’articolo 19 stabilisce che le misure di arresto temporaneo adottate per realizzare gli obiettivi del piano sono considerate arresto temporaneo ai fini dell’articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.
Modifiche al regolamento (UE) 2016/1139
L’articolo 20 aggiorna il piano per il Baltico, riallineando le definizioni di FMSY, MSY Btrigger e Blim, riscrivendo gli obiettivi specifici, introducendo l’articolo 4 bis sui valori di riferimento di conservazione e modificando le misure di salvaguardia. Inoltre, precisa che l’obbligo di sbarco non si applica alla pesca ricreativa e sopprime gli allegati I e II.
Modifiche al regolamento (UE) 2018/973
L’articolo 21 introduce una taglia minima di riferimento per la conservazione dello scampo nella divisione CIEM 3a pari a 105 mm, in deroga all’allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 fino alla cessazione di applicazione di tale allegato. Modifica inoltre le disposizioni sull’obbligo di sbarco nel Mare del Nord, precisando che non si applica alla pesca ricreativa.
Abrogazioni e disciplina transitoria dei rinvii
L’articolo 22 abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, 2166/2005, 388/2006, 509/2007 e 1300/2008 del Consiglio. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Entrata in vigore
L’articolo 23 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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