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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14093/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e altre imposte relative all'anno 2007, recuperando a tassazione costi esposti in due fatture ritenute non deducibili: una non prodotta e l'altra priva degli estremi di pagamento, nonostante l'invito a indicarli. Il contribuente aveva sostenuto che la documentazione contabile fosse andata distrutta in un incendio e che le fatture fossero state pagate in parte con assegni bancari e in parte mediante compensazione con scambio di lavori. I giudici di merito avevano respinto il ricorso e l'appello ritenendo non provata l'effettività delle prestazioni, l'esistenza e l'inerenza dei costi, nonché l'avvenuto pagamento. In cassazione il contribuente ha dedotto, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non aveva valutato una dichiarazione scritta del soggetto che aveva eseguito le prestazioni, dichiarazione che a suo dire confermava l'avvenuto saldo delle prestazioni e avrebbe dovuto escludere la pretesa fiscale. Ha inoltre cercato di escludere la preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. sostenendo che le ragioni delle due decisioni di merito erano diverse.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. era preclusa dalla doppia conforme, poiché il ricorrente non aveva indicato elementi di diversità tra le ragioni poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; in ogni caso, la decisione di appello si fondava anch'essa sul difetto di prova dei costi e della loro effettività/inerenza, in continuità con la sentenza di primo grado. La dichiarazione scritta del terzo è stata considerata mero elemento indiziario privo di riscontri oggettivi e, quindi, non idonea da sola a sovvertire l'esito del giudizio di merito. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, senza statuire sulle spese per mancata difesa dell'Agenzia delle entrate, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito; non può tradursi in una censura di insufficienza motivazionale o di rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è preclusa se il ricorrente non indica specificamente le diversità tra le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo grado e di appello.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non impedisce la produzione di dichiarazioni scritte rese da terzi, che hanno però valenza meramente indiziaria e non piena prova.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per giustificare, in nome del giusto processo, l'ammissibilità nel giudizio tributario di dichiarazioni extraprocessuali di terzi come elementi indiziari.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro del giusto processo a sostegno della possibilità di produrre dichiarazioni scritte di terzi nel processo tributario.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamato in funzione del principio di parità delle armi nel processo tributario.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato come base del principio di uguaglianza sotteso alla parità delle armi processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non consente una nuova valutazione delle prove: è configurabile solo se un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito.
  • La preclusione derivante dalla doppia conforme opera quando le sentenze di primo e secondo grado si fondano sostanzialmente sulle stesse ragioni di fatto; per superarla il ricorrente deve indicare specificamente gli elementi di diversità tra le due motivazioni.
  • Nel processo tributario le dichiarazioni scritte rese da terzi fuori dal giudizio possono essere prodotte dalle parti, ma hanno valore solo indiziario e necessitano di riscontri oggettivi per poter fondare una presunzione semplice o una prova piena.
  • La valutazione degli elementi istruttori e la selezione di quelli ritenuti decisivi spetta al giudice di merito, il quale può fondare la decisione su alcuni elementi e non su altri, purché il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato.
  • In materia di deducibilità dei costi, l'onere di provare l'esistenza delle prestazioni, l'effettività della spesa e, ove contestato, la sua inerenza grava sul contribuente che intenda opporsi al recupero a tassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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