Regolamento (UE) 2019/473
Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (codificazione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento codifica la disciplina dell’Agenzia europea di controllo della pesca, definendone obiettivi, compiti, organizzazione interna e regole finanziarie. L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nel garantire un’applicazione uniforme ed efficace della politica comune della pesca, soprattutto attraverso il coordinamento operativo delle attività di controllo e ispezione. Il testo disciplina inoltre i piani di impiego congiunto, la cooperazione internazionale, i rapporti con le altre agenzie marittime dell’Unione e le garanzie in materia di trasparenza, riservatezza e antifrode.
Codificazione del regolamento che istituisce l’Agenzia europea di controllo della pesca e ne disciplina mandato, compiti, struttura e finanziamento.
Ambito di applicazione
Si applica all’Agenzia europea di controllo della pesca, agli Stati membri dell’Unione e, nei limiti previsti, alla Commissione europea, ai paesi terzi e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca. Riguarda il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione delle attività di pesca rientranti nella politica comune della pesca, sia nelle acque dell’Unione sia nelle acque internazionali, nonché i programmi internazionali e specifici di controllo e di ispezione. Include anche la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; non attribuisce all’Agenzia poteri sanzionatori verso gli Stati membri né obblighi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa settoriale richiamata.
Regolamento (UE) 2019/473 sull’Agenzia europea di controllo della pesca
Il regolamento codifica la disciplina dell’Agenzia europea di controllo della pesca, sostituendo il regolamento (CE) n. 768/2005. La finalità è rafforzare l’applicazione uniforme e effettiva della politica comune della pesca tramite il coordinamento operativo delle attività di controllo e ispezione svolte dagli Stati membri, con particolare attenzione alla cooperazione, alla lotta contro la pesca INN e ai profili di governance e finanziamento.
Finalità e ambito dell’Agenzia
L’Agenzia è un organo dell’Unione con personalità giuridica, sede a Vigo, e opera per organizzare il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca. Essa assiste gli Stati membri e la Commissione nell’assicurare il rispetto delle norme della politica comune della pesca e nel promuoverne l’applicazione uniforme in tutta l’Unione.
Definizioni rilevanti
Il regolamento chiarisce le nozioni fondamentali utilizzate nel testo, tra cui:
- controllo e ispezione, intesi come le misure adottate dagli Stati membri per verificare le attività di pesca e i relativi sistemi di sorveglianza e monitoraggio;
- mezzi di controllo e di ispezione, ossia navi, aeromobili, veicoli, altre risorse materiali e risorse umane;
- piano di impiego congiunto, quale piano operativo di utilizzo dei mezzi messi in comune;
- programma internazionale di controllo e di ispezione e programma specifico di controllo e di ispezione, che fissano obiettivi, priorità e procedure comuni.
Mandato e compiti principali
L’Agenzia coordina le attività di controllo collegate agli obblighi dell’Unione, coordina l’impiego dei mezzi nazionali messi in comune e assiste gli Stati membri nella trasmissione delle informazioni e nell’armonizzazione dell’attuazione della normativa della pesca. Inoltre, contribuisce alla formazione degli ispettori, allo scambio di esperienze, alla ricerca sulle tecniche di controllo e alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Il regolamento prevede anche il coordinamento con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e con l’Agenzia europea per la sicurezza marittima per le funzioni di guardia costiera.
Cooperazione internazionale e relazioni con paesi terzi
Su richiesta della Commissione, l’Agenzia assiste l’Unione e gli Stati membri nei rapporti con paesi terzi e organizzazioni regionali di pesca, cooperando con le relative autorità nell’ambito degli obblighi internazionali dell’Unione. Può inoltre svolgere, per conto degli Stati membri, compiti derivanti da accordi internazionali di pesca.
Piani di impiego congiunto
Il nucleo operativo del regolamento è rappresentato dai piani di impiego congiunto. Essi sono elaborati dal direttore esecutivo sulla base delle notifiche degli Stati membri e devono soddisfare il programma di controllo o ispezione pertinente, armonizzare i mezzi disponibili e organizzare risorse umane e materiali. Gli Stati membri devono notificare all’Agenzia i mezzi disponibili entro il 15 ottobre di ogni anno e, per i programmi specifici o internazionali, entro un mese dalla notifica della decisione istitutiva del programma.
Il piano preliminare viene elaborato entro tre mesi dalla ricezione delle notifiche e notificato agli Stati membri interessati e alla Commissione. In assenza di obiezioni entro 15 giorni lavorativi, il piano è adottato dal direttore esecutivo; in caso contrario, la questione è deferita alla Commissione, che può adeguare il piano e adottarlo secondo la procedura di comitologia di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Esecuzione, valutazione e adeguamento dei piani
Gli Stati membri interessati devono mettere a disposizione i mezzi impegnati, designare un punto di contatto nazionale, garantire accesso in linea alle informazioni necessarie e cooperare con l’Agenzia. Il comando e il controllo dei mezzi restano in capo alle autorità nazionali competenti. L’Agenzia effettua una valutazione annuale dell’efficacia di ciascun piano e un’analisi del rischio di non conformità, trasmettendo i risultati a Parlamento europeo, Commissione e Stati membri.
