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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/446

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/446 della Commissione, del 19 marzo 2019, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul sistema UE di importazione dei prodotti biologici dai paesi terzi, aggiornando gli allegati del regolamento (CE) n. 1235/2008 e chiarendo le modalità di rilascio del certificato di ispezione in TRACES. Le modifiche riguardano soprattutto l'elenco dei paesi terzi riconosciuti equivalenti e degli organismi di controllo autorizzati, con variazioni di indirizzo, denominazione, ambito geografico di riconoscimento e soppressione di alcune voci. Il testo contiene inoltre rettifiche a errori precedenti e prevede una diversa decorrenza per alcune cancellazioni di riconoscimento.

Modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 sul regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, con aggiornamento di elenchi, indirizzi, riconoscimenti e certificazione elettronica TRACES.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di prodotti biologici provenienti da paesi terzi nell'ambito del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 1235/2008. Riguarda in particolare le autorità competenti, le autorità e gli organismi di controllo riconosciuti nei paesi terzi, gli operatori coinvolti nella certificazione di ispezione e, per effetto delle rettifiche, i regimi di equivalenza e di riconoscimento per specifici paesi, categorie di prodotti e organismi elencati negli allegati III e IV. Produce effetti diretti negli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE.

Modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 sul regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/446 interviene sul quadro applicativo dell'importazione nell'Unione di prodotti biologici da paesi terzi. La finalità è duplice: da un lato, migliorare il sistema di certificazione elettronica in TRACES mediante il ricorso al sigillo elettronico qualificato; dall'altro, aggiornare e correggere gli elenchi di paesi terzi e organismi di controllo contenuti negli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare sull'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e sull'articolo 38, lettera d). I considerando richiamano il sistema di certificazione elettronica delle importazioni biologiche sviluppato tramite TRACES e la necessità di rafforzarne il funzionamento. Viene inoltre evidenziato che l'allegato III contiene l'elenco dei paesi terzi riconosciuti equivalenti, mentre l'allegato IV contiene l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo autorizzati nei paesi terzi.

Certificazione elettronica e certificato di ispezione

Il cuore della modifica normativa riguarda l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008. L'originale del certificato di ispezione può essere:

  • un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES; oppure
  • in alternativa, un certificato di ispezione firmato in TRACES con un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 27, del regolamento (UE) n. 910/2014.

Questa modifica si inserisce nel processo di digitalizzazione della certificazione per le importazioni di prodotti biologici, con l'obiettivo di rendere più efficiente la vidimazione e il controllo documentale.

Modifiche all'allegato III: paesi terzi equivalenti

L'allegato III viene aggiornato con riferimento ad Australia e Cile.

Per l'Australia:

  • è aggiornato l'indirizzo Internet dell'autorità competente, ora indicato come http://www.agriculture.gov.au/;
  • sono sostituite le righe corrispondenti ai codici AU-BIO-001 e AU-BIO-004, che risultano rispettivamente attribuiti a ACO Certification Ltd e NASAA Certified Organic con i relativi siti web.

Per il Cile:

  • è soppressa la riga corrispondente al codice CL-BIO-004;
  • la riga CL-BIO-010 è sostituita con la denominazione BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA O BIOAUDITA e il sito https://www.bioaudita.cl.

Modifiche all'allegato IV: organismi di controllo riconosciuti

L'allegato IV subisce un insieme più ampio di aggiornamenti, rettifiche e revoche di riconoscimento.

Aggiornamenti di indirizzo

Sono aggiornati gli indirizzi di alcuni organismi di controllo:

  • BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd, con nuovo indirizzo a Selçuk/IZMIR, Turchia;
  • Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS), con nuovo indirizzo a Gainesville, Florida;
  • Organska Kontrola, con indirizzo a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina;
  • Quality Assurance International, con indirizzo a San Diego, California.

Estensioni dell'ambito geografico di riconoscimento

Per alcuni organismi viene ampliato l'ambito territoriale o per categorie di prodotto:

  • CCPB Srl: estensione per la categoria di prodotti A a Benin, Costa d'Avorio e Togo; per la categoria D a Vietnam; per le categorie D ed E a Seychelles e Hong Kong.
  • Ecocert SA: estensione per la categoria di prodotti D al Kosovo.
  • IBD Certificações Ltda: estensione per le categorie A e D a Cile, Ecuador e Perù.
  • Organización Internacional Agropecuaria: estensione per le categorie A e D alla Russia e per la categoria E all'Argentina.

