Regolamento (UE) 2019/444
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/444 della Commissione, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formulari di impegno del garante e l'inclusione delle spese di trasporto aereo nel valore in dogana in vista del recesso del Regno Unito dall'Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in via urgente per aggiornare il diritto doganale unionale in funzione del recesso del Regno Unito. Da un lato, include il Regno Unito nell'elenco dei paesi terzi rilevanti ai fini delle percentuali di trasporto aereo da computare nel valore in dogana; dall'altro, modifica i formulari di impegno del garante per eliminare il Regno Unito dalla parte riservata agli Stati membri e, se del caso, inserirlo tra le altre parti contraenti della convenzione di transito comune. L'efficacia delle singole modifiche è differita e collegata alla data di cessazione dei trattati o alla futura adesione del Regno Unito alla convenzione.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per adeguare i formulari di impegno del garante e l'inclusione delle spese di trasporto aereo nel valore in dogana in vista del recesso del Regno Unito dall'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori doganali, ai garanti, alle autorità doganali e, più in generale, ai soggetti che utilizzano il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 in materia di valore in dogana e di transito comune. Incide sul trattamento delle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione dal Regno Unito, sulle percentuali di spese di trasporto aereo da includere nel valore in dogana e sui formulari di impegno del garante contenuti negli allegati 32-01, 32-02, 32-03 e 72-04. Le modifiche temporali dipendono dalla data di cessazione di applicazione dei trattati al Regno Unito e, per alcune parti, dalla sua eventuale adesione alla convenzione relativa a un regime comune di transito; il regolamento non si applica se entro il giorno successivo alla cessazione dei trattati entra in vigore un accordo di recesso.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 in funzione del recesso del Regno Unito
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/444 della Commissione aggiorna alcune disposizioni del regolamento (UE) 2015/2447 per tenere conto dell'uscita del Regno Unito dall'Unione e dei riflessi sul diritto doganale. L'intervento è adottato con urgenza, poiché la cessazione di applicazione dei trattati al Regno Unito può incidere sia sul calcolo del valore in dogana delle merci importate sia sulla compilazione dei formulari di impegno del garante nei regimi di transito.
Contesto e finalità
Nei considerando la Commissione richiama la notifica di recesso del 29 marzo 2017 ai sensi dell'articolo 50 TUE e l'ipotesi di cessazione dei trattati dal 30 marzo 2019 in assenza di accordo di recesso o proroga. Viene evidenziato che, se il Regno Unito diventa paese terzo, le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione dal Regno Unito saranno soggette a dazi e le spese di trasporto fino al luogo di introduzione dovranno essere incluse nel valore in dogana ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 952/2013. La Commissione considera inoltre necessario adeguare i formulari di impegno del garante per riflettere la nuova posizione del Regno Unito rispetto agli Stati membri e, se del caso, rispetto alla convenzione relativa a un regime comune di transito.
Ambito materiale: valore in dogana e formulari di garanzia
L'articolo 1, paragrafo 1, interviene sull'allegato 23-01 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, aggiungendo il Regno Unito all'elenco dei paesi terzi nella "Zona Q". La modifica è rilevante per le percentuali di spese complessive di trasporto aereo da includere nel valore in dogana delle merci importate.
Gli allegati 32-01, 32-02 e 32-03, relativi ai formulari di impegno del garante, vengono modificati in modo speculare:
- i riferimenti al Regno Unito sono soppressi dalla parte che elenca gli Stati membri;
- il Regno Unito è inserito nella parte relativa alle altre parti contraenti della convenzione, ma solo in caso di adesione del Regno Unito alla convenzione relativa a un regime comune di transito come parte contraente distinta.
Analoga correzione è effettuata nell'allegato 72-04, parte II, capi VI e VII, dove il Regno Unito viene aggiunto accanto alla Turchia nei rispettivi riquadri. Il contenuto complessivo è dunque un riallineamento tecnico dei modelli documentali al nuovo status internazionale del Regno Unito.
Condizioni di applicazione e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, l'applicazione delle singole modifiche è graduata in funzione di due eventi distinti:
- le modifiche relative all'allegato 23-01 e le soppressioni dei riferimenti al Regno Unito dalla parte degli Stati membri nei formulari di garanzia si applicano dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE;
- le modifiche che inseriscono il Regno Unito tra le altre parti contraenti della convenzione di transito comune si applicano dalla data di adesione del Regno Unito alla convenzione.
È prevista inoltre una clausola di disapplicazione: il regolamento non si applica se, entro il giorno successivo alla cessazione dei trattati, entra in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE.
Base giuridica e vincolatività
La Commissione fonda l'atto sul regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare sull'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), sull'articolo 76, lettera a), e sull'articolo 100, paragrafo 1, lettera b). Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia immediata nell'ordinamento interno degli Stati membri secondo le regole temporali indicate.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato 23-01 sul valore in dogana
Nell'allegato 23-01 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nella tabella relativa alla "Zona Q", viene aggiunto il Regno Unito all'elenco dei paesi terzi. Ciò rileva per l'inclusione delle spese di trasporto aereo nel valore in dogana delle merci importate ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Modifica dei formulari di impegno del garante
Negli allegati 32-01, 32-02 e 32-03, punto 1, i riferimenti al Regno Unito sono soppressi nella parte relativa agli Stati membri e inseriti nella parte relativa alle altre parti contraenti della convenzione, qualora il Regno Unito aderisca alla convenzione relativa a un regime comune di transito come parte contraente distinta.
Aggiornamento dell'allegato 72-04
Nell'allegato 72-04, parte II, capo VI e capo VII, il Regno Unito viene aggiunto nei rispettivi riquadri accanto alla Turchia, per riflettere la sua eventuale qualifica di parte contraente distinta della convenzione di transito comune.
Decorrenza e condizione di non applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'articolo 1, paragrafo 1, e le soppressioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e articolo 1, paragrafo 4, lettera a), si applicano dal giorno successivo alla cessazione dei trattati nei confronti del Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE. Le aggiunte di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), articolo 1, paragrafo 3, lettera b), articolo 1, paragrafo 4, lettera b), e articolo 1, paragrafo 5, si applicano dalla data di adesione del Regno Unito alla convenzione. Il regolamento non si applica se, entro il giorno successivo alla cessazione dei trattati, entra in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito.
Base giuridica e natura del regolamento
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 76, lettera a), e l'articolo 100, paragrafo 1, lettera b). Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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