Attività non coperte da programmi specifici
Due o più Stati membri possono chiedere all’Agenzia di coordinare i rispettivi mezzi di controllo e ispezione anche per attività di pesca o zone non soggette a un programma di controllo e ispezione, purché nel rispetto dei criteri e delle priorità concordate tra gli Stati interessati.
Unità di crisi e risposta alle emergenze
Se la Commissione individua una situazione di rischio grave per la politica comune della pesca e gli strumenti esistenti non sono sufficienti, informa immediatamente l’Agenzia, che istituisce senza indugio un’unità di crisi. Tale unità raccoglie e valuta le informazioni pertinenti, individua le opzioni per ridurre il rischio, può chiedere assistenza a soggetti pubblici o privati competenti e assicura il coordinamento della risposta, informando se del caso il pubblico.
Struttura interna, organi e funzionamento
L’Agenzia è gestita da un direttore esecutivo ed è dotata di un consiglio di amministrazione composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Il consiglio approva il programma di lavoro, la relazione generale, il bilancio e il regolamento interno, oltre a nominare e revocare il direttore esecutivo. Quest’ultimo prepara il programma di lavoro preliminare, adotta le misure organizzative necessarie, risponde alle richieste della Commissione e degli Stati membri e gestisce il personale e il bilancio.
È previsto anche un comitato consultivo, composto da rappresentanti dei consigli consultivi della politica comune della pesca, con funzione di consulenza al direttore esecutivo e partecipazione, senza diritto di voto, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Trasparenza, riservatezza e protezione dei dati
Ai documenti dell’Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti. L’Agenzia può effettuare comunicazioni di propria iniziativa e deve garantire che il pubblico abbia accesso a informazioni obiettive e comprensibili. Parallelamente, membri degli organi e personale sono soggetti a obblighi di riservatezza ai sensi dell’articolo 339 TFUE. Le informazioni raccolte sono soggette anche al regolamento (UE) 2018/1725 sulla protezione dei dati personali.
Regole finanziarie e antifrode
L’Agenzia dispone di un bilancio autonomo alimentato da un contributo dell’Unione e dai corrispettivi per servizi, pubblicazioni e formazione. Il regolamento disciplina nel dettaglio la programmazione di bilancio, la trasmissione degli stati di previsione, l’approvazione della tabella dell’organico, la rendicontazione, il controllo della Corte dei conti e il discarico. L’Agenzia è inoltre soggetta alla disciplina antifrode dell’OLAF e deve prevedere controlli sul posto in materia di utilizzo delle risorse.
Valutazione e abrogazione della disciplina precedente
Entro cinque anni dall’assunzione delle funzioni dell’Agenzia e poi ogni cinque anni è prevista una valutazione esterna indipendente, centrata sull’impatto, sull’utilità e sull’efficacia dell’Agenzia. Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 768/2005 e si applica direttamente negli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Obiettivo e definizioni
L’articolo 1 attribuisce all’Agenzia il compito di organizzare il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca praticate dagli Stati membri, assistendoli per assicurare il rispetto uniforme delle norme della politica comune della pesca. L’articolo 2 definisce concetti chiave come controllo e ispezione, mezzi di controllo e di ispezione, piano di impiego congiunto, programma internazionale e programma specifico di controllo e di ispezione, attività di pesca e ispettori dell’Unione.
Mandato generale e cooperazione internazionale
L’articolo 3 elenca il mandato dell’Agenzia: coordinamento delle attività di controllo, coordinamento dell’impiego dei mezzi nazionali messi in comune, assistenza nella trasmissione di informazioni, supporto all’armonizzazione dell’applicazione della politica comune della pesca, contributo alla ricerca, alla formazione e alla lotta contro la pesca INN, nonché cooperazione con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e con l’Agenzia europea per la sicurezza marittima. L’articolo 4 disciplina i compiti su richiesta della Commissione in rapporto a paesi terzi e organizzazioni regionali della pesca e la possibile cooperazione con autorità di paesi terzi.
Coordinamento operativo, servizi contrattuali e assistenza tecnica
Gli articoli 5, 6 e 7 prevedono che l’Agenzia coordini operativamente le attività di controllo e ispezione tramite piani di impiego congiunto, possa stipulare piani operativi con gli Stati membri e prestare servizi contrattuali, inclusi noleggio di mezzi, dotazione di personale e osservatori. L’Agenzia fornisce inoltre formazione, seminàri, procedure operative comuni, criteri per lo scambio di mezzi, analisi del rischio, metodi comuni di ispezione e supporto alla Commissione e agli Stati membri anche per la lotta contro la pesca INN.
Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera
L’articolo 8 prevede una cooperazione con le altre agenzie marittime dell’Unione a sostegno delle autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, mediante scambio e analisi di informazioni, servizi di sorveglianza e comunicazione, formazione, buone prassi e operazioni multifunzionali. Le modalità dettagliate sono stabilite in un accordo di lavoro approvato dai rispettivi consigli di amministrazione; la Commissione adotta inoltre un manuale pratico sotto forma di raccomandazione.