Revoca o soppressione del riconoscimento

La Commissione revoca il riconoscimento di Control Union Certifications per tutte le categorie di prodotti relativamente a Kazakhstan, Moldova, Russia, Turchia ed Emirati arabi uniti, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d) e f), del regolamento (CE) n. 1235/2008. Di conseguenza, le corrispondenti righe sono soppresse dall'allegato IV.

Rettifiche per errori materiali

Il regolamento corregge inoltre errori presenti nel testo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/39:

  • per Letis S.A. viene soppressa la crocetta nella colonna B relativamente a Belize, Brasile, Colombia, Costa Rica, Repubblica dominicana, Guatemala, Honduras, Panama ed El Salvador;
  • per Organic Control System viene soppressa la crocetta nella colonna E relativamente alla Repubblica di Macedonia del Nord.

Decorrenza e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, i punti 7 e 8 dell'allegato II si applicano con effetto dal 31 gennaio 2019. Inoltre, la cancellazione del riconoscimento di Letis S.A. e di Organic Control System opera retroattivamente dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/39.

Effetti pratici per operatori e professionisti

Per gli operatori del settore biologico, il provvedimento comporta soprattutto:

  • la necessità di verificare gli elenchi aggiornati degli organismi e dei paesi riconosciuti prima di importare prodotti come biologici;
  • l'adeguamento alla nuova forma del certificato di ispezione elettronico in TRACES;
  • l'attenzione alle decorrenze particolari e agli effetti retroattivi di alcune soppressioni, che incidono sulla validità delle certificazioni rilasciate per specifiche combinazioni paese/organismo/categoria di prodotto.

Nel complesso, il regolamento ha natura prevalentemente tecnica e di aggiornamento operativo, ma incide direttamente sulla liceità dell'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti biologici importati dai paesi terzi.

Disposizioni principali

Certificato di ispezione elettronico in TRACES

All'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008, il secondo comma è sostituito per precisare che l'originale del certificato di ispezione è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES oppure, in alternativa, un certificato di ispezione firmato in TRACES con un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 27, del regolamento (UE) n. 910/2014.

Aggiornamento dell'allegato III

L'allegato III, relativo all'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e misure di controllo sono riconosciuti equivalenti, è modificato: per l'Australia si aggiorna l'indirizzo Internet dell'autorità competente e si sostituiscono le righe relative ai codici AU-BIO-001 e AU-BIO-004; per il Cile si sopprime il codice CL-BIO-004 e si sostituisce la riga CL-BIO-010 con il nuovo nome "BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA O BIOAUDITA" e il relativo sito web.

Aggiornamento e rettifica dell'allegato IV

L'allegato IV, relativo alle autorità e agli organismi di controllo riconosciuti nei paesi terzi, è modificato e rettificato in più punti: aggiornamento dell'indirizzo di BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd; estensione del riconoscimento di CCPB Srl a Benin, Costa d'Avorio, Togo, Vietnam, Seychelles e Hong Kong per le categorie indicate; revoca del riconoscimento di Control Union Certifications per Kazakhstan, Moldova, Russia, Turchia ed Emirati arabi uniti; estensione del riconoscimento di Ecocert SA al Kosovo; aggiornamento dell'indirizzo di FOG/QCS; estensione del riconoscimento di IBD Certificações Ltda a Cile, Ecuador e Perù; aggiornamento di Organización Internacional Agropecuaria per Russia e Argentina; aggiornamento degli indirizzi di Organska Kontrola e Quality Assurance International.

Rettifiche per errori materiali e soppressione di riconoscimenti

Vengono corrette due indicazioni erronee inserite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/39: per Letis S.A. si sopprime la crocetta nella colonna B per Belize, Brasile, Colombia, Costa Rica, Repubblica dominicana, Guatemala, Honduras, Panama ed El Salvador; per Organic Control System si sopprime la crocetta nella colonna E per la Repubblica di Macedonia del Nord. Tali cancellazioni si applicano retroattivamente dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/39.

Entrata in vigore e decorrenze particolari

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I punti 7 e 8 dell'allegato II si applicano a decorrere dal 31 gennaio 2019. Il testo precisa inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricoltura biologicaimportazionicontrolli ufficialicertificazione elettronicamercato interno

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