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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/445

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/445 della Commissione, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

Normativa europea32019R0445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro finanziario applicativo del FEAGA e del FEASR per tenere conto di un trasferimento deciso dalla Lituania dai pagamenti diretti verso il sostegno allo sviluppo rurale. La modifica opera sostituendo l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014, così da riflettere i nuovi importi disponibili e il saldo netto del FEAGA. L’atto ha natura puramente finanziaria e tecnica, con applicazione diretta e immediata dopo l’entrata in vigore.

Adeguamento del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e degli importi FEASR per l’esercizio finanziario 2019, mediante sostituzione dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014.

Ambito di applicazione

Si applica alla programmazione finanziaria della politica agricola comune per il periodo 2014-2020, con effetti sui massimali e sui trasferimenti tra Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Riguarda in particolare gli importi da destinare al FEASR e il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA, in conseguenza degli adeguamenti derivanti dai trasferimenti e dalla decisione della Lituania di ridurre i pagamenti diretti per il 2019. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/445 della Commissione: aggiornamento del saldo netto disponibile per il FEAGA

Il regolamento interviene su un atto di esecuzione già esistente per aggiornare, in modo tecnico-contabile, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e i corrispondenti importi del FEASR. L’adeguamento deriva dal trasferimento deciso dalla Lituania dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale e dall’esigenza di allineare i massimali finanziari della PAC per il periodo 2014-2020.

Contesto normativo e finalità

L’atto modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014, che aveva fissato il saldo netto disponibile per il FEAGA e gli importi FEASR per gli esercizi finanziari 2014-2020 sulla base delle regole allora applicabili ai trasferimenti tra pagamenti diretti e sviluppo rurale. I considerando spiegano che la modifica è resa necessaria, da un lato, dalla decisione della Lituania di ridurre di 360 000 EUR i pagamenti diretti per il 2019 e, dall’altro, dall’obbligo di adeguare il sottomassimale del quadro finanziario pluriennale ai trasferimenti tra FEASR e pagamenti diretti.

Base giuridica

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune. Il testo richiama inoltre come riferimenti di contesto il regolamento (UE) n. 1307/2013, il regolamento (CE) n. 73/2009 e il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 con quello allegato al nuovo regolamento. In concreto, l’allegato aggiorna i valori finanziari per ciascun esercizio del periodo 2014-2020, indicando:

  • gli importi messi a disposizione del FEASR;
  • gli importi trasferiti dal FEASR;
  • il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA.

Il testo evidenzia che, per chiarezza, sono pubblicati anche gli importi da mettere a disposizione del FEASR. Nell’allegato figurano i valori aggiornati per gli esercizi 2014-2020; per il 2019 il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA è pari a 43 880,341 milioni di EUR, mentre per il 2020 è pari a 43 887,112 milioni di EUR.

Collegamento con i regimi di trasferimento tra pilastri della PAC

Il regolamento si inserisce nel meccanismo di trasferimento tra pagamenti diretti e sviluppo rurale previsto dalla normativa PAC. Il considerando relativo alla Lituania richiama l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che consente agli Stati membri di decidere riduzioni dei pagamenti diretti per destinare risorse aggiuntive allo sviluppo rurale. Tale scelta ha comportato l’aggiornamento dei massimali nazionali mediante il regolamento delegato (UE) 2019/71.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione della Commissione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilevanza pratica

Per operatori e consulenti del settore agricolo-finanziario, il regolamento ha rilievo soprattutto per la corretta lettura dei massimali e dei trasferimenti interni alla PAC nel 2019. Non introduce nuovi obblighi sostanziali per gli agricoltori, ma aggiorna il quadro finanziario di riferimento che incide sulla distribuzione delle risorse tra FEAGA e FEASR e, indirettamente, sulla programmazione degli interventi di sviluppo rurale.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 367/2014

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 con l’allegato del presente regolamento. La modifica aggiorna i valori relativi agli importi messi a disposizione del FEASR, agli importi trasferiti dal FEASR e al saldo netto disponibile per le spese del FEAGA per gli esercizi finanziari 2014-2020.

Ragioni dell’adeguamento finanziario

I considerando precisano che la Lituania ha comunicato entro il 1° agosto 2018, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la decisione di ridurre di 360 000 EUR i pagamenti diretti per l’anno civile 2019, al fine di rendere disponibile un sostegno supplementare per le misure di sviluppo rurale. I massimali nazionali sono stati adattati dal regolamento delegato (UE) 2019/71.

Adeguamento del quadro finanziario pluriennale

Il regolamento richiama l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, secondo cui il sottomassimale per le spese connesse al mercato e ai pagamenti diretti deve essere adattato in base agli adeguamenti tecnici previsti dall’articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento, a seguito dei trasferimenti tra FEASR e pagamenti diretti.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Dati finanziari aggiornati nell’allegato

L’allegato riporta, in milioni di EUR a prezzi correnti, gli importi per ciascun esercizio finanziario 2014-2020. Per il 2019 il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA è indicato in 43 880,341 milioni di EUR; per il 2020 in 43 887,112 milioni di EUR. L’allegato contiene anche le voci riferite agli articoli 10 ter, 136, 136 ter e 66, nonché agli articoli 136 bis e 14 del regolamento (CE) n. 73/2009 e del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunefinanziamento agricolofondi strutturali e di investimento europeibilancio dell’unione europea

Testo integrale

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