Piani di impiego congiunto e mezzi notificati dagli Stati membri
Gli articoli 9-18 disciplinano il cuore operativo del regolamento: su richiesta della Commissione, l’Agenzia coordina i programmi internazionali di controllo e di ispezione e i programmi specifici previsti dall’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 mediante piani di impiego congiunto. Gli Stati membri devono notificare annualmente, entro il 15 ottobre, i mezzi disponibili e, entro un mese dalla notifica del programma, quelli destinati alla sua esecuzione. Il direttore esecutivo elabora un piano preliminare entro tre mesi, lo sottopone agli Stati membri interessati e alla Commissione, e il piano è adottato se non vi sono obiezioni entro 15 giorni lavorativi; in caso di obiezione decide la Commissione. I piani devono soddisfare il programma pertinente, armonizzare i mezzi disponibili, organizzare risorse umane e materiali, rispettare altri piani e definire le condizioni di accesso alle acque di altri Stati membri. L’Agenzia effettua una valutazione annuale dell’efficacia dei piani e può coordinare anche attività di pesca non soggette a programmi specifici, su richiesta di due o più Stati membri.
Poteri tecnici e misure operative dell’Agenzia
Gli articoli 19-26 disciplinano la possibilità di assegnare funzionari dell’Agenzia al ruolo di ispettori dell’Unione nelle acque internazionali, di pubblicare manuali e orientamenti e di fornire supporto tecnico-amministrativo alla Commissione. È prevista la cooperazione degli Stati membri e della Commissione con l’Agenzia, l’istituzione di unità di crisi in caso di rischio grave per la politica comune della pesca e l’adozione di misure urgenti per raccogliere informazioni, valutare le opzioni e coordinare la risposta. L’Agenzia contribuisce anche alla politica integrata marittima e può concludere accordi amministrativi previa approvazione del consiglio di amministrazione.
Personalità giuridica, sede e personale
L’articolo 27 attribuisce all’Agenzia personalità giuridica e capacità giuridica negli Stati membri; la sede è a Vigo, Spagna. L’articolo 28 stabilisce che al personale si applicano lo statuto dei funzionari e il regime degli altri agenti dell’Unione, con personale composto da funzionari, agenti temporanei e altri agenti, inclusi distaccati dagli Stati membri. L’articolo 29 richiama il protocollo sui privilegi e immunità.
Responsabilità, lingue, governance e organi
Gli articoli 30-40 disciplinano responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, regime linguistico, consiglio di amministrazione, presidente, riunioni, voto, dichiarazioni di interesse, direttore esecutivo e comitato consultivo. Il consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti degli Stati membri e da sei rappresentanti della Commissione; elegge presidente e vicepresidente, adotta relazione generale e programma di lavoro, bilancio e regolamento interno. Il direttore esecutivo gestisce l’Agenzia, prepara il programma di lavoro e il bilancio, adotta le misure necessarie all’organizzazione e risponde al consiglio di amministrazione. Il comitato consultivo riunisce rappresentanti dei consigli consultivi della politica comune della pesca e assiste il direttore esecutivo.
Trasparenza, riservatezza e accesso alle informazioni
L’articolo 41 applica all’Agenzia il regolamento (CE) n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti, con obbligo per il consiglio di amministrazione di adottare modalità pratiche entro sei mesi dalla prima riunione. L’Agenzia può comunicare di propria iniziativa informazioni chiare e affidabili. L’articolo 42 impone obblighi di riservatezza ai membri degli organi e al personale anche dopo la cessazione dall’incarico. L’articolo 43 garantisce pieno accesso della Commissione alle informazioni e accesso degli Stati membri interessati alle informazioni relative alle loro operazioni, nel rispetto delle condizioni previste.
Disposizioni finanziarie, controllo e antifrode
Gli articoli 44-47 disciplinano il bilancio autonomo dell’Agenzia, finanziato da contributo dell’Unione e corrispettivi per servizi, pubblicazioni e formazione. Sono fissate regole dettagliate di previsione, adozione, esecuzione, rendicontazione, controllo da parte della Corte dei conti, revisione interna, discarico e regolamento finanziario dell’Agenzia. L’articolo 46 applica integralmente la disciplina antifrode dell’OLAF e prevede controlli sul posto, mentre l’articolo 47 demanda al consiglio di amministrazione l’adozione del regolamento finanziario previo accordo della Commissione e parere della Corte dei conti.
Valutazione, abrogazione ed entrata in vigore
L’articolo 48 prevede una valutazione esterna indipendente entro cinque anni dall’assunzione delle funzioni dell’Agenzia e successivamente ogni cinque anni, con trasmissione dei risultati e delle raccomandazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. L’articolo 49 abroga il regolamento (CE) n. 768/2005 e stabilisce la continuità dei riferimenti tramite la tavola di concordanza. L’articolo 50 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma l’obbligatorietà e diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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